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Il profilo professionale e le competenze del Dirigente tecnico con funzioni ispettive

Il profilo professionale e le competenze del Dirigente tecnico con funzioni ispettive

di Pietro Boccia

a. Premessa

I Dirigenti tecnici sono professionisti, che, investiti di funzioni e compiti di rilevanza da svolgere individualmente o collegialmente, del sistema nazionale di istruzione, educazione e formazione, si interessano di questioni tecniche e infrastrutturali, relative alle istituzioni scolastiche. Hanno competenza e responsabilità soprattutto nell’assicurare che la logistica e la tecnologia siano armonizzate con gli obiettivi educativi. L’attività del contingente ispettivo (DPR. n. 80/2013) del Ministero dell’istruzione è costituito da dirigenti tecnici ed è un’espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico, prevista dall’articolo 419 del D.lgs. n. 297/1994. Storicamente solo nel 2021, il Decreto-Legge n. 73, convertito in Legge n. 106/2021, ha istituito una sezione destinata ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive e ha introdotto nuove modalità di reclutamento. All’ articolo 423, comma 1, infatti, le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive”.

b. Art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 – Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo

All’articolo 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 – Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo – vengono fissate attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive, sostenendo che devono: provvedere, secondo le direttive del Ministro o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell’Amministrazione, al fine di accertarne sia la regolarità amministrativa e contabile sia il corretto svolgimento dell’azione amministrativa; verificare la razionale organizzazione dei servizi, l’adeguata utilizzazione del personale e l’andamento generale dell’ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgere opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento e il perfezionamento dell’azione amministrativa; riferire sull’esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all’organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati; comunicare all’ufficio organizzazione e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate; riferire direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. Il disposto di cui all’art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive. I dirigenti con funzioni ispettive, che, nell’esercizio o a causa di tali loro funzioni, accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell’offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 del Codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere trasmesso per notizia all’organo dal quale i dirigenti con funzioni ispettive dipendono e a quello che eventualmente ha disposto l’ispezione o l’inchiesta. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev’essere comunicata anche al Ministro interessato. Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell’Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati. I dirigenti con funzioni ispettive sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d’ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se i dirigenti con funzioni ispettive abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

c. Art. 4 del DPR n. 417/1974 – La funzione ispettiva

Nel 1974, poi, con il decreto delegato n. 417 viene definita, all’articolo 4, la funzione del dirigente tecnico (allora ispettore tecnico). Tale articolo sostiene che la funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa è esercitata (con due funzioni diversificate anche contrattualmente) da “ispettori” tecnici centrali e periferici. Gli “ispettori” tecnici centrali operano in campo nazionale e gli “ispettori” tecnici periferici in campo regionale o provinciale. I dirigenti tecnici (ispettori), secondo l’art. 4 del DPR n. 417, contribuiscono a promuovere e a coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione, di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dagli organi collegiali a livello provinciale in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche e attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. I dirigenti tecnici (ispettori) svolgono, altresì, attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, gli ex soprintendenti scolastici e gli ex provveditori agli studi (attualmente Uffici scolastici regionali e ambiti territoriali). Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi. L’articolo 4 del DPR n. 517/1974 è, poi, confluito, nel 1994, nel D.lgs. n. 297 (artt. 419 e 420). Gli “ispettori” tecnici centrali e periferici, tuttavia, superano, dopo una lunga lotta dei secondi, con la Legge 27 dicembre 1989, n. 417, che ha convertito il D.L. n. 357/1989, la diversificazione, in base all’art. 5, comma 7 e diventano un unico ruolo con funzioni diversificate in base alle aree.

d. Art. 21 della Legge n. 59/1997 e l’autonomia delle istituzioni scolastiche

Nel 1997, la Legge n. 59 del 15 marzo ha, per di più, fissato, all’art. 21, l’autonomia didattica e organizzativa per le scuole. Il dirigente tecnico è una figura professionale, che, nella pubblica istruzione, svolge la funzione ispettiva e, in tale compito, nell’autonomia scolastica, diventa un valido tecnico, a livello conoscitivo e valutativo, diretto all’analisi dell’attività, svolta nelle varie realtà scolastiche con la finalità di supportarle nella crescita e nel miglioramento. Il servizio del corpo o contingente ispettivo-tecnico fa, a livello normativo, oggi parte, in maniera integrante, del Sistema nazionale di valutazione (DPR n. 80/2013). La denominazione di corpo ispettivo-tecnico è assunta dall’art. 9 del DPR n. 17 del 2009, che, al comma 1, recita “il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per l’istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro”. Il sistema nazionale di valutazione (DPR n. 80/2013), che attua la Legge n. 10 del 2011, ha rilevanza anche dal punto di vista dell’armonizzazione con le politiche dell’Unione europea, perché, attraverso le attività, che svolge, riesce a fare un’analisi accurata della condizione della scuola italiana, e, di conseguenza, a individuarne punti di forza e criticità. L’assunzione del ruolo di “ispettori” tecnici è, pertanto, diretto ad ampliare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio scolastico, svolgendo compiti ampiamente rilevanti, nel sistema d’istruzione e formazione, sia a livello centrale che sul territorio. L’attività è esercitata nelle istituzioni scolastiche italiane statali e paritarie di ogni ordine e grado, a livello periferico, centrale e all’estero, secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009. “L’ispettore”, oggi dirigente tecnico, per il suo compito e nella sua mansione: predispone ed elabora progetti per perseguire e realizzare gli obiettivi indicati dal MIUR per quanto concerne la politica scolastica; svolge assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche, ai sostegni didattici e alle tecnologie educative; promuove e facilita le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; organizza e svolge attività di assistenza tecnico-didattica, di studio, di ricerca e di consulenza sui progetti di sperimentazione; realizza verifiche e ispezioni, disposte dal Ministro e dagli Uffici dell’amministrazione scolastica; coordina il Sistema nazionale di valutazione e gli esami di Stato; vigila sugli Enti di formazione (Direttiva n. 170/2016); controlla e vigila sul sistema delle scuole paritarie e straniere (Decreti nn. 82 e 83/2009); interviene su ispezioni disposte (D.lgs. n. 297/1994); coordina il Nucleo esterno di valutazione (NEV); coordina il Nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici (Direttiva n. 36/2016); interviene quando un docente, immesso in ruolo, deve affrontare il secondo anno di prova, e su incarichi specifici.

e. La direttiva del 2 luglio 2002 e gli obblighi dell’ispettore tecnico

La Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda le attività di ispezione, al fine di garantire l’efficienza e l’imparzialità, ha emanato la Direttiva 2 luglio 2002 nella quale si elencano le gli obblighi dell’ispettore, oggi dirigente tecnico, vale a dire: porre le proprie iniziative su imparzialità, su autonomia di giudizio e su una buona conduzione dell’attività esercitata (principi sanciti dalla Costituzione); conoscere e analizzare l’attività e la normativa dell’ente o dell’ufficio sottoposto ad ispezione; condurre l’intera ispezione con rigorosa riservatezza; tenere un comportamento assertivo ma disponibile, esercitando le proprie funzioni nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato; avanzare osservazioni e proposte sulla base dell’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi; non turbare il regolare funzionamento della struttura ispezionata; fondare i referti e i rilievi su elementi probanti e circostanziati; assicurare la trasparenza della documentazione in modo da rendere l’ispezione dimostrabile in ogni suo atto; comunicare i risultati dell’ispezione al soggetto o alla struttura ispezionata. Le regole proposte nella direttiva presuppongono che, quando l’ispettore incaricato, oggi dirigente tecnico, non si sente in grado di assicurare l’imparzialità e l’estraneità personale, deve rinunciare ad effettuare la verifica. La formazione, la professionalità e la competenza sono, pertanto, un diritto e un dovere dell’ispettore/dirigente tecnico. La sua preparazione deve essere costantemente aggiornata per iniziativa personale ovvero partecipando a corsi specifici. La formazione e la competenza sono i presupposti con cui l’ispettore/dirigente tecnico deve assolvere i propri obblighi di pubblico dipendente. La formazione dell’ispettore/dirigente tecnico è obbligatoria e si deve realizzare con la partecipazione ai corsi proposti dall’amministrazione di appartenenza, vale a dire con l’approfondimento e l’iniziativa personale. Per quanto concerne la formazione, non c’è distinzione tra chi assolve le mansioni di ispettore/dirigente tecnico con continuità e chi l’assolve per periodi di tempo circoscritti, in quanto tutte le esperienze di amministrazione attiva contribuiscono ad accrescere il bagaglio culturale necessario per lo svolgimento di una proficua attività ispettiva.

