Congedo matrimoniale supplenti ATA, spettano 15 giorni solo se in costanza di contratto

Il congedo matrimoniale è riconosciuto sia ai docenti supplenti sia al personale ATA supplente, in presenza però di alcuni requisiti. I giorni di permesso spettanti ammontano infatti a 15 giorni purchè vengano rispettate precise condizioni. Al riguardo è intervenuta più volte l’ARAN rifacendosi a quanto dice il contratto collettivo in materia.

Permesso supplenti, no se evento matrimonio fuori dal contratto

Il riferimento lo troviamo all’art. 19 del CCNL del 29 novembre 2017 rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, in cui al comma 12, si legge che il personale ATA e docente assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Se quindi l’evento matrimonio si dovesse collocare al di fuori del periodo coperto da contratto di lavoro il dipendente non potrebbe godere del congedo matrimoniale.

Va inoltre precisato che i 15 giorni potranno essere fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. In questo senso quindi nel comparto scolastico si registra una maggiore flessibilità rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione.

E in regime di part-time?

Per i supplenti che si dovessero ritrovare in regime di part-time viene comunque concessa la fruibilità del congedo matrimoniale con alcune precisazioni. A dare indicazioni al riguardo è sempre l’ARAN, che così chiarisce:

Si ritiene che il lavoratore a tempo parziale di tipo verticale, con articolazione dell’orario di lavoro su 15 giorni mensili, che contragga matrimonio in giornata di ferie ricadente nell’ultimo giorno del periodo lavorativo, possa fruire dei 15 giorni di permesso retribuito per matrimonio, con decorrenza dal primo giorno del successivo periodo di lavoro, secondo le previsioni del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato, senza che si determini quello scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso, che la formulazione della clausola contrattuale intende evitare.”

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