Donne vittime di violenza, fino a 120 giorni di permesso per assentarsi dal lavoro

Il CCNL 2019-2021 ha introdotto un’importante novità innalzando da 90 a 120 giorni il permesso di assentarsi dal lavoro concesso a tutela delle donne vittime di violenza. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste e tutti i dettagli del caso spiegati dalla normativa di riferimento.

Congedo riservato alle donne vittime di violenza

La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, gode del diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, fruibili in un arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

La dipendente dovrà farne richiesta scritta al datore di lavoro, allegando la certificazione del percorso di protezione e dando un preavviso non inferiore a 7 giorni.

Va inoltre precisato che durante il periodo di permesso alla dipendente spetta lo stesso trattamento rispetto a quanto previsto per il congedo di maternità, oltre al fatto che, come specifica il nuovo contratto, il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Trasformazione del contratto da full-time a part-time e trasferimento ad altra PA

A tutela della lavoratrice vittima di violenza viene anche prevista la possibilità di trasformare il contratto da tempo pieno a part-time, orizzontale o verticale, potendo poi tornare a tempo pieno in base alla richiesta della dipendente stessa.

Infine, la lavoratrice può anche richiedere di essere trasferita presso altra PA ubicata in un comune diverso da quello di residenza ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Il CCNL parla di “altra amministrazione pubblica”. L’assunto farebbe quindi pensare che sia possibile chiedere il trasferimento solo ad altra amministrazione diversa da quella scolastica (es: Comune, Provincia, Enti previdenziali, ecc.) mentre non è possibile chiedere il trasferimento nell’ambito dello stesso comparto.

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