Permessi retribuiti e ferie negati dal DS: è legittimo?

Il DS può rifiutare di concedere un giorno di ferie per motivi personali, se si sono esauriti i tre giorni di permesso retribuito? E’ la domanda posta da una lettrice che ci spiega la sua situazione in qualità di dipendente assunta a tempo determinato, che ha già usufruito i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari e che ha chiesto di poter usufruire di uno dei giorni di ferie da poter usufruire a titolo di permesso personale. Al quesito risponde l’avvocato Salvatore Braghini, che spiega perché il rifiuto non è legittimo.

Il quesito

Salve. Sono assunta a tempo indeterminato, ho esaurito i 3 gg di permesso personale/familiare ed ho chiesto un giorno di ferie (dei 6 giorni di ferie da poter prendere durante l’anno) di cui poter usufruire a titolo di permesso personale, secondo l’articolo 15 comma 2 del CCNL, ovviamente allegando l’autocertificazione in cui indicavo i relativi motivi personali. Nessun difetto di forma o altro quindi… Il DS me l’ha negato (scrivendolo a penna sul modulo cartaceo che ho usato per la richiesta) dicendo che la mia sostituzione comporta oneri per la scuola. So benissimo che non solo la legge prevede che si possano prendere (perché questi giorni di ferie, se richiesti appunto come permessi personali, si sottraggono alla discrezionalità del dirigente scolastico che non può negarli) ma anche che ci sono sentenze che danno torto ai dirigenti in merito alla questione. Grazie mille“.

L’avvocato risponde

“La condotta del dirigente scolastico con è legittima“, spiega l’avvocato Braghini. “Correttamente la docente, di ruolo, cita per il suo caso l’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007, con cui è disposto che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

L’istanza presentata dalla gentile lettrice, allegando l’autocertificazione, ha determinato, quindi, il venir meno del potere discrezionale del Capo d’Istituto, che non avrebbe potuto sottrarsi all’autorizzazione. Ne consegue che la gentile lettrice – a parere di chi scrive – ben potrà inviare una nota al DS per comunicare che, non essendo legittimo il motivo del diniego (citando la normativa di cui al sopra riportato art. 15 comma 2 CCNL), eserciterà comunque il suo diritto non recandosi a scuola nel giorno indicato per la fruizione del permesso.

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Permessi retribuiti e collegio docenti

L’avvocato Altieri spiega: La disciplina dei permessi retribuiti è contenuta nell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006-09, ai sensi del quale “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”

Detti permessi sono riconosciuti al personale di ruolo, sono integralmente retribuiti (sono però esclusi i compensi per le attività aggiuntive), non riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio e, secondo quanto chiarito dall’Aran con orientamento del dicembre 2016, non si maturano in relazione al servizio prestato, ma spettano indipendentemente dai giorni in cui è stata resa la prestazione lavorativa. Per il personale assunto a tempo determinato, l’art. 19, comma 7, CCNL 2006-09 riconosce sei giorni di permesso non retribuito per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione), i quali, però, riducono le ferie, interrompono l’anzianità di servizio e non vengono computati ai fini della maturazione del punteggio nelle graduatorie.

Dal tenore letterale del citato art. 15, comma 2, si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore, non subordinato a valutazioni del Dirigente Scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda, nella quale detti motivi possono essere documentati “anche mediante autocertificazione”: nel novero dei motivi “personali o familiari” possono dunque rientrare tutte quelle situazioni ritenute dal dipendente di particolare rilievo, siano esse attinenti al proprio nucleo familiare o alle proprie esigenze individuali (Tribunale di Fermo, sent. n. 53 del 26.05.2020).

Il DS non ha discrezionalità

Dunque, nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso, né gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con quelle personali o familiari certificate o autocertificate dal dipendente, potendo lo stesso limitarsi a un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda (Tribunale di Palermo, sent. n. 4469 del 26.1.2021). Quanto all’autodichiarazione prodotta dal dipendente, l’ARAN, così come la giurisprudenza di merito (si veda, ad esempio, la sentenza n. 833/2021 della Corte d’Appello di Firenze), ha chiarito che non basta un generico riferimento a “motivi personali o familiari”, ma occorre indicare, sia pure genericamente e succintamente, i motivi personali o familiari posti a fondamento della richiesta, i quali però non sono assolutamente sindacabili dal Dirigente Scolastico.

Con riferimento ai sei giorni di ferie, che ai sensi del 2° comma dell’art. 15 possono essere fruiti durante i periodi di attività didattica per gli stessi motivi e con le stesse modalità previste per la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito, secondo una parte della giurisprudenza (ex multis, Corte d’Appello di Bari, sent. n. 112 del 31.01.2023) troverebbe applicazione l’art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013) per cui questi sono usufruibili “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Il permesso retribuito è un diritto

Proprio perché i permessi retribuiti costituiscono un diritto soggettivo del personale scolastico, la cui concessione è sottratta ad ogni potere discrezionale del Dirigente Scolastico, ne è possibile la fruizione anche nei giorni in cui sono programmate attività collegiali, come collegio dei docenti, consigli di classe, scrutini intermedi e finali, riunioni di dipartimento. L’art. 15, comma 2, del CCNL 2006-09, infatti, non contiene alcuna indicazione circa l’obbligo di usufruire dei giorni di permesso retribuito solo durante i giorni di lezione, né tantomeno contiene alcuna preclusione circa la possibilità di usufruirne nelle giornate in cui si tengano attività funzionali all’insegnamento.

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