Quota 103, nuova Circolare INPS con chiarimenti su importi assegni

Pensione Quota 103, nuova Circolare INPS (N. 27/2023) quella pubblicata venerdì 10 marzo 2023, che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla pensione anticipata flessibile, dopo che lo scorso 21 febbraio è stato dato il via libera per la presentazione delle domande.

Pensione Quota 103, chiarimenti INPS con la nuova circolare N. 27 del 10 marzo

Le pensioni relative a Quota 103 con un importo superiore a 5 volte il trattamento minimo fissato per ogni anno verranno limitate a tale valore fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Come spiega l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, una volta che sarà raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, verrà erogato l’assegno intero, il cui importo, nel frattempo, sarà stato rivalutato nel tempo, come se, in buona sostanza, non si fosse applicata tale decurtazione.

In cosa consiste Quota 103 e chi può richiederla

La misura di pensione anticipata flessibile, denominata ‘Quota 103‘, può essere richiesta da tutti coloro che, entro la fine del 2023, raggiungono almeno i 62 anni di età anagrafica e i 41 anni di contributi ed è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla gestione separata gestite dall’INPS.

Il requisito contributivo può essere raggiunto anche attraverso il cumulo dei contributi versati in più gestioni: se una di esse prevede il vincolo dei 35 anni di contributi al netto di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti, si deve considerare l’anzianità contributiva maturata in tutte le gestioni cumulate. Riportiamo qui di seguito il testo integrale della nuova Circolare N. 27 pubblicata dall’INPS, contenente le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riconosce, in via sperimentale per il 2023, il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

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