C’è un limite alle visite fiscali nello stesso periodo di malattia?

Il Dirigente Scolastico (o datore di lavoro) può disporne più di una?

Cosa prevede la normativa per le visite fiscali?

La normativa delle visite di controllo in caso di assenza per malattia è stata profondamente modificata dal D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 (cd. Riforma Madia) che ha modificato l’art. 55 septies del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e dal Decreto n. 206 del 17/10/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia” per i pubblici dipendenti.

Pertanto, la visita fiscale può essere disposta d’ufficio dall’INPS oppure dal datore di lavoro, ossia per il personale scolastico dal Dirigente Scolastico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia, valutando la condotta complessiva del dipendente tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.

Tuttavia, vi è un vero e proprio obbligo del Dirigente di richiedere visita fiscale nel caso di:

1. malattia protratta per più di 10 giorni;
2. terzo evento di malattia nell’anno solare;

già a partire dal primo giorno, nei confronti del lavoratore che richieda un periodo di malattia in prossimità di giornate non lavorative (ad es. immediatamente prima o dopo il weekend).

Per i pubblici dipendenti le fasce di reperibilità sono fissate dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il personale è escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità quanto il certificato riporta le seguenti indicazioni:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta rientrante nelle prime tre categorie della Tabella A e le patologie rientranti nella Tabella E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

In conclusione

L’art. 2, comma 1, del Decreto n. 206 del 17/10/2017 recita che “1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale……”

Dunque, la disposizione normativa appena citata legittima il Dirigente Scolastico a disporre la visita fiscale anche più volte nello stesso periodo di assenza per malattia, laddove prima dell’intervento normativo poteva essere disposta la visita fiscale una sola volta per ogni periodo di malattia e, dunque, una sola volta per ogni periodo ricompreso nel certificato medico.

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