Valutazione, Salvini: ‘Non è più semplice rimettere i voti con i numeri?’

“Ma non erano meglio i voti?” è la domanda che sembra tornare in auge in questo periodo. Stavolta a riproporla è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che, in una live su TikTok, come riportato anche dall’Agenzia Vista, dichiara: “Ho visto la pagella online di mia figlia, quinta elementare. Per interpretarla e capirla ci vuole la laurea. Non so se mi ascoltano altre mamme e papà o professori. La pagella è lunghissima, ai miei tempi c’erano le materie con ottimo, distinto, sufficiente. Ora per italiano ci sono otto voci, senza giudizi ma ‘avanzato, intermedio, base o in via di prima acquisizione. Non è più semplice rimettere i voti con i numeri?”.

“In questo modo quattro è quattro, sei è sufficiente, nove è eccellente, tre vuol dire che bisogna ripensare qualcosa. Non capisco a chi diano fastidio i voti. Dicono che turbino i

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Decreto Interministeriale 16 giugno 2025, AOOGABMI 116

Il Ministero dell’istruzione e del meritodi concerto conIl Ministero dell’economia e delle finanze

Autorizzazione delle regioni all’utilizzo, mediante la stipula di mutui, dei residui contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica. (25A04060) 

(GU Serie Generale n.167 del 21-07-2025)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misureurgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» (di seguito,decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare, l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari diristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamentosismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazioneartistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi eresidenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali,nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e larealizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventivolti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per laprogrammazione triennale, le Regioni interessate possano essereautorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa conil Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e conil Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulareappositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale caricodello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Bancadi sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi eprestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’eserciziodell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385»; Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi’ come modificato dall’art.1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, perla realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali pereuro 40 milioni per l’anno 2015 e per euro 50 milioni annui per ladurata residua dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno2016 e fino al 2044; Vista in particolare l’ultimo periodo del comma 1 del citato art.10, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita’ diattuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per ladefinizione di una programmazione triennale, in conformita’ aicontenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome diTrento e di Bolzano e le autonomie locali; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misureurgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle operepubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazioneburocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresadelle attivita’ produttive» e, in particolare, l’art. 9, comma2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art.10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gliimmobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelliadibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delleprocedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti ecostruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il qualedispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziatedallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base deglistati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, sequesti manchi, dal direttore dei lavori; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’ediliziascolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione efinanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’ediliziascolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2004)» e, in particolare, l’art. 4, comma 177, comemodificato e integrato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85, della legge 23dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegnoiscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifichedisposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003); Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citatalegge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materiadi contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che ilrelativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previaverifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno esull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazionevigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76,che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivatiad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge dicontabilita’ e finanza pubblica» e, in particolare, l’art. 48, comma1, che prevede che nei contratti stipulati per operazionifinanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazionepubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degliistituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica,entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenutoperfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione delladata e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delleerogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quotacapitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e inparticolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevedel’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenzaunificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ etermini per la predisposizione e l’approvazione di appositi pianitriennali, articolati in annualita’, di interventi di ediliziascolastica nonche’ i relativi finanziamenti; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistemanazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delledisposizioni legislative vigenti»; Visto in particolare, l’art. 1, comma 160, della citata legge 13luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazionenazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-leggen. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale inmateria di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art.11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l’art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3cosi’ come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degliinvestimenti pubblici; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioniurgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri deibeni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politicheagricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’,e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies che ha espunto dallapresente procedura autorizzativa il Ministero delle infrastrutture edei trasporti; Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 28 febbraio2007, n. 15 recante «Procedure da seguire per l’utilizzo dicontributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la soprarichiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 1, comma 512; Vista la circolare del Ministro dell’economia e delle finanze 24maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all’art. 48 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita’ e finanzapubblica); Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1°agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province autonome diTrento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani diedilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto in particolare l’art. 5 della citata Intesa che prevede chele regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogniedilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comunie province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazionescolastica, anche in considerazione, tra l’altro, di eventualiproposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita’di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita’ –con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,alla disponibilita’ delle aree e all’assenza di vincoli di caratterenormativo – deve costituire elemento di priorita’ nell’accesso alfinanziamento; Visto altresi’, l’art. 6 della suddetta Intesa che prevede, tral’altro, una rilevanza, ai fini della definizione dellaprogrammazione degli interventi, anche dell’eventualecompartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nellarealizzazione dei progetti; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, subase regionale, le risorse previste come attivabili in termini divolume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributitrentennali per l’importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al2044 autorizzati dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013,riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuoassegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilanciodello Stato; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27aprile 2015, n. 8875, con cui e’ stato prorogato al 30 aprile 2015 iltermine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni,dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio2015 il termine entro il quale il Ministero dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca, sulla base dei piani triennaliregionali, predispone un’unica programmazione nazionale; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e’ proceduto apredisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia diedilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenutial Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effettidell’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per ilfinanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennalidi edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale2015-2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 deldecreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita’, nella misura e pergli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decretisopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13luglio 2016, con il quale – fermi restando i criteri e le modalita’di attuazione dell’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cuial decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – sono stati definiti itermini, in particolare, al fine di procedere all’aggiornamento deipiani annuali di ripartizione dell’ulteriore contributo annuo di 10milioni di euro dall’anno 2016 all’anno 2044 e alla predisposizionedel successivo decreto interministeriale di autorizzazione allastipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 4, comma177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e’ proceduto alriparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99,come attivabili in termini di volume di investimento, derivantidall’utilizzo dei contributi pluriennali recati dall’art. 10 deldecreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificatodall’art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando perciascuna regione la quota contributo annuo assegnata, che costituisceil limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e’ procedutoall’aggiornamento della programmazione unica nazionale conriferimento ai piani regionali 