Analisi del Decreto interministeriale n. 153/2023 e le modifiche al Decreto Interministeriale n. 182/2020
di Pietro Boccia
Il Decreto interministeriale n. 153/2023 (1 agosto2023) contiene le “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co. 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»”.
Sono riportate, a partire dal Decreto interministeriale n. 182/2020, gli aggiornamenti, introdotti dal Decreto interministeriale n. 153/2023 in particolare per quanto concerne:
la composizione e funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per I ‘Inclusione;
il raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento;
il curricolo dell’allievo, precisando che per gli allievi con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado non hanno l’esonero all’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi;
gli esami integrativi per gli allievi con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado;
la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno;
l’adozione dei nuovi modelli di PEI, acclusi nelle Linee guida, allegate al Decreto
I documenti allegati, che fanno parte integrante del Decreto interministeriale n. 153/2023, sono:
il Modello PEI scuola infanzia All. A1;
il Modello PEI scuola primaria All. A2;
il Modello PEI scuola secondaria di primo grado All. A3;
il Modello PEI scuola secondaria di secondo grado All. A4;
le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità anche tenuto conto dell’accertamento, di cui all’art. 4 della Legge n. 104 (5 febbraio 1992), per l’assegnazione delle misure di sostegno i cui all’art. 7 del D.lgs. n. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – All. B;
la scheda per l’individuazione dei supporti al funzionamento – All. C;
la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza – All. C1
Il Decreto interministeriale n. 153/2023 modifica il Decreto interministeriale n. 182 (29 dicembre 2020) e i relativi allegati.
Gli allegati e gli articoli del Decreto interministeriale n. 182 (29 dicembre 2020) modificati sono:
Il Decreto interministeriale n 182/2020 viene modificato all’art. 1 dall’art. 1 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Oggetto e definizione);
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 è modificato dall’art. 2 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione);
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 viene modificato all’art. 4 dall’art. 3 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione).
L’articolo 3 del Decreto interministeriale n. 153/2023 stabilisce che:
il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio, di cui all’art. 16 e – di norma – entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;
il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni;
il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo;
il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione;
le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona;
il GLO, nella composizione, di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto, è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione;
nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti;
i membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali;
i componenti del GLO, di cui all’art. 3, co. 1, del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria;
le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione, di cui al comma 10 riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 viene modificato all’art. 8 dall’art. 4 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico). La modifica dell’art. 4 del Decreto interministeriale n. 153/2023 stabilisce che:
al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull’allievo;
l’osservazione sistematica – compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe – e la conseguente elaborazione degli interventi per l’allievo tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:
la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento;
la dimensione della comunicazione e del linguaggio, che fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale; considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;
la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento, che fa riferimento all’autonomia della persona e all’autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);
la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all’organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia di età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, e – a partire dalla scuola primaria – alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.
Per ciascuna delle dimensioni, di cui al co. 2, bisogna individuare:
gli obiettivi ed esiti attesi;
gli interventi didattici e metodologici, articolati sia in attività sia in strategie e strumenti.
I “Domini”, richiamati nelle Linee guida, per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella Legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni”, di cui al presente articolo, come di seguito riportato:
il Verbale di accertamento/Profilo di Funzionamento (dominio, apprendimento, comunicazione, relazioni e socializzazione, autonomia personale e sociale);
il Piano educativo individualizzato (dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento, comunicazione e linguaggio, relazione/interazione/socializzazione, autonomia e orientamento).
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 è modificato all’art. 9 dall’art. 5 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Ambiente di apprendimento inclusivo). L’articolo 5 del Decreto interministeriale n. 153/2023 recita che:
ai sensi dell’art. 7, co. 2 del D.lgs. n. 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale della classificazione ICF dell’OMS;
al fine di realizzare quanto indicato all’art. 7, co. 2 del D.lgs. n. 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico – fisico, organizzativo, relazionale – con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica dell’allievo con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente;
sono conseguentemente indicati, a seguito dell’osservazione del contesto scolastico, obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di “processi decisionali supportati”, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 viene modificato all’art. 10 dall’art. 6 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Curricolo dell’allievo).
L’articolo 6 del Decreto interministeriale n. 153/2023 afferma che:
al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell’allievo con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli allievi con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi. Nella scuola dell’infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l’esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati. Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato che:
qualora l’allievo con disabilità segua la progettazione didattica della classe, si applicano gli stessi criteri di valutazione;
se sono, rispetto alla progettazione didattica della classe, applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, l’allievo con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
qualora l’allievo con disabilità, iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, segua un percorso didattico differenziato o esonerato da alcune discipline di studio, è valutato con verifiche non equipollenti;
Nel PEI – per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado – è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:
un percorso ordinario;
un percorso personalizzato (con prove equipollenti); – un percorso differenziato.
Nel PEI sono, altresì, indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.
La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell’infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.
