Recupero ore di servizio per le giornate dei ponti: la richiesta è legittima?

Le giornate in cui la scuola prevede il cosiddetto ‘ponte’ legato alle festività nazionali, il docente è tenuto a recuperarle? La questione è sollevata da una nostra lettrice che ci scrive: “Salve, sono una docente di ruolo. È legittima la richiesta da parte della scuola di recuperare le ore di servizio dei giorni in cui è rimasta chiusa a causa dei ponti del 31 ottobre 2022, 7 gennaio 2023, 24 aprile 2023?” Al quesito risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Ponti e recupero giornate di lavoro: è legittimo?
Il quesito posto dalla lettrice – scrive l’Avvocato Altieri – riguarda l’obbligatorietà o meno di recuperare giornate di sospensione delle attività didattiche non previste dal calendario scolastico regionale, ma deliberate dal Consiglio di Istituto, quale adattamento del calendario scolastico. Il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), all’art. 10, comma 3, lett. c), individua, tra le competenze del Consiglio di Istituto, quella di deliberare l’ ”adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali”. È esclusa, pertanto, ogni competenza sulla questione del Collegio dei Docenti (che può solo fare proposte) e del Dirigente Scolastico, che ai sensi dell’art. 396 del D.L.gs. n. 297/94, “cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali”.
Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’art. 5, concernente l’autonomia organizzativa, comma 2, stabilisce che “Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Il D.Lgs. n. 297/94 prevede all’articolo 74, comma 3, che “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni” e al comma 7 bis che “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1”. Di conseguenza, l’adattamento del calendario scolastico delle singole istituzioni deve rispettare i 200 giorni minimi di lezione.
Giorni minimi di lezione e recupero
Ciò posto, non vi è alcuna ulteriore disposizione che imponga il recupero delle giornate di sospensione delle attività didattiche, così come deliberato dal Consigli di Istituto, pertanto la questione è particolarmente spinosa e per nulla pacifica. A rigore, in assenza di qualsivoglia precisazione normativa, si dovrebbe escludere qualsiasi obbligo di recupero di dette giornate una volta che è stata raggiunta la soglia minima di 200 giorni di lezione nell’anno scolastico di riferimento.
L’avvocato conclude: È stato, tuttavia, sostenuto, con argomentazioni che, a dire il vero, appaiono poco convincenti dal punto di vista tecnico-giuridico, che il mancato recupero delle lezioni violerebbe il diritto allo studio degli studenti, in quanto contrasterebbe con la funzione di potenziamento e recupero degli apprendimenti, garantita nel Piano triennale dell’offerta formativa. Invero, le norme sopra citate, nel fissare il numero minimo di giorni di lezione obbligatorie per la validità dell’anno scolastico, effettua una valutazione ex ante sui requisiti minimi sufficienti per consentire realizzati gli obiettivi del PTOF.
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