2016; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti localisono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi delpiano 2016 a valere sul mutuo gia’ contratto nel corso del 2015; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all’art. 1,comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016imposto agli enti locali per l’aggiudicazione provvisoria al 30giugno 2017; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e’ proceduto allamodifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazionein materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna eMarche; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effettidell’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per ilfinanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennalidi edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale2015-2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 deldecreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita’, nella misura e pergli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decretisopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e’ stato approvatol’aggiornamento relativo all’annualita’ 2017 della programmazione2015-2017; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono statiautorizzati, a valere sul mutuo del 2016, alcuni interventirientranti nell’annualita’ 2017 approvata con il predetto decreto n.216 del 2018; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9aprile 2018, n. 271, con cui e’ stata disposta la proroga al 30settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decretointerministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d’intesa con ilMinistero dell’economia e delle finanze, sono state assegnate leeconomie maturate dalle regioni con riferimento ai piani diintervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e’ proceduto adautorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e arettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per laproposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con ildecreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e’ stato differito al 31 dicembre 2019; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e’ procedutoall’assegnazione delle economie maturate dalle regioni conriferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decretointerministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 «Disposizioniurgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e delMinistero dell’universita’ e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 21 gennaio 2020, n.23, con il quale e’ stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine diaggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 2 del 2019; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 12 giugno 2020, n.34, con cui il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavorida parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui aldecreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca 3 gennaio 2019, n. 2, al decreto del Ministrodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 giugno 2019, n.550 e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 25 settembre 2019, n. 835, e’ stato prorogato al 31ottobre 2020; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 12 giugno 2020, n.34, con cui il termine per il completamento dei lavori e larendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle risorse,di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, e’ stato prorogatodal 15 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021; Visti i contratti di prestito sottoscritti dalla Cassa depositi eprestiti S.p.a. con le regioni beneficiare per gli interventi inclusinei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui allaprogrammazione unica nazionale 2015-2017, nonche’ i relativi piani diammortamento delle erogazioni effettuate a favore degli entibeneficiari; Considerato che tutti i citati contratti di prestito sottoscrittidalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con gli enti beneficiari sonoad oggi scaduti; Dato atto che, nell’ambito della realizzazione degli interventi dicui alla linea di finanziamento in oggetto, gli enti beneficiarihanno riscontrato molteplici difficolta’, in parte prodotte dallasituazione pandemica e, successivamente, da contesto geopoliticointernazionale; Dato atto che, al fine di individuare soluzioni efficaci allesuddette criticita’, la Direzione competente del Ministerodell’istruzione e del merito ha avviato, a far data dal mese diottobre del 2022, una capillare attivita’ di ricognizione eun’intensa interlocuzione con i soggetti istituzionali a vario titolointeressati, tra cui anche le regioni; Considerato che, dalla ricognizione effettuata e’ emerso che, afronte dell’individuazione al 15 ottobre 2021 del termine diconclusione dei lavori e di relativa rendicontazione, numerosiinterventi non sono stati ultimati e/o conclusi finanziariamente; Ritenuta la necessita’, nonche’ l’opportunita’, di garantirecompletamento di tali interventi; Dato atto che, su richiesta del Ministero dell’istruzione e delmerito, ciascuna regione ha effettuato una ricognizione dello statodi attuazione degli interventi di rispettiva competenza, definendo unelenco di interventi non ultimati e/o non conclusi finanziariamentecon la relativa indicazione delle somme necessarie per ilcompletamento dei lavori e/o dell’attivita’ di ricognizione; Considerato che, alla scadenza del periodo di utilizzo dei citaticontratti di mutuo stipulati in attuazione dei decreti del Ministrodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno2017, n. 390, residuano contributi per una ammontare pari a euro463.920.912,37, al netto di quanto dovuto a Cassa depositi e prestitiS.p.a., per il rimborso delle rate di mutuo corrisposte in relazioneall’avvenuto utilizzo dei contributi in attualizzazione; Dato atto che, in virtu’ di tale esigenza, con nota prot. DGFIESDn. 3702 del 15 luglio 2024, il Ministero dell’istruzione e del meritoha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo, mediante attualizzazione,dei residui contributi pluriennali – art. 10, decreto-legge n.104/2013 – ai sensi dell’art. 1, comma 512, legge n. 296/2006, daparte delle regioni per il finanziamento degli interventi di ediliziascolastica gia’ autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre2015, n. 640, D.I. (MIUR-MIT-MEF) 6 giugno 2017, n. 390, decretoministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016)»; Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze –Gabinetto del Ministro – tenuto conto dei pareri espressi daiDipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, hacomunicato, con nota del 2 agosto 2024, prot. n. 35413, chedall’utilizzo, mediante attualizzazione, dei citati residuicontributi pluriennali non derivano effetti peggiorativi sulfabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quanto previsto alegislazione vigente; Considerato che i suddetti residui contributi pluriennali, per iquali il Ministro dell’istruzione e del merito ha chiestol’autorizzazione all’utilizzo con la predetta nota prot. DGFIESD n.3702 del 15 luglio 2024, sono iscritti, per le finalita’ previstedalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 dello stato diprevisione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito; Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamentodi tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole edegli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle graviconseguenze che deriverebbero in capo agli enti locali daun’eventuale decadenza dal finanziamento; Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 177-bis,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’utilizzo dei contributirecati dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, comemodificato dall’articolo l, comma 176, della legge n. 107 del 2015,mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributipluriennali di euro 463.920.912,37, al fine di consentire ilcompletamento degli interventi di edilizia scolastica gia’autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre 2015, n. 640, D.I.(MIUR-MIT-MEF) 6 giugno 2017, n. 390, decreto ministeriale 3 gennaio2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre 2019, n. 835 (c.d.Mutui BEI 2015-2016); Decreta: Art. 1 Autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 177-bis, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ autorizzato l’utilizzo – da partedelle regioni, per il finanziamento degli interventi di ediliziascolastica gia’ autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre2015, n. 640, D.I. (MIURMITMEF) 6 giugno 2017, n. 390, decretoministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016) – dei contributi pluriennaliprevisti dall’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,come modificato dall’art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015,n. 107, mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributipluriennali di euro 463.920.912,37 per le finalita’, nella misura eper gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decretirichiamati in premessa. 2. L’utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma l,quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’interventoanche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiarisulla base di quanto riportato nell’Allegato A, che e’ parteintegrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alladecorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile aseguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri diammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilanciodello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi,sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gliinvestimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con lasocieta’ Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggettiautorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi deldecreto legislativo l settembre 1993, n. 385, nonche’ al piano delleerogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimodegli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni delsuddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate deisoggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamentecomunicate al Ministero dell’istruzione e del merito che provvede arichiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento dell’economia – Direzione I eDipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettoratogenerale di bilancio. 3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto delpresente decreto, il perfezionamento delle stesse puo’ avveniremediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schematipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta delMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Economia– Direzione I. 4. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’Istitutofinanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione e delmerito e al Ministero dell’economia e delle finanze copia conformedei contratti di mutuo perfezionati. 5. Nel contratto di mutuo stipulato con l’Istituto finanziatore,nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, inparticolare, di quanto previsto dall’art. 45, comma 32, della legge23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola cheprevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimoentro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, al Dipartimentodell’economia – Direzione I e al Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato (Ispettorato generale del bilancio – UfficioXVII), all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamentodell’operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cuial prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia edelle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologiadell’operazione finanziaria perfezionata.

