Mobilità professionale e vincoli triennali. Chi può chiederla e quali requisiti occorre possedere.
In attesa che sia sottoscritto il CCNI sulla mobilità per il biennio 2023/2024 e 2024/2025 e pubblicata la successiva O.M. volta a disciplinare la mobilità territoriale e professionale, vediamo di chiarire se il vincolo triennale è valido anche per la mobilità professionale, chi può chiederla e quali requisiti deve avere.
Vincolo triennale
L’art. 1 COMMA 2 del CCNI sottoscritto nel 2018 prevede che “Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale sia professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
Chi è esonerato dal vincolo triennale
Non si applica il vincolo triennale al seguente personale scolastico che beneficia delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI: non vedente, emodializzato, con disabilità, necessitante di particolari cure continuative, assistente il coniuge e/o il figlio con disabilità o figlio assistente il genitore con disabilità;
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