Ricostruzione carriera: non è ininterrotto il servizio prestato con più contratti
Interessante sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila (n.116/2023) in tema di riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
Quando è valido l’anno di servizio?
Ai sensi dell’art. 11, comma 14 della legge n.124/1999, “il servizio di insegnamento non di ruolo (…) è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Dunque, affinché un servizio possa essere considerato come “anno scolastico intero”, deve aver avuto la durata di almeno 180 giorni.
Un’eccezione alla regola
L’eccezione alla regola è rappresentata dalla circostanza di aver reso un servizio ininterrotto “dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Il servizio “ininterrotto”
Se per quanto riguarda il requisito “minimo” di 180 giorni, esso può essere raggiunto anche sommando diversi servizi (magari intervallati