Art. 2 Autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali 1. L’erogazione del netto ricavo derivante dell’attualizzazione deiresidui contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto dellanormativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previstodall’art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi’ comemodificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015. 2. In ogni caso l’erogazione dei contributi da parte del Ministerodell’istruzione e del merito e’ effettuata su base pluriennale e inmisura non eccedente l’importo dei contributi stanziati annualmentein bilancio. Ai fini dell’erogazione dei contributi, gli interventisono identificati dai CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensidell’art. 11 della legge n. 3 del 2003. 3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, lerisorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il terminedell’esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizisuccessivi. 4. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggettibeneficiari dei contributi devono essere versate da parte dellostesso soggetto all’entrata del bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge epubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2025 Il Ministro dell’istruzione e del merito Valditara Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti __________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gliallegati, e’ consultabile nel sito web del MIUR al seguente link:http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml Registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e delmerito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e delMinistero della cultura, n. 1449

Valutazione dei Dirigenti scolastici

Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici

Nota 26 febbraio 2025, AOODGOSV 8369Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici – Adozione del D.M. del 21.02.2025 n. 28

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2025, AOOGABMI 28Adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici

Emanato il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2025, AOOGABMI 28 di adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, in attuazione delle recenti disposizioni legislative promosse dallo stesso Ministro.

Con questo provvedimento, a decorrere già da questo anno scolastico 2024/2025, la valutazione dei dirigenti scolastici avverrà tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero e del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici. Il procedimento sarà articolato in una fase di assegnazione degli obiettivi, anche di rilevanza regionale, e in una di valutazione, a cura dei direttori degli Uffici Scolastici Regionali, garantendo altresì un eventuale momento di contraddittorio con gli interessati e il ruolo di un organismo di garanzia. Agli esiti della valutazione sarà collegata la retribuzione di risultato.

“Si tratta di un momento storico per il comparto scuola”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “perché il sistema di valutazione ora introdotto, che partirà già da quest’anno, arriva dopo 25 anni di assenza normativa, segnalata più volte a livello istituzionale e dovuta anche ad una forte ostilità culturale. Il nuovo sistema di valutazione consentirà di verificare e accompagnare il raggiungimento dei risultati, al servizio degli studenti e delle famiglie, anche nella prospettiva di una crescita professionale dei dirigenti scolastici, che svolgono una funzione fondamentale per un sistema scolastico sempre più efficiente”.

Nota esplicativa 2 aprile 2019, n. 4Il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/19

Cronoprogramma 2018/2019

Struttrura Portfolio

Firmato il 4 marzo 2019 l’Accordo MIUR-OO.SS. relativo al procedimento di valutazione dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2018/2019

Con Nota 16 luglio 2018, AOODGOSV 12106, la scadenza per la chiusura delle funzioni per la compilazione online del Portfolio del Dirigente scolastico è stata prorogata dal 31 luglio al 31 agosto 2018.

