Rientro dopo il 30 aprile, cosa succede al docente che si è assentato?

Nell’arco di un anno scolastico, può succedere che per svariati motivi un docente si assenti per un periodo di tempo continuativo più o meno lungo: le assenze possono essere effettuate, ad esempio, per malattia, congedo parentale, ferie, aspettativa, maternità. Cosa succede quando si verifica un rientro dopo il 30 aprile? Il docente interessato rientra in classe o resta a disposizione? Vediamo insieme i casi previsti dalla normativa in vigore.

Riferimento normativo

L’art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 fornisce indicazioni su come deve avvenire il ritorno in servizio del docente che risulta assente per lungo tempo. In particolare, quando si verifica il rientro dopo il 30 aprile, l’articolo stabilisce quanto segue:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

Chiarimenti sul ritorno in servizio dopo il 30 aprile

Come si evince, l’obbiettivo principale è tutelare la continuità didattica per gli studenti delle classi in cui il docente titolare si è assentato, evitando nella parte finale dell’anno scolastico cambiamenti di insegnanti. Il docente che rientra resterà a disposizione della scuola e, pertanto, potrà essere impegnato nelle supplenze dei colleghi assenti, in attività integrative didattiche ed educative. Non parteciperà agli scrutini di fine anno, a cui invece prenderà parte il supplente.

L’art. 37 fa un’importante precisazione in merito al rientro dopo il 30 aprile: nel caso in cui l’insegnante sia titolare in classi terminali, e quindi gli studenti siano impegnati negli Esami di Stato, sia di terza media che delle secondaria di II grado, il periodo di 150 giorni si accorcia a 90 giorni.

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