Corsi di recupero: le risorse stanziate sono vincolate o possono essere utilizzate per altre attività?

Con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite le risorse elencate ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

Il fondo è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica;
b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) incarichi specifici del personale ATA;
e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) valorizzazione dei docenti;
h) finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.

La ripartizione delle risorse tra tali finalità avviene in sede di contrattazione integrativa nazionale, nel cui ambito si definiscono – tra l’altro

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