Secondo la Direttiva 2 luglio 2002, la professionalità, che presuppone sensibilità ed equilibrio, si traduce, fondamentalmente, nella capacità di prestare ascolto, di dialogare e di saper convincere chi lavora nella struttura ispezionata, per evitare il ripetersi degli errori riscontrati e migliorare la qualità delle prestazioni. La conoscenza e l’analisi dell’attività e della normativa dell’ente o dell’ufficio sottoposto a ispezione sono, di conseguenza, presupposti necessari allo svolgimento proficuo delle verifiche. L’attività ispettiva presuppone una preparazione idonea e si effettua in modo adeguato allorquando si conoscono preventivamente: l’attività e l’organizzazione dell’ente o dell’ufficio da ispezionare; i nominativi dei funzionari responsabili e le caratteristiche della gestione e dei servizi erogati; la normativa relativa e i suoi aspetti specifici; le finalità istituzionali e i modi con cui sono perseguite; le eventuali interazioni con altre amministrazioni; i risultati di eventuali precedenti ispezioni. L’intera ispezione deve essere, secondo la Direttiva 2 luglio 2002, coperta da rigorosa riservatezza. Pertanto, sono riservati i dati e le informazioni raccolte durante l’ispezione. Non sono ammissibili dichiarazioni in ambienti privati o pubblici, né ad organi d’informazione. Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di non servirsi delle informazioni d’ufficio per scopi personali. Nell’attività ispettiva, la riservatezza assume importanza determinante, perché il venir meno a quest’obbligo può: produrre un ingiusto danno all’ispezionato; ripercuotersi negativamente sull’immagine dell’amministrazione; ingenerare strumentalizzazioni da parte di altri soggetti. Fino al termine del lavoro, possono, inoltre, essere raccolti elementi nuovi, arrivando ad esiti conclusivi non prevedibili. L’ispettore/dirigente tecnico, quindi, non deve rilasciare dichiarazioni pubbliche, parlando nelle sedi dovute con i superiori o con gli organi competenti ed esprimendosi con verbali, referti, rilievi accessibili soltanto nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Chi effettua ispezioni deve essere assertivo, ma, nello stesso tempo, disponibile. Questo comportamento deve essere sempre orientato alla soluzione dei problemi emersi. I momenti sanzionatori e consultivi devono costituire una contrapposizione fisiologica dell’attività ispettiva. Va, comunque, evitato che emergano conflitti e incomprensioni con chi è sottoposto a ispezione o valutazione e che tende ad assumere atteggiamenti difensivi. È necessario che l’ispettore/dirigente tecnico faccia valere i propri principi ed eserciti i propri poteri senza prevaricazioni, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato. Allo stesso tempo, la disponibilità, che si manifesta con un atteggiamento di ascolto e d’indirizzo, non deve svuotare i contenuti dell’attività ispettiva o ingenerare l’impressione di benevolenza, poiché essa ha unicamente lo scopo di contribuire alla soluzione dei problemi emersi e di ripristinare un funzionamento regolare nell’amministrazione. L’obiettivo da conseguire è sempre quello di generare nell’interlocutore tutta la collaborazione necessaria per analizzare le ragioni che hanno causato un determinato disservizio. L’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi considerati sono alla base delle osservazioni e delle eventuali proposte di orientamento avanzate dall’ispettore/dirigente tecnico. Questi può, procedendo con metodo basato su elementi probanti, rendere condivisibili le osservazioni mosse, mostrare l’obiettività dei suoi accertamenti, il valore significativo delle proposte, la rilevanza dei risultati. Solo la validità della metodologia d’indagine porta, nell’ambito dell’ufficio ispezionato, un contributo che si concretizza in una amministrazione più forte nelle decisioni e più efficace nei servizi prestati.

L’ispettore/dirigente tecnico deve turbare il meno possibile il regolare funzionamento della struttura ispezionata, perché, intervenendo su una struttura che svolge servizi per la collettività, può anche provocare delle alterazioni rispetto al normale svolgimento dell’attività istituzionale; perciò, deve essere sua cura limitare al massimo disfunzioni o ostacoli al regolare funzionamento degli uffici onde evitare, anche parzialmente, la paralisi dell’ente o dell’ufficio ispezionato, fatta salva la necessità di evitare danni ulteriori. L’amministrazione ispezionata deve, comunque, mettere l’ispettore/dirigente tecnico nella condizione di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni richieste e i mezzi necessari, senza, per questo, andare incontro ad un innalzamento dei costi. I rilievi e i referti devono fondarsi su elementi probanti e circostanziati. Nei rilievi e nei referti da inviare agli uffici preposti e alle competenti magistrature, le relazioni dell’ispettore/dirigente tecnico devono essere sempre circostanziate, fondate su elementi evidenti e inconfutabili e, se necessario, verificate con i vertici della struttura ispezionata. L’ispezione deve essere dimostrabile in ogni suo atto. Questa condizione deve essere garantita dai verbali, dalle relazioni, dagli estratti della documentazione e di ogni altro elemento utile. L’ispezione, oltre ad essere oggettiva sia per il metodo sia per gli elementi probanti, deve essere dimostrabile e documentabile in ogni sua parte, partendo dalle problematiche incontrate sino ai risultati finali. Con il termine “dimostrabile” si fa riferimento alle raccolte, agli elenchi e ai verbali in cui sono riportati circostanze, documenti, elaborazioni, relazioni, testimonianze, dichiarazioni, come elementi che devono permettere di ricostruire l’intera ispezione senza ricorrere a nuove indagini e verifiche. I risultati dell’ispezione devono essere comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata. Questa condizione è necessaria per garantire interventi di correzione e di tutela da parte dei soggetti titolari degli organi coinvolti nell’ispezione. L’attività ispettiva fine a se stessa non serve a nulla e, perciò, ad essa devono seguire processi correttivi o di autotutela degli organi che sono abilitati ad intervenire. La comunicazione dei risultati dell’ispezione dà valore aggiunto al buon andamento della pubblica amministrazione e rispetta i principi enunciati nel Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il comunicare, per di più, i risultati di un’ispezione, condotta nel rispetto delle regole descritte nella direttiva, contribuisce a diffondere la trasparenza (Legge 241/1990, D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016) delle attività della pubblica amministrazione.

f. L’organizzazione del MIUR

Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’art. 49, stabilisce, al comma 1, che al ((Ministero dell’istruzione e del merito)) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e all’articolo 13, comma 1, del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. Al comma 2 si sostiene che al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti, di cui all’articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni e agli Enti locali. È fatta, altresì, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Lo stesso decreto, all’art. 50, afferma che il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; promozione del merito e valutazione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito; promozione dell’internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative, finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all’incremento)) delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l’istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale, nonché attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell’istruzione, finanziati dall’Unione europea; istituzioni, di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 300 si sostiene che il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali, di cui all’articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ((ventotto)), ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Successivamente, nel 2003, il DPR n. 319 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – all’art. 2, recita che il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre dipartimenti (co. 1). I dipartimenti, al comma 2, assumono rispettivamente la denominazione di: Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione; Dipartimento per l’istruzione; Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell’ambito dei già menzionati dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale, di cui agli articoli 5, 6 e 7. Il Ministero è, al comma 3, articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali, di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al comma 4 si afferma che con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti. Negli anni successivi, il DPR del 21 dicembre 2007, n. 260 – Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione – all’art. 5, stabilisce che il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale, nonché attuazione di politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea; assetto complessivo dell’intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi, degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie, di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all’associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all’amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni, di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attività di comunicazione istituzionale, di convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero (co. 1).

