Assenze per malattia, quali sono le fasce di reperibilità per il personale della scuola? Quando non si è obbligati a rispettarle?
Nel caso di assenza per malattia, tutti i dipendenti sono tenuti a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi.
L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si tratta di fasce più estese rispetto ai dipendenti del settore privato.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
Casi di esonero
Inoltre, il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 all’art. 4 ha previsto che non devono obbligatoriamente restare presso