Algoritmo supplenze Gps, perchè non torna indietro? Differenze con le convocazioni in presenza

Siamo giunti al terzo anno del funzionamento dell’algoritmo nell’assegnazione delle supplenze da Gps. Il sistema informatizzato delle nomine è nato come ‘necessità’ durante la pandemia per evitare l’accalcarsi di docenti presso gli uffici scolastici in attesa di una supplenza. Ma ad emergenza sanitaria conclusa il procedimento sembra essere entrato a tutti gli effetti a regime, giustificato dall’esigenza di semplificare un adempimento che per gli uffici scolastici ha sempre impegnato giorno e giorni di convocazioni. Continua però ad essere lamentato un ritorno in presenza e una modalità di scorrimento dell’algoritmo che incomprensibilmente non torna indietro nei bollettini successivi. Cerchiamo di capirne la ratio confrontandola con quella delle convocazioni in presenza.

Cosa dice l’ordinanza ministeriale sul funzionamento dell’algoritmo

La procedura informatizzata continua a non piacere. E sono soprattutto quei precari che nel primo bollettino si sono visti scavalcare, anche da colleghi con punteggio più basso, che si chiedono perchè l’algoritmo non torni indietro. La risposta è contenuta nell’art. 12 comma 4 dell’O.M 112/2022 in base al quale se, arrivando alla propria posizione tramite scorrimento delle graduatorie, sono disponibili unicamente posti non inseriti tra le proprie 150 preferenze, si viene considerati rinunciatari.

La sanzione che si applica è la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto nella specifica classe di concorso/posto in cui si è risultati rinunciatari, per l’anno scolastico di riferimento.

Insomma, la ‘colpa’ consisterebbe nel non aver inserito nella domanda delle 150 preferenze tutte le scuole, tutti i distretti e tutti i comuni. Ma quello che desta maggiore malcontento è anche il fatto che qualora subentrassero in un secondo momento nuove disponibilità di posti, anche se questi rientrassero tra le preferenze espresse dall’aspirante, l’algoritmo non torna indietro in ogni caso se ormai è andato avanti. Continuerà a ripartire ad ogni bollettino dall’ultima posizione a cui si è fermato in quello precedente.

Le convocazioni in presenza

Tra i pregi delle convocazioni in presenza troviamo sicuramente uno dei temi più cari ai precari: la conoscenza della disponibilità dei posti. La trasparenza gioca infatti un ruolo importante laddove ciascun aspirante si ritrovi a compiere una scelta, sebbene su più fronti si continui a ripetere che le preferenze possono anche prescindere dalla pubblicazione delle cattedre disponibili.

E poi ritroviamo l’argomento della sanzione per rinuncia. La sanzione che si applica per la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 30/06 o al 31/08 nella specifica classe di concorso/posto in cui si è risultati rinunciatari, per l’anno scolastico di riferimento, era prevista già nella precedente OM 60/2020 e nel vecchio DM 131/2007 per le GaE. In quel contesto però la ratio sottesa aveva un senso. Infatti la sanzione era pensata ai fini dell’organizzazione delle convocazioni in presenza, per evitare di dover riconvocare da capo la graduatoria a ogni tornata di nomina.

Se si fosse dovuto riconvocare da capo ogni volta sarebbe stato difficile prevedere il numero di aspiranti che si sarebbero presentati con evidenti problemi logistici di accoglimento delle persone e allungamento dei tempi per le nomine.


L’algoritmo, dunque, se, come si può ben immaginare, vuole essere mantenuto per il futuro andrebbe rivisto sotto certi aspetti.

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