Il Decreto interministeriale n. 153/2023 di nuova decretazione all’art. 7 fissa gli Esami integrativi per gli allievi con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado. L’art. 7, aggiunto come nuova decretazione, dal Decreto interministeriale n. 153/2023, recita che gli esami integrativi sono fissati per gli allievi con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado. Per gli allievi con disabilità, che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado, è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
il superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 è modificato all’art. 12 dall’art. 8 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza). L’articolo 8 del Decreto interministeriale n. 153/2023 stabilisce che:
nel PEI sono, relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, indicati distintamente e specificamente gli interventi di assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi);
sono, in modo specifico, indicate, per quanto concerne gli interventi di assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione, le necessità relative all’educazione e allo sviluppo dell’autonomia (cura di sé, mensa e altro), nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli allievi, privi della vista, dell’udito con disabilità visive e uditive, con disabilità intellettive e disturbi del neuro/sviluppo.
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 viene modificato all’art. 13 dall’art. 9 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse). L’articolo 9 del Decreto interministeriale n. 153/2023 recita che:
il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente dell’allievo a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica di base; – nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:
se l’allievo è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
le risorse, destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;
le risorse professionali, riservate all’assistenza per l’autonomia e/o per la comunicazione;
eventuali altre risorse professionali, presenti nella scuola o nella classe;
gli interventi, previsti per consentire all’allievo di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione organizzati per la classe;
le strategie per la prevenzione e l’eventuale gestione di comportamenti problematici;
le attività o i progetti per l’inclusione, rivolti alla classe;
le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 è modificato all’art. 18 dall’art. 10 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno). L’articolo 10 del Decreto interministeriale n. 153/2023 stabilisce che:
il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’allievo e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione dei relativi “supporti al funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto;
nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema (Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione), tenendo conto dei fattori ambientali implicati (a. Assente; b. Lieve; c. Media; d. Elevata; e. Molto elevata);
il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella, di cui all’Allegato C1;
la verifica finale, di cui all’art. 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico, al fine di: formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale;
le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo, di cui all’art. 3, co. 5-bis del D.lgs. n. 66/2017.
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 viene modificato all’art. 19 dall’art. 11 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Modello di piano educativo individualizzato). L’articolo 11 del Decreto interministeriale n. 153/2023 sostiene che:
i modelli, di cui all’art. 1, co. 2, sono adottati dalle Istituzioni scolastiche per la redazione del PEI da parte dei GLO;
i modelli di PEI sono resi disponibili, in versione digitale, da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali, con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo;
Il Decreto interministeriale n 182/2020 è modificato all’art. 20 dall’art. 12 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Linee guida). L’articolo 12 del Decreto interministeriale n. 153/2023 stabilisce che:
Al fine di agevolare la redazione dei PEI, è adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all’Allegato B, quale parte integrante del presente decreto.
Il Decreto interministeriale n. 182/2020 viene modificato all’art. 20 con nuova decretazione dall’art. 13 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Modificazioni agli allegati del D.I. n. 182/2020). L’articolo 13 del Decreto interministeriale n. 153/2023, con nuova decretazione, stabilisce che:
Gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, richiamati all’articolo 1, sono modificati secondo quanto riportato negli allegati al presente decreto – numerati e denominati come di seguito indicato – per costituirne parte integrante e sostanziale:
il Modello di PEI per la scuola dell’infanzia – Allegato A1;
il Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;
il Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;
il Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;
le Linee Guida, concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento, di cui all’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;
la Scheda per l’individuazione dei supporti al funzionamento – Allegato C;
la Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza – Allegato C1.
Il Decreto interministeriale n 182/2020 è modificato all’art. 21 dall’art. 14 del Decreto interministeriale n. 153/2023 (Norme transitorie). L’articolo 14 del Decreto interministeriale n. 153/2023 afferma che:
i modelli di PEI, di cui all’art. 19, sono adottati, nelle more dell’emanazione delle Linee Guida, di cui all’art. 5, co. 6, del D.lgs. n. 66/2017, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull’inclusione;
al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche;
i modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale;
con l’entrata in vigore del presente Decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90;
ai fini, di cui ai commi 2 e 3, è costituito, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’istruzione, un Comitato Tecnico con la partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze;
in via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale dell’art. 12 della Legge n. 104/1992, ove compilato.
Non è stata, tuttavia, recepita, nel correttivo Decreto interministeriale n. 153/2023, la richiesta di modifica della tabella C, avanzata da numerose associazioni, vale a dire la possibilità che il GLO, unico organismo legittimato a formulare la richiesta del numero di ore di sostegno, potesse superare il rigoroso numero di ore stabilito.
Gli elementi di novità, introdotti dal Decreto Ministeriale n.153 del 1° agosto 2023 sono, in conclusione, la composizione e le funzioni del GLO, la possibilità di frequentare un orario ridotto, l’esonero dalle materie per gli studenti con disabilità, l’assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e per l’assistenza.