A partire dal 20 aprile 2018 sul Portale del Sistema nazionale Area Dirigenti – Portfolio DS – Accedi ai servizi di valutazione (raggiungibile all indirizzo https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/) sono aperte le funzioni per procedere alla compilazione online del Portfolio del Dirigente scolastico.

Cronoprogramma procedimento di valutazione DS – A.S. 2017/18

Come previsto dalla Nota 27 aprile 2017, AOODGOSV 4555, a partire dal giorno 27 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2017 (prorogato al 31 luglio 2017 dalla Nota 8 giugno 2017, AOODPIT 1182) sul Portale del Sistema nazionale di valutazione (Area Dirigenti – Portfolio DS) sono aperte le funzioni per procedere alla compilazione online del Portfolio del Dirigente scolastico, strumento alla base del procedimento di valutazione, previsto dalle Linee guida di attuazione della Direttiva 18 agosto 2016, AOOUFGAB 36 (vd. Nota esplicativa n. 2).

Non saranno svolte visite da parte dei Nuclei nell’a.s. 2016/17; la valutazione di prima istanza da parte del Nucleo di valutazione e la valutazione finale da parte del Direttore dell’USR avverranno, rispettivamente, entro novembre ed entro dicembre 2017.

La Direttiva ministeriale n. 239, firmata il 21 aprile 2017, avente ad oggetto “Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici“,  prevede che il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici non avrà effetto sulla determinazione della retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2016/17, ma a partire dall’anno scolastico 2017/18.I riscontri e le osservazioni degli Uffici scolastici regionali sulla procedura di valutazione  saranno inviati ad un Osservatorio (previsto dall’art. 12 della Direttiva), in via di definizione con specifico decreto ministeriale.

Come previsto dalla Nota 11 luglio 2017, AOODGOSV 8603, dal 14 luglio al 31 agosto 2017, sul Portale del Sistema nazionale di valutazione, sono aperte le funzioni per procedere alla compilazione online del Portfolio per i Dirigenti scolastici con incarichi presso l’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, altra amministrazione dello Stato, enti pubblici o privati, con retribuzione a carico dell’Amministrazione scolastica.

Faq – Domande Frequenti

IL PORTFOLIO E LA SUA COMPILAZIONE

Parte prima del Portfolio – Anagrafe professionale

Che rilievo assume la parte prima del Portfolio nel procedimento di valutazione?

La prima parte del Portfolio ha l’obiettivo specifico di illustrare e descrivere la “storia” professionale del Dirigente adottando un modello unico di riferimento a livello nazionale e perciò comparabile. L’anagrafe professionale intende raccogliere tutte le informazioni professionali più rilevanti e sarà aggiornabile annualmente. Ogni Dirigente avrà la possibilità di integrare l’anagrafe allegando il proprio curriculum vitae e alcuni documenti che attestino aspetti particolarmente significativi della propria professionalità. Il contenuto dell’anagrafe professionale non influisce sulla compilazione delle rubriche di valutazione da parte dei componenti dei Nuclei di valutazione, ma permette ad essi di poter focalizzare con immediatezza gli elementi informativi più rilevanti sul Dirigente da valutare.

Parte seconda del Portfolio – Autovalutazione e bilancio delle competenze

Che scopo ha la parte seconda del Portfolio?

L’autovalutazione intende tracciare un profilo professionale organico del Dirigente scolastico ed è strutturata prendendo in considerazione le cinque dimensioni professionali riprese dai criteri del comma 93 (citate sotto ogni definizione delle cinque sezioni), dall’esperienza professionale e dalla letteratura nazionale e internazionale sulla leadership. L’obiettivo della compilazione della parte relativa all’autovalutazione è “consentire al Dirigente scolastico una riflessione sul suo ruolo e sui suoi punti di forza/debolezza, nell’ottica dello sviluppo e del miglioramento della professionalità” (Portfolio, p. 8). L’autovalutazione è dunque uno strumento di utile riflessione sul proprio lavoro e sulla coerenza tra le azioni dirigenziali “quotidiane” e gli obiettivi strategici. Non è necessario che il Dirigente scolastico alleghi documentazione a conforto dei livelli che egli stesso si attribuisce, avendo comunque la possibilità di motivare la scelta nell’apposito campo libero.

Che rilievo assume l’autovalutazione nel procedimento di valutazione?

L’autovalutazione non è elemento di valutazione e non influisce sulla compilazione delle rubriche di valutazione da parte dei componenti dei Nuclei di valutazione. Il procedimento di valutazione non prevede che i Nuclei debbano procedere ad una conferma o meno dell’autovalutazione del Dirigente scolastico. Ciò dovrebbe essere ancora più chiaro se si riflette sul fatto che la compilazione della parte seconda del Portfolio è facoltativa. Sia nelle rubriche di autovalutazione sia nelle rubriche di valutazione vengono utilizzati i medesimi descrittori, quantunque raggruppati diversamente, con lo scopo di permettere al Dirigente di compiere un’autovalutazione che prenda in considerazione tutti gli aspetti oggetto di valutazione della sua azione professionale complessiva.

È opportuno compilare il campo “Elementi di contesto”?