Il comma 2 afferma che al dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali e ((n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva)). Il comma 3 recita che il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica; direzione generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, nonché per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni; direzione generale per il personale scolastico; direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Il comma 4 fissa che la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: ordinamenti, curricula e programmi scolastici; definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; sistema delle scuole paritarie e non paritarie; ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell’istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; indirizzi in materia di libri di testo; esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado con riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi; certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri; adempimenti ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; attività preliminari all’adozione delle direttive, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; vigilanza sull’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sull’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, nonché vigilanza e sorveglianza, di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti.

Al comma 5 si afferma che la direzione generale, per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il comma 6 dispone che la direzione generale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: sostegno allo sviluppo dell’area dell’istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti l’innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali; ordinamento dell’istruzione degli adulti nell’ambito dell’apprendimento permanente; predisposizione delle linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro o PCTO, di orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia; cura delle attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città metropolitane e autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell’alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali; cura delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Il comma 7 sostiene che la direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali ((. . .)), svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione; indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; definizione sia delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sia dei parametri per la ripartizione a livello regionale; definizione delle linee di indirizzo e di coordinamento della formazione e dell’aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, nonché della programmazione delle politiche formative a livello nazionale; indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti, di cui alla Legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia; gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Al comma 8 si afferma che la direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in ((n. 8 uffici dirigenziali non generali)), svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: disciplina e indirizzo in materia di status dello studente; cura dei servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di handicap, nonché di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie; cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; elaborazione delle strategie sulle attività e sull’associazionismo degli studenti; cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti; attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; interventi di orientamento e promozione del successo formativo e relativo monitoraggio; supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell’Amministrazione; cura delle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità; cura dei rapporti con il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero; coordinamento del sito Web dell’amministrazione; promozione di attività, di convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione; analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l’informazione e la relativa divulgazione; promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonché campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del Ministero. Il comma 9 tratta la direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione come responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e come soggetto che indirizza l’attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

Il Decreto MIUR del 26 settembre 2014, n. 753 – Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – all’art. 2, comma 1, tratta gli   uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero, individuati nell’allegato 1 del presente decreto.  Il comma 2 recita che agli uffici dell’Amministrazione centrale   possono essere, altresì, assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonché di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al comma 3 si sostiene che i dipartimenti e le direzioni generali dell’Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l’articolazione e con le attribuzioni indicate negli allegati 2, 3 e 4.  Il comma 4 recita che ciascun ufficio dirigenziale non generale, ove non prevista la costituzione di appositi uffici, provvede, nelle materie di propria competenza, alla gestione del contenzioso, al monitoraggio e al coordinamento della normativa, al supporto dell’istruttoria di atti normativi e di sindacato ispettivo parlamentare, nonché all’istruttoria e alla redazione di provvedimenti di rilevanza generale. Al comma 5 si sostiene che Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca assicura il supporto agli organismi previsti dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca, di cui all’allegato 5. Il Decreto MIUR n 753/2014, all’art. 3, comma 1, stabilisce, altresì, che i posti di dirigente con funzione  ispettiva  tecnica,  per  un totale di 191 unità, sono assegnati all’Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento  per  il sistema educativo di istruzione e di formazione, nel numero di 30,  e agli  Uffici  scolastici  regionali,  in  posizione   di   dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel  numero  di 161,   ripartiti   come   da   allegato   6.  I posti assegnati all’Amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Al comma 2 stabilisce anche che i dirigenti con funzione ispettiva tecnica – ferma restando  la collaborazione con  il  Ministro  per  la  formulazione  delle  prove concernenti gli  esami  di Stato  –  svolgono  i  loro  compiti  con riferimento alle seguenti aree:  sostegno alla  progettazione e al supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnicodidattico-pedagogico; funzione ispettiva anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell’assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici; supporto  tecnico-scientifico  per  le  tematiche  e i processi definiti dall’Amministrazione. Con l’atto di indirizzo del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.

Nel 2019, con due D.P.C.M. (nn. 47 e 48) del 4 aprile si regolamentano sia l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sia gli Uffici di diretta collaborazione. I provvedimenti disciplinano l’organizzazione del dicastero di viale Trastevere, nella sua articolazione a livello centrale nei tre Dipartimenti: il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, n. 48, ha disposto (con l’art. 14, comma 3, lettere a) e b)) che la tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 (11 febbraio 2014), è modificata come segue: con riferimento alle posizioni dirigenziali di prima fascia, sono soppresse le parole: «compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro»; con riferimento alle posizioni dirigenziali di seconda fascia amministrative, le parole soppresse sono «compresi dieci posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione» e sostituite dalle seguenti: «compresi otto posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro».

g. Gli atti di indirizzo e le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.

Nel 2010, il DM n. 60 stabilisce il primo atto di indirizzo con il quale vengono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva. Con la Nota del MIUR del 31 agosto 2010, prot. n. 2668, vengono, poi, determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva. Successivamente, il MIUR, nel 2017, ha emanato un altro atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica mediante il D.M. n. 1046 del 28 dicembre, firmato dal Ministro Valeria Fedeli. Tale atto di indirizzo con una nota, datata 11 aprile del 2018, viene, poi, trasmesso con la firma del capo dipartimento del MIUR con le seguenti parole: è un atto che “rafforza il ruolo della funzione dirigenziale tecnica nei processi di attuazione del Sistema nazionale di valutazione e conferma la centralità della funzione ispettiva tecnica nell’azione di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sottolineando, in proposito, la necessaria relazione sinergica che deve intercorrere tra l’esercizio dei compiti affidati al Corpo ispettivo e l’azione amministrativa affidata alle strutture centrali e territoriali dell’Amministrazione”. Infine, il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2022, n. 41, fissa, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.166, in un documento, suddiviso in quattro parti, le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. La premessa è la prima parte. Nella “Premessa” sono definiti identità, ruolo e importanza del corpo ispettivo, che concorre alla realizzazione dei compiti di istruzione e di formazione delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva internazionale; realizza l’attività ispettiva di supporto dei processi formativi e di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; svolge attività di studio, ricerca e consulenza tecnica. La dirigenza con funzione tecnico-ispettiva è qualificata come “espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico”, e come risorsa fondamentale per sostenere e sviluppare una scuola attenta, inclusiva e al servizio della persona. Ne viene fuori un ritratto a tutto tondo della figura, impegnata nella valutazione orientata al miglioramento, coinvolta nella formazione del personale scolastico e chiamata a sostenere l’innovazione. Una professione aperta ai migliori talenti coltivati nelle istituzioni scolastiche, capaci di affrontare le sfide del futuro.

