Organico dell’autonomia dei docenti, non si può modificare creando la perdita del posto o la cattedra oraria esterna ad un titolare

Una docente ci pone la seguente domanda: “Può il mio dirigente scolastico, dopo avere comunicato l’organico dell’autonomia dove nella mia classe di concorso c’era la mia cattedra interna di 18 ore e quella di un collega di classe di concorso affine costituita come cattedra oraria esterna, ribaltare in organico di fatto la situazione mandando me in cattedra orario esterna e lasciando il collega di classe di concorso affine sulle 18 ore tutte interne alla scuola? Specifico che il nostro è un Istituto di Istruzione Superiore e che le classi di concorso sono A027 matematica e fisica e A047 matematica applicata”. Diamo la risposta spiegando cosa è l’organico dell’autonomia e cosa è l’organico di fatto.

Organico dell’autonomia

L’organico dell’autonomia è stato istituito dall’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art.1, commi 5, 63, 64 e 68 della legge 107/2015.

Nel suddetto comma 5 è scritto che al fine di dare piena attuazione

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