La descrizione del livello di complessità del contesto in cui il Dirigente scolastico opera può risultare sicuramente utile per comprendere vincoli e opportunità che impattano sulla sua azione professionale. Molte scelte strategiche del Dirigente scolastico sono orientate, e a volte condizionate, dal contesto nel quale si trova ad operare. Una sintetica ma significativa descrizione del contesto può perciò servire al Dirigente scolastico per meglio motivare le scelte concernenti gli obiettivi e le azioni professionali, e sarà anche di fondamentale importanza per il Nucleo di valutazione, al fine di poter comprendere meglio il contributo del Dirigente scolastico al processo di miglioramento.

Parte terza del Portfolio – Obiettivi e azioni professionali

Che rilievo assume la parte terza del Portfolio nel procedimento di valutazione?

La parte terza del Portfolio assume un rilievo fondamentale tra le fonti da cui il Nucleo di valutazione trae elementi utili per la formulazione del giudizio complessivo per ognuna delle tre aree, in quanto grazie ad essa si può evincere specificatamente “il contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione” (Portfolio, p. 22).

È opportuno che il Dirigente scolastico nella parte terza del Portfolio indichi tutte le azioni professionali svolte per la realizzazione degli obiettivi di processo indicati nel RAV?

È opportuno che il Dirigente scolastico si concentri, a propria scelta, sulla base delle risultanze del RAV e degli obiettivi inseriti nella lettera di incarico, su alcune azioni professionali significative (indicativamente due o tre) e descriva brevemente le azioni realizzate, documentando anche i processi più significativi avviati per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della scuola, con la possibilità di allegare file con dati ed evidenze, se non già contenuti nella documentazione inserita in piattaforma. In particolare il Dirigente scolastico, nella parte terza, dovrebbe riportare quelle azioni che evidenziano il valore aggiunto del proprio specifico professionale nella scuola.

Perché la parte terza del Portfolio è strutturata su otto aree?

Le prime sette aree di processo non sono altro che le “le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro”, ai sensi dell’art. 6 comma 2, punto 2 del D.P.R. 80/2013. Inoltre, sono le aree all’interno delle quali si riconducono gli obiettivi di processo del RAV, interni al Piano di miglioramento, cui si collegano le più significative azioni professionali messe in atto dal Dirigente scolastico per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della scuola inseriti nella lettera di incarico (Portfolio, p. 15). Ad ogni modo il Dirigente scolastico nella compilazione della parte terza del Portfolio può decidere di non riferirsi esclusivamente alle azioni collegate con le sette aree degli obiettivi di processo, ma può inserire anche le azioni per il perseguimento degli obiettivi nazionali e regionali (tutti gli obiettivi presenti nella lettera di incarico saranno infatti riportati proprio all’inizio della parte terza). A tale scopo è presente l’area di processo “Altro”. In sostanza ciò che si chiede al Dirigente scolastico è di fare una selezione mirata delle azioni più significative che permettano al Nucleo di rilevare lo specifico della sua azione professionale.

Quale è la funzione della parte terza del Portfolio rispetto alla compilazione delle rubriche di valutazione da parte del Nucleo di valutazione?

La parte terza del Portfolio è ineludibile nel processo di valutazione: in essa il Dirigente scolastico deve riportare e documentare cosa secondo lui è significativo e specifico della sua professionalità. Al Nucleo spetta valutare il contributo al perseguimento dei risultati di miglioramento previsti nel RAV (così come previsto dal comma 93 dell’art. 1 della L. 107/2015), facendo riferimento a diverse fonti ed evidenze, fra cui sicuramente la parte terza del Portfolio, ma anche ad altri documenti e la stessa visita e/o interlocuzione diretta (Portfolio, p. 23). La valutazione del Nucleo, quindi, deve tener opportunamente conto delle azioni professionali indicate dal Dirigente scolastico nella parte terza, ma deve anche rilevare tutti gli aspetti interni ai criteri del comma 93.

Non sussiste il rischio che l’esplicita connessione delle azioni del Dirigente scolastico soltanto con gli obiettivi desunti dal RAV porti a sottovalutare aspetti rilevanti dell’azione del Dirigente scolastico non contemplate nel RAV?

Tale rischio potenzialmente non sussiste, in quanto il procedimento di valutazione del Dirigente scolastico è rivolto a tutta la sua azione professionale, che deve essere letta in modo globale e unitario, e il Nucleo di valutazione, proprio per valutare gli aspetti più generali dell’azione dirigenziale collegati con i criteri del comma 93 dell’art. 1 della Legge 107/2015, deve prendere in considerazione tutta una serie di documenti specificamente indicati nel Portfolio. È ovvio che nella sua quotidianità professionale il Dirigente scolastico svolge molte azioni, ma all’interno del procedimento di valutazione i passaggi ineludibili in cui si può riscontrare la pertinenza e la coerenza dell’azione dirigenziale volta al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico sono le azioni legate agli obiettivi di processo interni al Piano di miglioramento.

Considerato che ad oggi non è stato definito un modello specifico di RAV per i CPIA e pertanto per i Dirigenti scolastici dei Centri non è stato possibile definire degli obiettivi da inserire all’interno del nuovo incarico o ad integrazione dell’incarico in essere a partire dal RAV, il perseguimento di quali obiettivi il Dirigente è tenuto a documentare?

Tutti i CPIA hanno definito all’interno del proprio PTOF le priorità di miglioramento per il prossimo triennio. Il MIUR ha chiesto ai CPIA la trasmissione del PTOF e lo stralcio degli obiettivi di miglioramento ove inseriti nel Piano Triennale deliberato. Tali obiettivi, a seguito di verifica da parte del Direttore USR, sono stati utilizzati per la definizione dell’incarico dei Dirigenti scolastici in quanto a tutti gli effetti obiettivi di miglioramento della scuola.

