L’algoritmo che attribuisce le supplenze da GPS è illegittimo: sentenza del Tribunale di Roma

L’algoritmo per le supplenze da GPS è illegittimo. Il Tribunale di Roma si pronuncia su una vicenda ormai nota, ossia quella dei docenti ingiustamente scavalcati, nelle operazioni di conferimento degli incarichi, da docenti con punteggio inferiore. Con la recentissima sentenza del 23.05.2023, infatti il Giudice del Lavoro capitolino, su ricorso patrocinato dall’Avv. Maira Rosaria Altieri, dopo aver escluso che la limitazione delle preferenze nella domanda informatizzata con cui sono state scelte le sedi, valesse come rinuncia, ha chiarito che “la rinuncia si può configurare solo con riferimento a sedi non espresse nella domanda di supplenza, cosicché l’aspirante all’incarico sarà considerato rinunciatario solo ed esclusivamente con riferimento a sedi non indicate nella domanda di partecipazione alla procedura”.

‘Algoritmo contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione’

Accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Altieri, che aveva ottenuto la prima pronuncia favorevole nel 2021 innanzi al Tribunale di Latina, oltre ad altre pronunce in diversi Tribunale italiani, ha chiarito che, in ogni caso, il sistema così congegnato (che preferisce docenti con punteggio inferiore, o, addirittura, privi del titolo di specializzazione sul sostegno) è contrario ai “i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art.97 cost. che senz’altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l’assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale; e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell’arco temporale di vigenza della graduatoria”.

Le sedi disponibili dovevano essere rese note prima

Il Giudice ha poi censurato la condotta del MIM che non rende note le sedi disponibili prima delle operazioni di conferimento degli incarichi, determinando così i diversi turni di nomina che danneggiano i docenti. Sul punto, infatti ha chiarito che “Si deve quindi ritenere che non vi siano elementi per valutare in termini di rinuncia, la posizione della ricorrente, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo essa espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente; semmai, la mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendole oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) ella ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili”.

Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la supplenza negata, nonché il diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse e ha, altresì, condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali.

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