Carta docente ai precari: nessun diritto agli arretrati, la sentenza di Foggia

Una sentenza del Tribunale di Foggia frena l’entusiasmo dei precari che hanno finalmente ottenuto il riconoscimento della carta docente dopo anni di discriminazione. Il Governo, con il decreto legge 69 del 2023 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha esteso ai supplenti annuali la card per la formazione. Come avevamo spiegato, visto l’orientamento dei tribunali che continuavano a riconoscerla, era strano non allinearsi a quanto detto dai giudici. Ma mentre in precedenza molti giudici hanno riconosciuto anche gli arretrati, una sentenza di Foggia dà indicazioni differenti.

Carta docente e sentenza di Foggia

Nella recente pronuncia n. 1892 dello scorso 26 maggio, il giudice del lavoro del Tribunale di Foggia ha chiaramente detto che sebbene i precari abbiano diritto al riconoscimento del bonus per la formazione e l’aggiornamento, non possono chiedere al ministero il pagamento di una somma equivalente al valore della carta relativa ad anni scolastici precedenti a quello in corso. Nello spiegare il perché di questa decisione, cita proprio la norma della Legge 107/2015 secondo cui la carta docente data ai docenti di ruolo non prevede il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una “carta” con un valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa.

Assegnare gli arretrati è discriminazione

Per cui, assegnare gli arretrati in forma di denaro, violerebbe il fine della card, che è quello di limitare la spesa all’acquisto di beni e servizi attinenti con lo sviluppo della professionalità dell’interessato. Chi riceve gli arretrati potrebbe spenderli per fini diversi e ciò costituirebbe secondo il giudice, un privilegio rispetto ai colleghi di ruolo. Inoltre, oltre a non dare valore alla ratio della misura di legge, questa soluzione non terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti in relazione alla formazione. La carta, ricorda il giudice, non ha natura di retribuzione, né costituisce reddito imponibile.

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