ATA 24 mesi, conseguenze in caso di rinuncia e abbandono di servizio

Ci sarà tempo fino all’11 luglio 2023 per compilare l’allegato G per la scelta fino ad un massimo di 30 scuole presso cui ricevere supplenze dalle graduatorie di circolo e d’istituto. Nel frattempo le commissioni giudicatrici stanno valutando le istanze di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi pervenute. Seguirà poi l’approvazione in via provvisoria e successivamente definitiva delle nuove graduatorie da parte del Dirigente di ciascun Ambito Territoriale dell’USP. Ma cosa sapere riguardo all’eventuale rinuncia o abbandono di servizio da un incarico di supplenza ricevuto dalle graduatorie permanenti?

Rinuncia graduatorie ATA 24 mesi: quali conseguenze?

Qualora l’aspirante inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi rinunci ad un incarico attribuitogli dalle suddette graduatorie la conseguenza consisterà nella perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle stesse graduatorie, per l’anno scolastico successivo. Questo è quanto afferma il dm 430/2000. Ma se consideriamo che ogni anno le graduatorie permanenti vengono aggiornate, in realtà la ‘sanzione’ non trova efficacia per l’anno successivo ma solo per quello in corso. Tutte queste considerazioni valgono anche in caso di mancata presa di servizio.

Se il medesimo aspirante è anche inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per un altro o altri profili diverso/i da quello/i con cui è inserito in prima fascia non si vedrà comminare alcuna sanzione, potendo in ogni caso ricevere convocazioni da queste graduatorie senza ripercussioni.

Abbandono di servizio: cosa comporta

Più serio è il caso dell’abbandono di servizio dalle graduatorie ATA 24 mesi senza giustificato motivo. Questo atto comporta infatti sanzioni più pesanti, che consistono nell’impossibilità di conseguire qualunque tipo di supplenza per l’anno in corso sia da graduatorie permanenti che da graduatorie di circolo e di istituto.

Stessa sanzione è prevista anche qualora l’abbandono conseguisse ad una supplenza ricevuta dalle graduatorie di circolo e d’istituto.

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