Le modalità di esercizio della funzione tecnico ispettiva sono la seconda parte. La sezione dedicata alle “modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva” si compone di un’ampia ricognizione delle diverse attività affidate ai dirigenti tecnici. Non un elenco di compiti, ma piuttosto una panoramica sui principali ambiti di intervento, organizzati e aggregati in cinque macroaree: “sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi”, “supporto al processo di valutazione e autovalutazione”, “supporto tecnico-didatticopedagogico”, “supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione”, “accertamenti ispettivi”.

Nella terza parte è trattata la formazione dei dirigenti con funzione tecnico ispettiva. Un’importante novità, dedicata alla “Formazione dei dirigenti con funzione tecnico ispettiva”, che segnala la rilevanza del costante aggiornamento di competenze, visioni prospettiche e scenari di riferimento per l’impegno professionale del corpo ispettivo. La formazione continua e qualificata costituisce una condizione essenziale per le prestazioni professionali all’altezza delle attese di un’azione tecnica come un efficace supporto e accompagnamento e alle scelte didattiche innovative. La quarta parte affronta l’organizzazione della funzione tecnico ispettiva: il corpo o contingente ispettivo. L’ultima sezione, dedicata all’organizzazione della funzione, ribadisce la collocazione dei dirigenti tecnici a livello centrale e territoriale, i ruoli e i compiti del Coordinatore nazionale, di quelli regionali e delle Segreterie tecniche.  Il decreto costituisce un passo importante nella direzione del potenziamento del corpo o contingente ispettivo, previsto nell’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro. L’indizione del concorso per il reclutamento dei dirigenti tecnici costituisce, pertanto, un’ulteriore tappa per sostenere i molteplici compiti della dirigenza tecnica, al servizio della Scuola italiana.

h. La procedimentalizzazione dell’attività ispettiva

Il dirigente tecnico svolge, tra le altre mansioni, quelle previste nel Decreto Interministeriale n. 4716 del 23 luglio 2009, vale a dire: organizza ed elabora i progetti per attuare gli obiettivi indicati dal ministro in materia di politica scolastica; fa consulenza in merito ai programmi scolastici, ai sussidi didattici e alle tecnologie educative; favorisce e promuove le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado; fa attività di assistenza tecnico-didattica, di studio, di ricerca e di consulenza sui progetti di sperimentazione; esegue verifiche e ispezioni riguardanti alcune specifiche situazioni disposte dal Ministro o dagli uffici dell’Amministrazione scolastica.

L’attività ispettiva è, di regola, un’azione istruttoria che rappresenta un sub-procedimento di un procedimento amministrativo. Essa si compone di alcune fasi, quali l’iniziativa, l’istruttoria e la decisione. Durante la procedimentalizzazione dell’attività ispettiva, bisogna, nel rispetto della trasparenza, imparzialità e obiettività, assicurare che il soggetto ispezionato possa essere consapevole e compartecipe. La Legge n. 241/1990 è, infatti, una normativa che prospetta la necessità che tutte le amministrazioni dello Stato devono diventare serventi e mettersi al servizio dei cittadini. L’ANAC, istituito con la Legge n. 190/2012, ha, perciò, il 9 dicembre del 2014 prodotto un Regolamento in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300. A tal proposito, è stato istituito un Ufficio ispettivo, prevedendo che lo stesso svolgesse attività di verifica ispettiva per iniziare dei procedimenti. Il gruppo dell’attività ispettiva è generalmente formato da due unità (dirigenti tecnici, scelti nel provvedimento presidenziale ispettivo, e personale della Guardia di Finanza allo scopo individuato). Può, tuttavia, farne parte anche il Dirigente dell’Ufficio Ispettivo (UIS). Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo, approvato dal Consiglio dell’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell’Ufficio piani di vigilanza generali o speciali. Nell’ambito degli accertamenti ispettivi svolti, esse possono essere richieste anche nell’ambito dei procedimenti istruttori, avviati dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi”. L’attività ispettiva può essere avviata “d’iniziativa” dell’ufficio ispettivo o a seguito di una richiesta d’intervento che deve essere quanto più circostanziata possibile al fine di semplificare le successive attività.

Il responsabile del procedimento è, in base all’art. 5 del Regolamento del 9 dicembre 2014, il dirigente dell’Unità Organizzativa competente per materia, il quale deve individuare il funzionario competente per lo svolgimento dell’istruttoria. Il dirigente, dopo aver esaminato gli esposti, conferisce all’incaricato un ordine di priorità tenendo conto dell’urgenza e della rilevanza delle questioni proposte. A parità di urgenza e/o rilevanza della segnalazione deve essere data priorità di trattazione agli esposti presentati con l’apposito modulo. Ogni 30 giorni, il dirigente competente invia al Consiglio l’elenco dei procedimenti avviati dall’Ufficio, con l’indicazione del funzionario come responsabile dell’istruttoria. La preparazione dell’ispezione è, in sostanza, una condizione basilare per la buona riuscita dell’iniziativa, giacché questa è diretta a conoscere preventivamente gli elementi essenziali non solo degli atti da acquisire ma anche del soggetto ispezionato. Nel 2002, la Direttiva del ministro Frattini (2 luglio), infatti, sostiene che ogni forma di “attività ispettiva presuppone una preparazione idonea e si effettua in modo adeguato se si conoscono preventivamente l’attività dell’ente o dell’ufficio da ispezionare, nonché la sua organizzazione; i nominativi dei funzionari responsabili, le caratteristiche della gestione e dei servizi erogati; la normativa relativa e i suoi aspetti specifici; le finalità istituzionali e i modi con cui sono perseguite; le eventuali interazioni con altre amministrazioni; i risultati di precedenti ispezioni”.

Le fasi del procedimento ispettivo

L’accertamento dell’attività ispettiva si articola, praticamente, in una successione di tre momenti distinti, vale a dire: il primo momento, nel quale sono, dopo l’accesso, svolte le attività di ricerca e di acquisizione dei documenti necessari alla successiva analisi; il secondo si identifica con l’esecuzione dell’ispezione nei luoghi indicati nell’incarico per verificare, rilevare e acquisire dati, informazioni e notizie, ritenuti necessari ai fini del perseguimento degli obiettivi dell’accertamento; il terzo momento (fase conclusiva) riassume le risultanze dell’attività svolta con una formale estrinsecazione nel redigere e nel sottoscrivere il verbale, nonché la conseguente redazione della relazione ispettiva da parte dei dirigenti tecnici. L’ispezione, in una logica di servizio e non di esercizio del potere, si deve svolgere secondo i parametri della correttezza, della trasparenza e dell’uniformità. La verbalizzazione dell’attività ispettiva deve non solo essere, perciò, svolta in loco ma anche dare un’immagine di oggettività e di neutralità, fotografando la situazione di indagine e di verifica. Il verbale di ispezione deve essere letto all’ispezionato, il quale ha anche il diritto di averlo in copia.

Il verbale di constatazione deve riportare l’indicazione degli ispettori che procedono all’ispezione con gli estremi delle lettere di incarico e dell’eventuale assistenza del personale della Guardia di Finanza; l’effettuazione della notifica e della consegna del provvedimento ispettivo con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto le notifiche; la data e l’ora dell’inizio e della chiusura delle operazioni; l’identificazione del soggetto ispezionato e della sede presso cui è stata svolta l’ispezione; l’oggetto dell’ispezione; la persona che ha assistito alle operazioni; le eventuali obiezioni e contestazioni; le richieste di informazioni e di chiarimenti, nonché le risposte o l’eventuale termine concesso; il rifiuto di rispondere alle richieste, specificando le eventuali motivazioni addotte; l’elenco dei documenti, di cui si acquisisce copia, e le eventuali contestazioni in ordine all’acquisizione, specificando i motivi addotti.

