Stabilizzazione, è dovuta la differenza retributiva per abuso dei contratti a termine?

La Cassazione Civile con Ord. Num. 5914/ 2023 riassume la questione della differenza tra stabilizzazione e differenza retributiva dovute nel caso di abuso di contratti a termine, sia per i docenti che per il personale ATA. La Corte, richiamandosi a un suo precedente, ha affermato che la sopravvenuta stabilizzazione non comporta l’assorbimento della pretesa retributiva, che viene esercitata in modo indipendente ed autonomo. In pratica, con la stabilizzazione va ricalcolata l’anzianità di servizio  per il personale docente.

Stabilizzazione e differenze retributive

Pertanto, secondo i giudici, nel settore scolastico vale il principio secondo cui la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Di conseguenza, vanno disapplicate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) richiamati che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Con l’assunzione a tempo indeterminato l’anzianità va ricalcolata

La giurisprudenza stabilisce che la stabilizzazione comporta il ricalcolo dell’anzianità di servizio per il personale docente, a fini giuridici ed economici, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Cassazione del 28 novembre 2019, n. 31149. Tale sentenza afferma che, per il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato che vengono definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 deve essere disapplicato. Questo perché l’articolo 485 entra in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nei casi in cui l’anzianità calcolata secondo i criteri indicati dalla stessa clausola, insieme a quella fissata dall’articolo 489 dello stesso decreto, come integrato dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato.

Dopo aver accertato la violazione della clausola 4 menzionata, il giudice è obbligato a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere, in ogni sua conseguenza, al lavoratore a termine che successivamente viene immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato. Tuttavia, ciò non esclude in alcun modo il diritto alle retribuzioni accumulate in precedenza sulla base dell’anzianità di servizio. Pertanto, in caso di stabilizzazione dei docenti e del personale ATA, è necessario riconoscere le differenze retributive.

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