Il Decreto Milleproroghe diventa legge.
Il 15 febbraio scorso il Senato aveva votato positivamente il Decreto Legge Milleproroghe 2023 (198/22) e lo aveva trasmesso alla Camera dei Deputati che oggi, con 198 voti favorevoli, 128 contrari e 4 astenuti, lo ha approvato in via definitiva.
In questo articolo poniamo l’attenzione, elencandole e sintetizzandole, su alcune norme che avranno delle ricadute sulla Scuola.
- Concorso straordinario bis: Nomine tardive dei docenti e proroga per lo svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova.
In relazione alle procedure di cui all’art. 59 comma 9 bis del Decreto legge 73/21, per le classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. Pertanto coloro che svolgeranno l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nell’a.s. 2023/2024 saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio.
La sede di immissione è la medesima presso cui è stato prestato il servizio a tempo determinato.
Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, che deve essere effettuata entro il limite dei posti attribuiti alla procedura e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto legge 36/22. I posti relativi ai soggetti sopra indicati sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’a.s. 2023/2024. - Reclutamento del personale docente di religione cattolica.
Il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2023 un concorso per la copertura del 50% dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025. - Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie.
Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per garantire il regolare svolgimento delle attività e l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali. - Esami di Stato al termine del II ciclo di istruzione e PCTO.
Anche l’anno scolastico 2022/2023 ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione si prescinde dal requisito per gli studenti interni della frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e per i candidati esterni dalle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono costituire comunque parte del colloquio. - Progressioni fra le aree.
Le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, sono prorogate anche per il 2023, limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore. - Aree colpite da eventi sismici e dall’alluvione nell’isola di Ischia.
Per l’anno scolastico 2023/2024 i dirigenti degli uffici scolastici regionali con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In particolare possono:
- istituire con propri decreti previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docenti e ATA, da attivare sino al termine dell’attività didattica;
- istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro.
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Architetto e Phd, docente di ruolo sulla disciplina Arte e Immagine. Da diversi anni si occupa del mondo scolastico e condivide tutte le informazioni utili ai docenti e a chi si vuole avvicinare al mondo della scuola.
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