La relazione ispettiva

La relazione ispettiva, dopo la verifica e gli accertamenti disposti, da svolgere entro i termini fissati nella lettera di incarico per la conclusione dell’attività ispettiva, è redatta dai dirigenti tecnici e trasmessa, debitamente sottoscritta da tutti i partecipanti all’ispezione, al Dirigente dell’Ufficio ispettivo. La relazione ispettiva è, in sostanza, il documento conclusivo dell’attività svolta e deve essere consegnata, in coerenza con quanto stabilito dal vigente “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi”, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza temporale, fissata per la conclusione dell’attività ispettiva, o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. La relazione deve essere compilata con estrema precisione e cura, affinché possa rappresentare il massimo grado di comprensibilità ed esattezza; essa deve contenere gli estremi del mandato, la lettera di incarico, la data di inizio, la durata degli accertamenti ispettivi, la preliminare collocazione della fattispecie esaminata (specificando in termini sintetici l’ambito dell’istruttoria originaria in caso di accertamenti richiesti dagli Uffici Vigilanza), la rappresentazione oggettiva dei fatti rilevati e degli elementi riscontrati, gli eventuali profili di illegittimità, le eventuali criticità rilevate, nonché le eventuali circostanze che potrebbero configurare un’ipotesi di danno erariale o le fattispecie che assumono rilevanza penale e le eventuali proposte di soluzione. Nella stessa relazione si devono richiamare, in ordine progressivo, i documenti dell’ispezione e gli atti acquisiti dai dirigenti tecnici o corpo ispettivo a supporto delle considerazioni espresse; tali documenti e atti devono anche essere oggetto di specifica allegazione e accompagnati da un apposito indice esplicativo. I profili di una certa anomalia, rilevati nella relazione, devono avere, come riferimento, circostanze di rilievo e adeguatamente precisate. Tali rilievi devono, poi, essere riportati in modo oggettivo e circostanziato, nonché supportati da adeguati elementi probatori.

Ogni componente del contingente o corpo ispettivo deve, in ordine ai profili di anomalia da evidenziare, in modo preliminare, verificare se l’Autorità si sia già espressa al riguardo in precedenti pronunciamenti, e aver cura di chiarire nella relazione, nel caso che intenda discostarsi da tali orientamenti, le ragioni fattuali e giuridiche del diverso convincimento, al fine di consentire una compiuta valutazione da parte del Consiglio dell’Autorità. Il comma 11 dell’articolo 14 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi stabilisce che, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell’attività ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta nel corso delle visite, ogni dirigente tecnico o corpo ispettivo deve stilare una relazione finale, contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l’eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio. Il comma 12 fissa, poi, che, nei casi di cui al comma 2, la relazione ispettiva deve essere trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici competenti per la prosecuzione delle attività.

La relazione definitiva e conclusiva degli esiti ispettivi, redatta dai dirigenti tecnici o dal corpo ispettivo e controfirmata dal Dirigente dell’UIS, viene, infine, sottoposta al Consiglio dell’Autorità per le valutazioni di competenza. Nel caso emergano dall’attività ispettiva alcuni profili di irregolarità, soggetti a contestazione, la relativa comunicazione degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere fatta dal competente Ufficio di vigilanza in sede di contestazione degli addebiti; essa deve essere presentata e trasmessa nelle forme e con le modalità, di cui al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, e tenendo conto delle indicazioni, presenti nella relazione ispettiva, e della collaborazione degli stessi ispettori e del dirigente dell’UIS.

La responsabilità e l’obbligo di denuncia

Bisogna anche considerare che l’art. 24 del DPR n. 3 del 1957, ancora vigente, schiarisce che, quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso. Il Decreto legislativo n. 174 del 2016 del Codice contabile all’art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) afferma al comma 1 che, ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni,  comunque  denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni  vengono  a conoscenza, direttamente o a  seguito  di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura  della Corte dei  conti  territorialmente  competente.  Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate. All’art. 53 (Contenuto della denuncia di danno) sostiene, inoltre, che la denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.