Che funzione svolge il Repertorio del Dirigente scolastico? È obbligatorio che il Dirigente scolastico vi faccia riferimento?

Il Repertorio è da intendersi come puro e semplice strumento di orientamento professionale, messo a disposizione del Dirigente scolastico esclusivamente al fine di supportarlo nella compilazione della parte terza del Portfolio: di conseguenza, non è obbligatorio che vi si faccia riferimento.

Parte terza del Portfolio – Sezione di caricamento dei documenti

Quali documenti devono essere caricati obbligatoriamente nella sezione riservata presente nella parte terza del Portfolio?

Il Dirigente scolastico avrà cura di provvedere al caricamento dei documenti indicati nell’Allegato n. 1, la cui consultazione è ineludibile da parte del Nucleo di valutazione. Il Dirigente scolastico potrà nella stessa sezione caricare pochi e significativi altri documenti che riterrà strettamente necessari per fornire al Nucleo elementi particolarmente utili per la valutazione relativamente ai criteri generali indicati dalla L. 107/2015.

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER L’A.S. 2016/17

Cosa determinano le modifiche alla Direttiva 36 sul procedimento di valutazione dei Ds?

La Direttiva ministeriale n. 239 del 21/04/2017, avente ad oggetto “Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici” ed in corso di registrazione, ha stabilito che il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici avrà effetto sulla determinazione della retribuzione di risultato a partire dall’anno scolastico 2017/2018. Di conseguenza nel corrente anno scolastico, 2016/2017, il procedimento verrà attuato ma senza produrre effetti sulla retribuzione di risultato, che sarà determinata, come negli anni precedenti, in relazione alla fascia di complessità dell’istituzione scolastica per la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale

I Dirigenti scolastici che andranno in quiescenza a partire dall’a.s. 2017/2018 saranno oggetto di valutazione?

Le modifiche apportate dalla Direttiva ministeriale 239 del 21/04/2017 comportano di fatto l’esclusione dal procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici che andranno in quiescenza a partire dall’a.s. 2017/2018, in quanto la loro retribuzione di risultato non sarà determinata dalla valutazione e gli stessi consigli di miglioramento interni al procedimento di valutazione non saranno ovviamente attuabili nei prossimi anni. I Direttori degli USR comunicheranno ai Dirigenti scolastici che saranno posti in quiescenza a partire dall’a.s. 2017/2018 l’esclusione dal procedimento di valutazione e dalla richiesta di compilazione del Portfolio.

Per il corrente anno scolastico sono previste le visite presso le istituzioni scolastiche?

In considerazione del fatto che quest’anno i Nuclei di valutazione potranno iniziare a operare con l’inizio di giugno e che i mesi di giugno-luglio-agosto sono densi di impegni, è diventato inevitabile, per questo anno scolastico, sospendere le visite. Sono confermati, invece, i contatti a distanza: tutti i Dirigenti scolastici verranno contattati dai Nuclei entro novembre per approfondimenti sul Portfolio e sulla documentazione allegata.

Scuola, on line il portfolio del dirigente scolasticoStrumento chiave per lo sviluppo professionale e la valutazione

La valutazione delle e dei dirigenti scolastici entra nel vivo: è disponibile da oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la versione elettronica del portfolio del dirigente scolastico che conterrà informazioni che vanno dal curriculum, al bilancio delle competenze, agli obiettivi e alle azioni professionali.

Il portfolio consentirà alle dirigenti e ai dirigenti di analizzare i loro compiti e le loro competenze, di fare il punto sugli obiettivi di miglioramento. Sarà quindi uno strumento di supporto per il loro sviluppo professionale, ma anche uno strumento chiave per il processo di autovalutazione e di valutazione.

Il portfolio si compone di quattro parti. La prima (anagrafe professionale) raccoglierà informazioni professionali, dal titolo di studio agli incarichi ricoperti, sarà compilata dalle e dai dirigenti e sarà resa pubblica. La seconda parte riguarderà l’autovalutazione e il bilancio delle competenze: ogni dirigente potrà compilarla (non è obbligatorio) analizzando la propria capacità di gestione, di valorizzazione del personale, di promozione della partecipazione, di monitoraggio e rendicontazione. Questa parte consentirà a ciascuna e ciascun dirigente di riflettere sui propri punti di forza e debolezza, nell’ottica del miglioramento della propria professionalità. La terza parte, particolarmente rilevante ai fini della valutazione, sarà dedicata agli obiettivi e alle azioni professionali, sarà obbligatoria e pubblica, sarà compilata dalle e dai dirigenti che dovranno descrivere le azioni realizzate per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento della loro scuola. Infine la quarta parte sarà dedicata alla  valutazione e agli eventuali consigli di miglioramento, sarà riservata al Nucleo di Valutazione, al Direttore dell’USR e al Dirigente scolastico.

Un primo video tutorial  introduce ed illustra l’utilizzo del portfolio. Ci sarà tempo, per la compilazione, fino al 30 giugno. Le dirigenti e i dirigenti hanno già avuto, l’8 febbraio scorso, una versione cartacea del portfolio per poter familiarizzare con lo strumento. La versione on line, intuitiva e di facile utilizzo, facilita la compilazione, che non richiede un investimento di tempo gravoso: si tratta di fare sintesi di informazioni e documenti già in possesso e soprattutto di evidenziare il proprio specifico professionale per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della scuola. La valutazione delle dirigenti e dei dirigenti ha preso il via ufficialmente con la direttiva numero 36 dello scorso agosto.

