AFAM, personale tecnico-amministrativo 2023/24: reclutamento e mobilità (Nota Ministero)

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la Nota N. 3127 recante come oggetto ‘Personale tecnico-amministrativo. Reclutamento e mobilità A.A. 2023/2024‘. Con l’occasione, il dicastero di Viale Trastevere fornisce le indicazioni in merito al reclutamento e alla mobilità del personale tecnico-amministrativo. La disciplina della mobilità (sia del personale amministrativo che dei docenti) sarà oggetto, come ogni anno, di apposita Ordinanza Ministeriale.

AFAM, personale tecnico-amministrativo: Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca N. 3127

Il Ministero dell’Università e della Ricerca richiede ogni anno l’autorizzazione ad assumere personale tecnico-amministrativo, sulla base delle cessazioni previste e della previsione di aventi diritto alla stabilizzazione, anche ai fini di identificare le quantità per ciascun profilo. Tali facoltà assunzionali – autorizzate, in base all’art. 64-bis del D.L.77/2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – sono attualmente gestite a livello centrale ai fini della stabilizzazione del personale avente titolo. 

Ad esse si aggiungono le facoltà assunzionali derivanti dall’ampliamento dell’organico, a valere sui fondi a tal fine stanziati dalla Legge 178/2020, aumentate o diminuite in base ai trasferimenti operati nel 2022 a valere su posti introdotti con l’ampliamento di organico. Tali facoltà assunzionali, per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, sono suddivise per profilo e tra le istituzioni, sulla base degli ampliamenti deliberati. Il loro utilizzo deve comunque prevedere la precedenza per la stabilizzazione del personale precario avente titolo.

Le procedure di concorso possono essere avviate ed espletate solo con riferimento a concrete esigenze di reclutamento. Tali procedure rappresentano un’attività dispendiosa in termini di risorse economiche e umane: laddove un concorso venga svolto senza un’effettiva esigenza si può configurare uno spreco di risorse, suscettibile di contestazione contabile. 

Non sono infatti previsti dall’ordinamento i bandi volti alla costituzione di graduatorie di soli idonei. Ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 165/2001, il reclutamento avviene di norma a tempo indeterminato. Il reclutamento a tempo determinato, nello specifico caso delle istituzioni AFAM, è previsto per: 

  • i profili di coadiutore e assistente
  • l’esigenza di reclutare su posto non vacante (ad esempio in caso il titolare sia in aspettativa, congedo, eccetera, o in caso il posto sia stato deliberato dall’Istituzione ma non sia ancora compreso nell’organico di diritto perché manca il decreto del MUR registrato dalla Corte dei conti); 
  • l’esigenza di reclutare su posto vacante in assenza di facoltà assunzionali per il tempo indeterminato. 

La competenza alla stipula dei contratti di lavoro, che vengono inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l’apertura della partita stipendiale a valere sullo stato di previsione del MUR, è delegata al Direttore dell’Istituzione interessata, in qualità di organo con competenze anche gestionali, considerati la natura dell’atto e il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, fissato nell’articolo 4 del D.Lgs. 165/2001. A questo link potrete trovare il testo integrale della Nota diffusa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con tutte le informazioni dettagliate in merito.

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