L’Ispettore aggiornato

Dal periodo aureo, allo scempio e  decimazione del corpo ispettivo, alla fase ultima della ricerca dell’ispettore perduto. L’Ispettore aggiornato.
Alla ricerca dell’ispettore perduto
Il testo L’Ispettore,  ora digitalizzato su Matmedia, risale al 1986. Siamo nel 2022. In questo arco temporale di 36 anni la funzione ispettiva nella scuola italiana ha continuato a subire cambiamenti normativi non sempre adeguati, giungendo a correre il rischio di restare emarginata a seguito di indebite ingerenze nel suo campo. Nella storia della nostra scuola vi è stato un momento  in cui la figura ideale dell’ispettore ha cominciato a calarsi nella realtà.
Rievocare quell’esperienza può esporre tanto all’accusa di lodare un passato in modo anacronistico quanto di vagheggiare una perfezione irrealizzabile. Vero è che da una parte il reale nel suo trasformarsi  rende necessari adattamenti dell’esistente e dall’altra le ragioni ideali non sempre risultano atte a tradursi nel concreto. Tuttavia la scuola militante necessita di essere seguita sul campo lungo il suo percorso e la presenza  dell’ispettore nel contesto educativo si rende necessaria per supportarla. Vedremo d’altronde come nei tempi più recenti sia presente per un verso  la tendenza a invadere il campo dell’ispettore fin quasi a espropriarlo della sua funzione di esperto professionale, ma per altro verso si vada riproponendo anche a livello legislativo la tendenza a valorizzare il contributo ispettivo.
L’età aurea della funzione ispettiva
Non sembra inopportuno riandare ancora una volta alla Legge 477/1973, con cui veniva conferita al governo la delega “per l’emanazione di norme di stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato”. La delega contemplava fra l’altro “il riordinamento della funzione ispettiva   nel  quadro di  una  visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e  provinciale” nonché “i doveri e i  diritti  della  medesima”,  intesa  come “attività di esperti  professionali  utilizzati  dall’amministrazione scolastica per l’accertamento tecnico-didattico, l’aggiornamento e la sperimentazione”. L’attuazione della delega avvenne con i cosiddetti “decreti delegati”, ovvero i Decreti del Presidente della Repubblica n. 416, 417, 419, 420 emanati l’anno successivo. Rileggiamo l’articolo 4 del Decreto 417/1974 concernente la funzione ispettiva:
La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi. Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi.
La dotazione organica degli ispettori operanti in campo regionale constava allora  di 600 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi di scuole.
Il personale ispettivo era reclutato con appositi concorsi. Gli ispettori tecnici presenti territorialmente assicuravano a beneficio delle scuole il loro contributo  culturale grazie alla conoscenza specialistica delle rispettive discipline. Facevano capo alle Sovrintendenze scolastiche regionali, ai cui Direttori, distinti dai Provveditori degli Uffici scolastici provinciali,  relazionavano periodicamente in base a lettere d’incarico concernenti l’andamento scolastico in ragione delle discipline di competenza oppure eventuali situazioni patologiche, disponendo di una loro Segreteria tecnica.  Operavano sul territorio anche gli IRRSAE, acronimo di Istituti Regionali per la Ricerca, la Sperimentazione e l’Aggiornamento Educativi, destinati ad essere trasformati negli IRRE – Istituti  Regionali di Ricerca Educativa (1999), poi soppressi in seguito all’assorbimento nell’ANSAS – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia  Scolastica (2007). Questo assetto organizzativo, mentre avrebbe meritato di consolidarsi, fu stravolto piuttosto che perfezionato dalla successiva legislazione, secondo il principio in base al quale nella politica italiana le escogitazioni più bislacche  e rovinose tendono spesso ad avere il sopravvento.
La funzione ispettiva nella scuola dell’autonomia
Con la legge 417/1989 gli ispettori tecnici persero la distinzione fra centrali e periferici,  confluendo in un ruolo unico e divenendo dirigenti statali1. Successivamente per effetto della legge 59/1997, che delegava il governo  al  “conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”,  si concretizzò il conferimento dell’autonomia alle scuole come regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999. L’autonomia scolastica avrebbe dovuto indurre al potenziamento dell’organico ispettivo e auspicabilmente alla creazione di un corpo ispettivo anch’esso autonomo alla luce di un parere espresso nel 2007 dal Consiglio di Stato2:
 “La funzione fondamentale dell’ispettore della scuola consiste nel concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il ministro e i direttori generali. Premette ancora l’amministrazione che anche nell’attuale sistema scolastico il dirigente tecnico riveste un ruolo strategico, essendo stato configurato come un esperto di settori scolastici e di ambiti disciplinari specifici. Esso è espressione di alta cultura, con competenze ampie nello specifico campo del sapere che coltiva; fornisce sostegno ai processi di autonomia delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva della integrazione europea; ha il compito di dare supporto al mondo della scuola nella sua poliedricità e, infine, ad esso compete la funzione ispettiva di ordine pedagogico- didattico.”
Nonostante il “ruolo strategico” riconosciuto dal Consiglio di Stato al “dirigente tecnico” anche nell’orientare “le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico”, la funzione ispettiva continuò ad essere mortificata.
Con la legge 10/20113 fu istituito il Sistema Nazionale di Valutazione, composto dall’INDIRE, dall’INVALSI e dal corpo ispettivo. A quest’ultimo era riservato il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici, mentre il più vasto campo della valutazione di sistema veniva  invaso e progressivamente egemonizzato dall’INVALSI, che pretendeva di emergere sul piano europeo imitando l’OCSE-PISA, mentre ha finito con l’intralciare il necessario rinnovamento della scuola: si pensi alla pretesa di rendere obbligatoria la partecipazione ai test ai fini dell’ammissione agli esami, interferendo in tal modo con l’insegnamento delle discipline in nome delle cosiddette competenze  da contrapporre alle conoscenze.
Lo scempio della funzione ispettiva
La rovinosa legge 107/2015, detta della “buona scuola” con  un appellativo che per tanti aspetti suona oggi come amaramente ironico, sembra voler esaurire tutto lo scibile in merito all’organizzazione e all’andamento della realtà scolastica. Non è questa la sede per passare in rassegna una legge tanto famigerata quanto poco studiata criticamente e tanto meno letta integralmente, eppure nota per i suoi effetti deleteri, fra cui ci limitiamo a citare quelli dell’alternanza scuola-lavoro e della prassi del sopra ricordato istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione. Nel nostro discorso piuttosto si rende necessario osservare l’oltraggio arrecato al prestigio della funzione ispettiva con il comma 94 dell’articolo 1:
“Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.”
Si noti come per il reclutamento ispettivo non fosse prevista alcuna procedura concorsuale.
Il concorso invece si rende indispensabile. Dovrebbe avere come scopo principale l’accertamento delle conoscenze disciplinari del candidato nell’ambito del settore di sua specifica competenza insieme al sondaggio della cultura generale nel campo delle scienze umane con particolare riguardo alle scienze dell’educazione, alla storia della scuola e alla preparazione giuridica. Intendiamoci: il superamento di un concorso non basta per essere ispettore, intendendo essere nel senso più pregnante del termine. È conditio sine qua non, ma l’adempimento ulteriore consiste nel mirare di giorno in giorno alla realizzazione della figura ideale dell’ispettore sul duplice piano esistenziale e relazionale in vista dell’interpretazione della realtà nel contesto. Riteniamo che questa dimensione ermeneutica in loco debba essere assicurata soltanto dagli ispettori del Ministero dell’Istruzione e non da presunti esperti reclutati da enti estranei, come si ribadirà più avanti.
L’ispettore ritrovato
Dalla caotica legge 107/2015 discendeva comunque la necessità di una riorganizzazione dell’assetto scolastico, che non poteva fare a meno di un  nutrito organico ispettivo altamente qualificato. Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 140/20194 all’articolo 9 il corpo ispettivo riapparve:
“Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.”
Era però un corpo ispettivo numericamente decimato.
