Supplenza per collega in malattia e festivi: chiarimenti sulla retribuzione

Sono diversi i dubbi in merito alla retribuzione dei giorni festivi, quando si sostituisce ripetutamente un collega assente per malattia. Un quesito interessante è stato sottoposto da un lettore, a cui risponde l’avvocato Salvatore Braghini all’interno della nostra rubrica “L’avvocato risponde“. Di seguito il quesito e la risposta.

Il quesito: supplenze ripetute per collega in malattia

“Buongiorno, lavoro in una scuola dove sostituisco un collega in malattia, malattia che continua ad essere prorogata. Tuttavia spesso il contratto viene chiuso il venerdì e riaperto il lunedì, per seguire lo stato della malattia. Non essendoci il rientro della collega, ho diritto ad essere coperta da contratto, oppure ho diritto solo al pagamento di quei giorni?”

L’avvocato risponde

“A riguardo va premesso che nel caso un supplente sia nominato per orario intero dal lunedì al venerdì e il sabato risulti “giornata libera” del titolare sostituito, spetta comunque il pagamento di tutta la settimana (compresa quindi la giornata di sabato).

Invero, l’Aran con nota del 28 aprile 2008 ha precisato che “la formulazione dell’art. 40, comma 3 del Ccnl 29/11/2007 del comparto Scuola, secondo cui ‘nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del Codice civiletrova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.

Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa”.

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