Diplomati magistrali e possibile accettazione di una supplenza

Supplenze per l’anno scolastico 2023/24, la normativa riguardante la clausola risolutiva del contratto interessa, purtroppo, gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria con diploma magistrale che hanno ottenuto l’immissione in ruolo con riserva, per le ben note sentente del Consiglio di Stato, ribadite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 22 luglio 2019. In quali casi, i diplomati magistrali in ruolo con riserva possono accettare degli incarichi a tempo determinato?

Supplenze, quando i diplomati magistrali in ruolo possono accettare incarichi a tempo determinato

Il decreto legge N. 87/2018 è intervenuto per salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, di fronte ai singoli provvedimenti giurisdizionali, volti alla decadenza dei contratti a tempo indeterminato e determinato che riguardano i diplomati magistrali. Qui, al comma 1 bis, si legge: ‘Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico’.

Pertanto, in caso di provvedimento giurisdizionale notificato dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, i contratti a tempo indeterminato e determinato (al 31 agosto) vengono trasformati in contratti a tempo determinato al 30 giugno (o restano invariati se già al 30 giugno). Qualora la notifica della sentenza dovesse, invece, arrivare prima del 20esimo giorno, si provvede alla risoluzione del contratto. 

L’articolo 36 del CCNL 2007

Il diplomato magistrale che abbia già svolto l’anno di prova non è sottoposto all’articolo 36 del CCNL 2007 che impedisce al docente di accettare un’eventuale supplenza, proprio perché entrato effettivamente in ruolo. La circolare annuale delle supplenze per l’anno scolastico 2023/24 ha precisato che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura informatizzata per l’attribuzione degli incarichi di supplenza – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del DM. N. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

Secondo l’articolo 36 del CCNL 2007, il docente che ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso ovvero altri gradi di istruzione, mantenendo per 3 anni scolastici, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi di supplenza che oltrepassano il limite dei 3 anni, il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione. 

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