Nel frattempo sono stati adottati e pubblicati i Piani regionali di valutazione da parte degli Uffici scolastici. Tra febbraio e marzo le dirigenti e i dirigenti sono stati abbinati ai nuclei di valutazione, nei cui confronti sono state svolte  attività di informazione e formazione, che continueranno anche nei prossimi mesi. Fino a giugno si procederà con la compilazione del portfolio. Fra l’estate e l’autunno ci sarà da parte dei nuclei la vera e propria fase di valutazione  a partire dalla documentazione interna al  portfolio. Dall’anno scolastico 2017/2018 la retribuzione di risultato delle e dei dirigenti sarà legata al processo di valutazione.

Pubblicate le Linee guida per l’attuazione della Direttiva n. 36, del 18 agosto 2016, sulla valutazione dei dirigenti scolastici

Valutazione dei dirigenti scolastici, pubblicate le Linee Guida

Giannini: “Processo atteso da 15 anni, aiuterà il miglioramento del sistema scolastico”

Sono disponibili da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici. Il documento rende operativa la direttiva firmata nei mesi scorsi dal Ministro Stefania Giannini.“Si tratta di un processo atteso da 15 anni che ha lo scopo di investire sul miglioramento della professionalità dei nostri dirigenti, figure chiave dell’autonomia scolastica – sottolinea il Ministro -. Il sistema di valutazione a cui abbiamo lavorato è un sistema leggero, che si basa sui documenti e gli strumenti di pianificazione e programmazione che le scuole già utilizzano. Nessun appesantimento burocratico. Si parte dall’autovalutazione dei dirigenti che saranno poi accompagnati nel miglioramento del loro lavoro. La valutazione che parte oggi è un processo di supporto a tutto il sistema scolastico”.

Il documento

Le Linee guida individuano la tempistica del processo, i documenti e le procedure che saranno utilizzati per valutare i dirigenti, le dimensioni professionali che avranno un peso nel giudizio formulato dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali attraverso la valutazione elaborata dai Nuclei preposti.Prima scadenza, gli obiettivi da assegnare ai presidi: già in questi giorni i Direttori degli USR li stanno definendo ed assegnando ai dirigenti scolastici. Gli obiettivi da raggiungere, coerenti con il Rapporto di autovalutazione e il Piano di miglioramento e formativo delle scuole, saranno validi per tre anni. Entro dicembre saranno formulati i Piani regionali per la valutazione. Mentre fra gennaio e maggio i dirigenti scolastici saranno coinvolti in un processo di autovalutazione attraverso una piattaforma on line simile a quella utilizzata per la produzione del Rapporto di autovalutazione da parte delle scuole.Cosa faranno i dirigenti? Scatteranno la fotografia del loro operato. Dovranno evidenziare, fra l’altro, le modalità organizzative messe in atto nella loro scuola, le modalità di gestione del personale, le azioni messe in campo per promuovere la partecipazione della comunità scolastica e il rapporto con le realtà del territorio e come hanno promosso il raggiungimento degli obiettivi che hanno ricevuto.Entro agosto 2017 ci sarà una valutazione di prima istanza da parte del Nucleo regionale con possibili visite nelle scuole. Successivamente arriverà la valutazione finale da parte del Direttore dell’USR. La restituzione dei riscontri della valutazione da parte del Direttore avverrà entro dicembre 2017.L’azione del Dirigente sarà valutata su tre diverse dimensioni professionali:

Direzione unitaria, promozione della partecipazione, competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati (a quest’area viene attribuito un peso pari al 60% nel risultato finale);

Valorizzazione delle risorse professionali, dell’impegno e dei meriti professionali (avrà un peso del 30%);

Apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale (avrà un peso del 10%).

La valutazione avrà cadenza annuale e inciderà sulla retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. Quattro i livelli di raggiungimento degli obiettivi previsti: “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento”, “mancato raggiungimento”.

Martedì 28 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in Viale Trastevere 76/a, sono presentate la Direttiva e la prima nota applicativa sul Sistema di Valutazione dei Dirigenti Scolastici.

Valutazione dei dirigenti scolastici, firmata la direttivaGiannini: “Da oggi abbiamo uno strumento in più peril miglioramento del sistema”

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato stamattina la direttiva per la valutazione dei dirigenti scolastici. “Dopo 15 anni di incertezze, attese e sperimentazioni, oggi siamo nelle condizioni di realizzare pienamente la valutazione dei dirigenti scolastici. Questo grazie ad un rinnovato quadro normativo, allo stanziamento di specifiche risorse economiche e alla presenza di risorse umane aggiuntive fra gli ispettori. Tutti effetti della legge 107, la Buona Scuola”, ha commentato Giannini, presentando il documento a Viale Trastevere alla presenza dei direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali.

