In caso di stabilizzazione sia i docenti che gli ATA hanno diritto al ricalcolo dell’anzianità di servizio e spettano le differenze retributive. Sentenza Corte Cassazione

Di Avv. Marco Barone

Dei ricorrenti agivano in Cassazione proponendo diversi motivi di ricorso tra cui quello con il quale si denunciava la violazione dell’Accordo Quadro, di cui alla direttiva 1999/70/CE (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), sostenendosi che la Corte territoriale nel grado precedente di giudizio avrebbe erroneamente ritenuto che, in esito alla stabilizzazione, non fossero dovute le differenze retributive riconnesse alle anzianità di servizio maturate durante i rapporti di lavoro a tempo determinato. Questo motivo viene accolto dalla Cassazione Civile con Ord. Num. 5914/ 2023, con la quale si riassume, tanto per i docenti, quanto per gli ATA, la questione della differenza tra stabilizzazione e differenza retributive dovute nel caso di abuso di contratti a termine.

In caso di stabilizzazione è dovuta la differenza retributiva per abuso dei contratti a termine?

Rileva

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