Il personale ATA di ruolo che fruisce di un contratto di docenza al 30/6 (ex art. 59 CCNL/2007) ha diritto alle ferie maturate al rientro nella sede di titolarità

Il personale ATA di ruolo che fruisce di un contratto di docenza al 30/6 (ex art. 59 CCNL/2007) ha diritto alle ferie maturate al rientro nella sede di titolarità

Il personale ATA di ruolo che fruisce di un contratto di docenza al 30/6 (ex art. 59 CCNL/2007) ha diritto alle ferie maturate al rientro nella sede di titolarità.
A stabilirlo il giudice del Tribunale di Torino, con ordinanza n. 4649/2023 del 3 agosto, su ricorso presentato dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte, grazie agli avvocati Filieri e Rizzo, che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito anche al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00.

Terminato il contratto al 30/6 come docente, alla lavoratrice era stato difatti negato, tornata nella scuola di titolarità, il diritto di fruire dei 24 giorni di ferie maturati in corso d’anno scolastico, ritenendo che le stesse fossero state sottratte “d’ufficio” durante

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