“Ora – ha proseguito – abbiamo in mano uno strumento in più per ottenere un obiettivo importante: il miglioramento del sistema scolastico”. Tre i criteri in base ai quali saranno valutati i dirigenti: “La capacità di indirizzo e di gestione della scuola peserà per il 60% sulla valutazione complessiva – ha spiegato il Ministro -. La capacità di valorizzare le risorse umane, il personale della scuola tutto (docente, amministrativo, tecnico e ausiliario) peserà per il 30%. Il restante 10% si baserà sull’apprezzamento dell’operato del dirigente da parte della comunità scolastica, di coloro che vivono e lavorano nella scuola”. I criteri sono contenuti nelle Linee Guida che saranno abbinate alla direttiva.

Cosa accade ora, in concreto? Ad agosto i dirigenti, oltre 7.000 in tutto il Paese, firmeranno il loro incarico all’interno del quale, per la prima volta, saranno inseriti obiettivi di miglioramento di tre tipi: obiettivi generali individuati dal Ministero, obiettivi legati alle specificità del territorio individuati dagli USR e obiettivi specifici collegati alla scuola che deriveranno dal RAV (il Rapporto di autovalutazione) dell’istituto che il dirigente dovrà guidare. Il RAV è il documento che, dallo scorso anno, le scuole hanno cominciato a compilare per darsi un ‘voto’ sulle cose fatte e fissare le priorità di sviluppo per gli anni successivi.

Un apposito nucleo di esperti compilerà la valutazione dei dirigenti. Quattro i ‘gradi’ di valutazione previsti dalla direttiva: mancato raggiungimento degli obiettivi, buon raggiungimento degli obiettivi, avanzato raggiungimento degli obiettivi, pieno raggiungimento degli obiettivi. L’esito della valutazione sarà utilizzato per la retribuzione di risultato dei dirigenti. Niente più fondi a pioggia, come accade oggi. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi il dirigente potrà essere assegnato, in prima battuta, ad altra scuola. Se la valutazione negativa si ripeterà, sarà messo a disposizione dell’Ufficio Scolastico per svolgere altre mansioni. La valutazione si svolgerà con cadenza annuale a partire dal mese di settembre.

Illustrata alle OO.SS., il 6 maggio, la direttiva sulla valutazione dei Dirigenti scolastici

Come previsto dall’art. 1, cc. 93-94, della Legge 107/15, la valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata dal Nucleo per la Valutazione dei Dirigenti scolastici (art. 25, c. 1, D.Lvo 165/01) ed è

coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale,

connessa alla retribuzione di risultato.

Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto

del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel RAV (DPR 80/13), in coerenza con le disposizioni contenute nel D.Lvo 150/09,

dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;c) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale;d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

Al via la valutazione dei dirigenti scolastici

Giannini: “Finalmente un sistema per valorizzarli e incentivare il miglioramento”

Le competenze gestionali e amministrative, la capacità di valorizzare il personale scolastico, l’apprezzamento del loro operato da parte della comunità scolastica. Sono alcuni dei criteri in base ai quali, a partire da settembre, saranno valutati i dirigenti scolastici.

“Dopo anni di attese, rinvii e sperimentazioni finalmente si parte. Con la Buona Scuola abbiamo messo i dirigenti scolastici al centro di un preciso progetto culturale che valorizza l’autonomia scolastica. Abbiamo dato a quelli che una volta si chiamavano presidi più strumenti per poter lavorare e più responsabilità. Per questo è necessario attivare un sistema oggettivo e trasparente di valutazione del loro operato che preveda incentivi crescenti per chi raggiunge gli obiettivi di miglioramento della propria scuola”, spiega il Ministro Stefania Giannini.

Oggi la direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici è stata illustrata al Miur alle Organizzazioni Sindacali e sarà firmata nei prossimi giorni dal Ministro dell’Istruzione dopo il vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Di valutazione dei dirigenti si parla dal 2000, sono state fatte alcune sperimentazioni negli anni successivi, ma il sistema non è mai concretamente partito.Cosa accadrà con la nuova direttiva? Quando firmeranno il loro contratto, in agosto, i dirigenti scolastici troveranno inseriti in questo documento gli obiettivi di miglioramento che saranno di tre tipi: ci saranno obiettivi generali individuati dal Ministero, obiettivi legati alle specificità del territorio individuati dagli USR e obiettivi specifici sulla scuola che deriveranno dal RAV (il Rapporto di autovalutazione) dell’istituto che il dirigente dovrà guidare. Il RAV è il documento che dal 2015 le scuole compilano per darsi una ‘voto’ sulle cose fatte e fissare le priorità di sviluppo per gli anni successivi.

Un apposito nucleo di esperti compilerà la valutazione dei dirigenti con un esito che potrà andare dal mancato raggiungimento degli obiettivi al completo raggiungimento che corrisponderà ad una valutazione ‘eccellente’. L’esito della valutazione sarà utilizzato per la retribuzione di risultato dei dirigenti. La valutazione si svolgerà con cadenza annuale. In caso di valutazione negativa il dirigente sarà supportato dall’Usr nel miglioramento del proprio lavoro. Sono previsti casi di non rinnovo del contratto presso la scuola affidata al dirigente solo in caso di responsabilità dirigenziali gravi, come già stabilito dal decreto legislativo 165 del 2001.“La valutazione dei dirigenti ha come obiettivo principale – conclude il Ministro – la loro crescita professionale e, di conseguenza, il miglioramento della comunità scolastica in cui operano. È la prima volta che il nostro Paese affronta concretamente tale percorso che, secondo gli obiettivi di questo Governo, porterà ad una vera attuazione dell’autonomia scolastica, per troppo tempo attesa e mai realizzata fino in fondo”.

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