Ferie del personale ATA, alcuni casi particolari secondo l’ARAN

Le regole per la fruzione delle ferie per il personale scolastico sono contenute nel CCNL Scuola 2006-2009 all’art. 13 per il personale con contratto a tempo indeterminato e all’art. 19 per i contratti a tempo determinato.
Per il personale ATA, nello specifico, l’ARAN ha pubblicato una serie di orientamenti applicativi che affrontano alcune casistiche particolari.
Fruizione delle ferie dal 1° luglio al 31 agosto
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?
In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce
Continua la lettura su: https://www.tecnicadellascuola.it/ferie-del-personale-ata-alcuni-casi-particolari-secondo-laran Autore del post: Tecnica della Scuola Fonte: