Congedo per matrimonio, il supplente deve fruirlo nell’ambito della durata del contratto

L’ARAN si è più volte occupata di congedo per matrimonio del personale della scuola, anche con riferimento ai supplenti.

Riportiamo di seguito alcuni suoi orientamenti applicativi concernenti appunto il personale scolastico con contratto a tempo determinato.

Un docente sposatosi il 13/08/2021, durante un contratto a tempo determinato presso un istituto, con durata fino al 31/08/2021, può fruire dei 15 gg di congedo matrimoniale in un altro istituto dove è stato immesso in ruolo dal 01/09/2021?

Il CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”.

Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Pertanto, nel caso prospettato,

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