Ore buche, quale il numero massimo e devono essere retribuite?

Una delle incombenze più complesse dei primi giorni di scuola è la formulazione dell’orario settimanale di servizio dei docenti: l’elaborazione oraria è un lavoro molto complicato e a volte può rappresentare fonte di attrito tra colleghi. La complessità aumenta in presenza di tanti spezzoni orari e cattedre esterne, i cui docenti si ritrovano a completare il proprio orario di servizio in altre scuole, a volte anche più di una: da questa situazione, molto spesso, scaturisce la presenza di ore buche nella suddivisione oraria degli insegnanti. Esiste un massimo di buchi che un docente può avere? E queste ore devono essere retribuite?

Importanti precisazioni sulle ore buche

In primo luogo precisiamo che per ore buche si intendono quelle ore in cui il docente non è in servizio, anche se queste configurano ugualmente nel proprio orario settimanale. Durante quest’arco di tempo, anche se non impegnato, l’insegnante non è tenuto a restare a scuola, può allontanarsi. Tuttavia, se abita lontano, deve comunque restare nei paraggi dell’istituto. Occorre sottolineare un importantissimo aspetto: il docente non è responsabile di ciò che accade durante questo lasso di tempo.

Purtroppo, la normativa scolastica non prevede un massimo di ore buche per docente: spetta alla contrattazione di istituto e agli organi collegiali definire dei criteri anche in merito a questa problematica, in modo tale che ogni insegnante abbia gli stessi diritti e che nessuno possa essere svantaggiato.

Vanno retribuite?

In linea di massima e quasi sempre, le ore buche non sono retribuite dalle scuole. Ma cosa dice la normativa in merito? L’articolo 2107 del codice civile alla definizione di “orario di lavoro” afferma che “La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative (ad esempio da quanto espresso nei CCNL)”. Da ciò possiamo dedurre, pertanto, che ogni ora di lavoro, prestata oltre quelle statuite da contratto, che non rientra nelle 40 ore funzionali, è eccedente per cui dovrebbe essere considerata come ora straordinaria e come tale retribuita.

Anche secondo la Direttiva 1993/104/CE tali ore andrebbero retribuite: nell’ articolo 1, infatti, ha definito la prestazione lavorativa come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Infine, in merito si è espressa anche la Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza 17511 del 27.07.2010, in cui ha stabilito che il dipendente pubblico con ore buche nel proprio orario di servizio deve essere retribuito.

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Avvisi USP aggiornati a mercoledì 10 gennaio

Basilicata

Matera (AO55, A040, A042, A043)

Potenza (AF56 -AN56 – A027 – A043 – A053 – A058–A057 – AA24 – AE55 – AF55 – AK55 – AL55 – AM55 – AN55) (A040 nota del 9 ottobre) (A041 – Nota del 14 novembre)

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