Punteggio precari: i servizi d’insegnamento svolti presso enti di formazione regionale non sono equiparabili a quelli delle scuole

Con ricorso parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti recanti la costituzione e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui – nelle Tabelle allegate sub A – non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata. Si pronuncia con sentenza N. 06296/2023 il TAR Lazio che in aderenza a precedenti dichiara il ricorso come non ammissibile.
Sull’equiparazione tra servizio attività nel pubblico e privato
I giudici per affermare l’infondatezza nel merito del ricorso fanno leva a dei precedenti che riguardano la casistica del personale docente.
In ordine alla equiparabilità tra attività svolta presso istituzioni pubbliche e private, la giurisprudenza del Consiglio
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