Congedo di maternità e legge 104: l’avvocato risponde ai dubbi di un’insegnante

Una nostra lettrice in congedo di maternità chiede informazioni riguardo alla richiesta della legge 104 per la figlia prematura. L’avvocato Salvatore Braghini risponde ai quesiti di seguito, giunti alla nostra redazione: “Buongiorno, sono un’insegnante di scuola primaria attualmente in congedo di maternità fino al 24 febbraio. Ho fatto domanda per la 104 per mia figlia nata fortemente prematura e ricoverata in TIN per 3 mesi. L’istanza è stata accettata con assegnazione del comma 3 articolo 3) e con accompagnamento, da rinnovare a luglio 2024. I miei dubbi sono:

  • esiste un modulo preciso per far la domanda o basta una auto dichiarazione unita al verbale dell’INPS?
  • posso richiedere l’astensione al rientro a scuola fino a luglio 2024?

L’avvocato risponde ai quesiti

All’interno della nostra rubrica ‘L’avvocato risponde‘, indichiamo la risposta ai dubbi della nostra lettrice: “Innanzitutto auguriamo alla nostra lettrice tutto il bene per la figliola neonata e per tutta la famiglia. Quanto all’esistenza di una modulistica, non occorre necessariamente un modulo perché la domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste dalla legge. Pertanto consiglio, in assenza di moduli reperibili presso l’istituzione scolastica, di scaricare un modello – fac simile – da internet e adattarlo alla propria richiesta.

In ordine al secondo requisito, se ben inteso da chi scrive, si osserva che in caso di ricovero del neonato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere (anche parzialmente) il congedo successivo al parto, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, e riprendere l’attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Si precisa, altresì, che il diritto in questione può essere esercitato una sola volta per ogni figlio e solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa, previo accertamento del medico, come specificato dal comma n. 2 del citato articolo 16-bis”.

Avv. Salvatore Braghini

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