Supplenze ATA 2023/24 su posti residui ex LSU: le indicazioni del Ministero (NOTA)

Supplenze ATA per l’anno scolastico 2023/24, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota N. 50522 avente come oggetto ‘ Procedure di cui all’articolo 58, commi 5-sexies e 5 septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 – Conferimento contratti di supplenza sui posti eventualmente residuati all’esito della selezione – Indicazioni operative’.

Supplenze personale ATA 2023/24, Nota Ministero dell’Istruzione N. 50522 su posti residuali ex LSU

Il Ministero dell’Istruzione fa seguito alla Nota N. 43440 (la Circolare annuale sulle supplenze) per fornire specifiche indicazioni sul conferimento di incarichi di supplenza sui posti eventualmente residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 

L’articolo 58, comma 5-septies, disciplina una procedura selettiva destinata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies dell’articolo 58 che non abbia potuto partecipare alla procedura disciplinata con D.I. 13 maggio 2021, n. 156, indetta con D.D.G. 16 giugno 2021, n. 951, per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza, nonché i sovrannumerari della procedura di cui al comma 5-sexies, dell’articolo 58, decreto legge n. 69 del 2013. La sopracitata disposizione normativa stabilisce anche che “nelle more dell’avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5 sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.” 

La norma autorizza, dunque, la provvisoria copertura, mediante supplenze, dei posti residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie nelle more dello svolgimento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies. 

In considerazione di quanto sopra esposto, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5-septies, si rappresenta che i posti disponibili residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies potranno essere gestiti, analogamente a quanto previsto per gli scorsi anni scolastici dalle Note N. 26615 del 26 agosto 2021 e N. 32319 del 13 settembre 2022, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Le procedure si concluderanno presumibilmente nei prossimi mesi. Tuttavia, non essendo ancora possibile, allo stato attuale, definire con certezza i tempi per l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies, si evidenzia la necessità di inserire nei contratti di supplenza un’apposita clausola risolutiva per il caso in cui dovesse essere successivamente individuato l’avente diritto alla nomina. A questo indirizzo, è possibile consultare il testo integrale della Nota del Ministero dell’Istruzione.

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