Mentre nel 1989 l’organico ispettivo consisteva di 696 unità (96 erano gli ispettori centrali), nel citato DPCM 140/2019 la Tabella A (Articolo 11) recante la Dotazione organica del personale – Personale dirigenziale contemplava un totale di 441 dirigenti, così ripartiti: 28 dirigenti di prima fascia, 223 dirigenti di seconda fascia – amministrativi, 190 dirigenti di seconda fascia – tecnici. Si noti poi l’insistenza sulla “dipendenza funzionale”, quasi a voler ribadire una subordinazione antitetica all’autonomia, anche se nella legislazione più recente quasi come una excusatio non petita ricorre ogni tanto l’espressione “ferma restando l’autonomia ispettiva”.  Un’autonomia ispettiva autentica  potrebbe essere garantita soltanto da un corpo ispettivo autonomo alla stregua della magistratura.
La riconosciuta  centralità dell’ispettore nel sistema scolastico
Nella seduta plenaria n. 75 dell’11/02/2022 viene approvato lo schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione recante “Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva”.  Su tale schema, relativo al triennio 2022-2024, esprime il proprio  parere il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il parere esordisce con un vivo apprezzamento per “la dimensione pedagogica e istituzionale con la quale è definito il ruolo del dirigente con funzioni tecnico-ispettive come figura di alta professionalità, radicata nella scuola, che opera con responsabilità pubblica, al servizio del Paese” nel solco dell’esempio di “grandi ispettori” da cui nel tempo è stato onorato il Paese. Si osserva poi che “il ruolo di una figura centrale all’interno dell’architettura del sistema scolastico”, quale quella dell’ispettore, dovrebbe essere ridisegnato oltre il triennio “nel lungo periodo e in una prospettiva più ampia” e più avanti si  ribadisce la necessità di riattivare le procedure concorsuali. Non manca il riconoscimento della  necessità di un ampliamento dell’organico:
“Il CSPI ritiene che, per la realizzazione degli obiettivi richiamati nello schema di decreto oggetto dell’odierno parere, l’attuale organico di centonovanta dirigenti tecnici, previsto dal DPCM 166/2020, sia del tutto insufficiente e considera indispensabile procedere ad un ampliamento dell’organico. In particolare, lo schema di Decreto Ministeriale in esame attribuisce ai dirigenti tecnici un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica. A tal fine è fondamentale che la funzione si svolga in stretto rapporto con le scuole e sul territorio. Sarebbe opportuno, quindi, un ampliamento dell’organico che assicuri un incremento del numero dei dirigenti tecnici operanti nell’Amministrazione periferica.”
Il CSPI procede inoltre a proporre una serie di modifiche al testo firmato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Modifiche abbastanza simili alle correzioni di un tema di italiano. In definitiva, non  si poteva dire meglio. Il parere in discorso rappresenta una pietra miliare lungo il percorso per la valorizzazione della funzione ispettiva.
L’invasione di enti esterni nel campo della valutazione
Come precedentemente accennato, era andata a consolidarsi nel frattempo la tendenza ad espropriare la funzione ispettiva di una sua particolare prerogativa, ovvero quella di valutare l’andamento dell’istruzione (non avrebbe senso, infatti, ispezionare senza poi formulare un giudizio su quanto accertato, al fine di sanzionare ove proprio  indispensabile o normalmente di promuovere  comportamenti virtuosi). Principali enti invasori l’INVALSI  e  l’EDUSCOPIO della Fondazione Agnelli. L’Invalsi, lo si è già detto, aspira a imporre il suo sistema di accertamento delle competenze mediante test nel campo degli esami scolastici anche ai fini valutativi, esorbitando così dai confini della propria funzione, definita dai suoi stessi responsabili simile a un termometro che misuri lo stato di salute e nient’altro. L’EDUSCOPIO entra in concorrenza col corpo ispettivo anche sul piano linguistico, contrapponendo all’inspicere il suo σκοπέιν  nel campo dell’educazione, fino a infiltrarsi surrettiziamente nelle scuole in nome del “capitale umano”, espressione con cui il sostantivo viene a prevaricare e preponderare sull’aggettivo.
Esiste ormai una così vasta letteratura sulla concezione della scuola azienda che possiamo esimerci qui dal soffermarci su tale tematica. Ci limitiamo a osservare che gli invasori dell’autentica valutazione sono avvezzi a tentare propagandisticamente di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica  dal mondo del lavoro con le sue storture, spingendo a concepire la scuola come un mondo riluttante a conformarsi alle istanze economicistiche oltre che avverso alla meritocrazia (circa quest’ultima occorrerebbe stabilire però  che cosa s’intenda per merito e chi debba accertarlo e come).  Irridono con supponenza quella visione dell’istruzione che definiscono “romantica”, rivelando così una mentalità che relega in secondo piano o addirittura esclude la componente sentimentale nel loro prediletto homo oeconomicus, così definito nell’enciclopedia on line Treccani:
“Astratta semplificazione della complessa realtà umana, enunciata per la prima volta da J.S. Mill, che pone come soggetto dell’attività economica un individuo astratto, del cui agire nella complessa realtà sociale si colgono solo le motivazioni economiche, legate alla massimizzazione della ricchezza […]”
Un homo oeconomicus, dunque, alienato in se stesso rispetto all’umanità, dominato com’è dal mero calcolo e intento alla concorrenza e alla competizione  piuttosto che a cooperare e ad essere solidale. Lo richiede, si dice, il mercato del lavoro. Chiediamoci allora perché enti esterni così pervicaci nell’intrufolarsi in ambito scolastico con le loro inchieste e così dediti a propagandarne i risultati  non  facciano altrettanto col mondo del lavoro. Un mondo le cui storture sono rivelate grazie a un giornalismo d’inchiesta come quello del settimanale L’Espresso, del quale ci limitiamo a ricordare la copertina del numero 21 – 29 maggio 2022:
“Studenti e sfruttati. Tuttofare gratis in aziende insicure come dimostrano gli incidenti troppo spesso mortali. È il fallimento del sistema scuola-lavoro. È la formazione sbagliata in un Paese dove i giovani sono precari, sottoccupati e malpagati.”
L’ispettore nella realtà virtuale
Nell’era informatica si impone per l’ispettore la necessità di espletare la propria funzione anche in ambito virtuale, dal momento che ormai i processi di insegnamento-apprendimento non si svolgono soltanto in aula o in altri spazi materiali, ma usufruiscono anche della rete. Oggetto di studio da prendere in considerazione è la didattica a distanza, che tanti inconvenienti e tante polemiche ha suscitato nel periodo in cui l’hanno resa necessaria esigenze di salute pubblica. In proposito l’avveduto ispettore dovrà studiare i modi in cui si configurano e possono essere attinte le informazioni tramite internet, dal momento che l’elaborazione culturale si avvale oggi non solo degli scambi orali in presenza e dei supporti cartacei, ma anche della scrittura computerizzata su schermo nonché di materiale audiovisivo di provenienza remota. Per altro verso la conoscenza delle scuole avverrà non soltanto in presenza, ma anche mediante visite ai siti internet delle scuole stesse. Visite virtuali che al fine di instaurare contatti umani in presenza nelle relative sedi potranno rivelarsi propedeuticamente utili.
Esperienze ispettive all’estero 
 Qualche accenno a modelli ispettivi scolastici presenti in altre nazioni con particolare riguardo alla dimensione europea. Sia in Francia5 che in Germania si pone il problema del rapporto fra realtà regionali e realtà nazionale, come del resto in Italia e altrove. In Francia operano gli Inspecteurs de l’éducation Nationale quali dirigenti del Ministero dell’Educazione Nazionale, che ad esso offrono in piena autonomia i loro rapporti di valutazione alle scuole in vista del miglioramento della qualità dell’istruzione impartita (è diffusa però anche l’autovalutazione sulla base dell’Aide au Pilotage et à l’Autoévaluation des établissements). In Germania può svolgere la funzione di Schulinspektor il dirigente scolastico e a lui compete l’adozione di provvedimenti che riguardino gli insegnanti. In altri casi le funzioni ispettive possono essere affidate a collegi di studiosi  in qualità di esperti disciplinari. Altra caratteristica è una sorta di ordinamento gerarchico in cui gli ispettori sono disposti su diversi gradi e quelli di livello superiore dispongono di un potere su quelli di livello inferiore.
Le visite alle scuole devono essere frequenti e senza preavviso.
Si tratta dunque di un’organizzazione del tutto particolare. Ragguagli sulla funzione ispettiva in altri Paesi meriterebbero un discorso a parte.  Informiamo frattanto che l’argomento è stato trattato in Lucia Scuteri, La funzione ispettiva in Italia e nel mondo, Edizioni del Faro, 2015. Ma un modello particolarmente suggestivo si colloca ormai fuori dall’Europa ed è quello inglese.
Il modello ispettivo inglese
Gli Her Majesty’Inspectors sono in forza all’Ofsted – Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills e all’occorrenza affiancano altre squadre ispettive utilizzate sul territorio. La valutazione delle scuole è regolamentata mediante il Framework for School Inspection  e lo School Inspection Handbook. In base all’Education Act 2005 le relazioni ispettive affluiscono all’Ofsted che provvede a  pubblicarle. Le scuole stesse provvedono a inviarne copie alle famiglie. Dal momento che è ritenuto normale contestare su un piano legale le risultanze delle visite ispettive,  diversi siti offrono consulenza e supporto in tal senso mediante avvocati specialisti del settore scolastico. Lo Handbook però vuol essere per gli ispettori un manuale procedurale piuttosto che un codice giuridico e viene messo a disposizione anche delle scuole e di altri organismi interessati a scopo conoscitivo, assicurando quella trasparenza che in altri sistemi viene trascurata. Si articola in tre parti, dedicate rispettivamente all’andamento dell’ispezione, ai criteri di valutazione e alle particolarità dei diversi contesti. Le visite vengono preannunciate telefonicamente con congruo anticipo, in modo che la scuola possa preparare in tempo la documentazione del caso (una visita può anche essere rinviata o cancellata dietro fondata richiesta della scuola). La banca dati Parent View viene consultata per conoscere le opinioni delle famiglie sulla qualità dell’insegnamento. Tali opinioni sono  tenute in grande considerazione come anche quelle degli alunni e del personale scolastico, tutte espresse mediante appositi questionari. I presidi dovranno essere informati di volta in volta su quanto vada emergendo nel corso delle visite ispettive alle loro scuole.  La bozza del rapporto ispettivo, stilato sotto la responsabilità dell’ispettore capo, deve essere messa a disposizione della scuola ispezionata. Entro cinque giorni la scuola può presentare reclamo. Le sue osservazioni saranno prese in considerazione al punto che la bozza, se necessario,  potrà essere modificata. Il risultato delle valutazioni sarà oggetto di discussione in una riunione finale col preside e coi membri della governance.  Le scuole saranno state classificate in base a quattro descrittori di grado: eccezionale, buono, da migliorare, inadeguato, relativi al “capitale culturale” inteso come “la conoscenza essenziale di cui gli alunni hanno bisogno per essere cittadini educati, introducendoli al meglio che è stato pensato e detto e aiutandoli a generare un apprezzamento della creatività e dei risultati umani”. Le scuole giudicate da migliorare saranno visitate più di frequente e le scuole  giudicate inadeguate saranno oggetto di misure speciali così come le scuole che manifestino debolezze particolari o siano tali da destare forti preoccupazioni. È da sottolineare in ogni caso l’importanza del  dialogo con gli alunni e i docenti durante le visite in classe. Il comportamento degli alunni viene osservato anche al di fuori dalle lezioni. Con loro gli ispettori parleranno anche senza la presenza di altri adulti. L’attenzione dovrà essere rivolta, come si è detto, non solo all’implementazione del curricolo, ma anche all’educazione spirituale, morale, sociale e culturale. In definitiva, nel modello inglese notiamo il quadro democratico in cui le ispezioni si svolgono: risultano evidenti infatti le interazioni fra gli ispettori e tutti i soggetti coinvolti nell’educazione al di fuori di ogni autoritarismo, ben diverso dall’autentica autorità, che richiede di essere conquistata sul campo. Notiamo altresì la particolare attenzione dedicata ai giovani come soggetti da educare oltre che da istruire. Questo forte accento sulla valenza educativa della frequenza scolastica rappresenta un monito per la situazione italiana, in cui lo studente viene spesso  a trovarsi nella condizione di dover subire o ribellarsi.
L’ispettrice
Finora per indicare la professione ispettiva abbiamo usato il genere maschile. Potrebbe sembrare che vi sia una presenza esclusiva o una presunta superiorità maschile nel campo ispettivo, il che ovviamente non è.  Speriamo di non esserci attirati ire di militanti nelle fila della rivolta femminile. Non diremo ispettora: questa variante di ispettore, a quanto risulta dal GDLI, è un ἅπαξ λεγόμενον, ricorrente una sola volta in un testo di Benedetto Croce. Nell’uso è invalso il termine ispettrice. C’è chi vorrebbe evitare questo termine e propone di usare il genere maschile anche per il femminile. In Francia si usa anche la forma inspectrice. In Germania anche  inspektorin. In Inghilterra solo inspektor. In Italia  la questione cominciò ad essere dibattuta con particolare fervore a partire dagli ultimi decenni del Novecento (risale al 1987 Il sessismo nella lingua italiana di Alma Sabatini)  e riguarda anche altri termini (presidente, giudice, professore, studente, eccetera). Il dibattito continua nel Duemila. In Italia si è ritenuto che le pari opportunità debbano rispecchiarsi nel linguaggio per evitare discriminazioni a sfavore della donna, come risulta, ad esempio, dalla Direttiva  Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, dalla collaborazione dell’Accademia della Crusca alle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, dal volume della stessa Accademia della Crusca Quasi una rivoluzione. Femminili di professione e cariche in Italia e all’estero con l’intervento del Presidente Claudio Marazzini a un seminario virtuale sul tema La lingua italiana in una prospettiva di genere, e così via.  Non si capisce però per quale motivo il sesso maschile debba essere privilegiato rispetto al sesso femminile o viceversa: il privilegio, a nostro sommesso avviso,  è dato dalla preparazione, dalla professionalità, dalla vocazione autentica, insomma dall’identità culturale e non di genere. In definitiva, oltre ogni polemica, ciò che più conta si dispone sul piano che diremo dello stile.  Quanto allo stile, le ispettrici preparate possono assicurare una presenza elegante e sagace unita a doti di intuito e intelligenza tipicamente femminili, contribuendo a rendere  l’ispettorato meno maschilista, ove per avventura lo sia. Un’ultima osservazione per quanto attiene all’identità di genere: non ci risulta, almeno finora, che siano sorte nel campo ispettivo problematiche relative all’eventuale uso dello schwa.
Indicazioni per eventuali approfondimenti
Questo aggiornamento, che  prosegue  un discorso avviato a suo tempo per tratteggiare una sorta di De inspectore alla stregua di modelli ideali di ascendenza classica come, ad esempio, il De Oratore ciceroniano, non  pretende affatto di essere esaustivo per chi intenda prepararsi a sostenere un concorso ispettivo. A tal fine possono essere utili in attesa del bando opere come L’ispettore tecnico di Andrea Vigilante e Concorso Dirigente tecnico con funzioni ispettive Ministero Istruzione di Giuseppe Mariani. Si vedano  anche  Lucia Scuteri, La funzione ispettiva in Italia e nel mondo, Edizioni del Faro, 2015, testo già ricordato in precedenza, e Agostina Melucci, Identità e ruolo dell’ispettore. Note a margine di un convegno Treelle, 2017, contributo, quest’ultimo,  reperibile sul sito:
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=98098
Si porgono ora altri suggerimenti indipendentemente dal concorso. Sulla storia della nostra scuola si vedano Nicola D’Amico, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni nostri, Zanichelli, 2010 e Stefano D’Errico, La scuola distrutta. Trent’anni di svalutazione sistematica dell’educazione pubblica e del Paese. Mimesis, 2019. Per inquadrare il nostro sistema scolastico nel più vasto quadro geostorico è ancora utile, benché datato,  Giovanni Gozzer, Scuole a confronto. Sistemi e ordinamenti scolastici nell’Europa e nel mondo, Armando, 1984.  Per un aggiornamento sul piano dell’educazione comparata nel mondo globalizzato è fondamentale World Class. How to Build a 21st-Century School System,  2018,  scaricabile integralmente dal sito:
https://www.oecd.org/education/world-class-9789264300002-en.htm
Particolarmente meritevoli di approfondimento sono le modalità di esercizio della funzione ispettiva in Inghilterra alle quali si è accennato, per cui si suggerisce di prenderne più dettagliata cognizione visitando il sito:
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
NOTE

Qualifica dirigente superiore già precedentemente attribuita agli ispettori centrali.
Dal parere 2007 derivò il Primo Atto di Indirizzo (DM 60/2010 Gelmini)
Già previsto dal DL 225/2010 e successivamente regolamentato dal DPR 80/2013
Il DPCM 140/2019 è stato abrogato e sostituito dal DPCM 166/2020 (che ha spaccato in due il MIUR). L’art. 8 recita: “Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.“
In Francia gli Ispettori visitano in media almeno una volta all’anno 4000 scuole; in Italia dal 2015 al 2019 i NEV (Nuclei Esterni di Valutazione) hanno visitato in totale 1013 scuole.

Biagio Scognamiglio (Messina 1943). Allievo di Salvatore Battaglia e Vittorio Russo. Già docente di Latino e Greco e Italiano e Latino nei Licei, poi Dirigente Superiore per i Servizi Ispettivi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ha pubblicato fra l’altro L’Ispettore. Problemi di cambiamento e verifica dell’attività educativa.

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