Licenziamento per inidoneità fisica, incapacità didattica o scarso rendimento: precisiamone caratteristiche e differenze con le parole della Cassazione

Di Laura Biarella

Inidoneità fisica, incapacità didattica, scarso rendimento si sostanziano in tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione scolastica (Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 luglio 2023, n. 22466).

Diverse tipologie di licenziamento

L’art. 2 del dPR n. 487/1994, al c. 3, prevede che “Non possono accedere agli impieghi (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento (…). Il c. 7 precisa che “I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”.

La Corte d’Appello, erroneamente, ha sovrapposto due fattispecie distinte:

da un alto la dispensa per persistente insufficiente rendimento, dall’altro il mancato superamento del

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Licenziamento per inidoneità fisica, incapacità didattica o scarso rendimento: precisiamone caratteristiche e differenze con le parole della Cassazione

Di Laura Biarella

Inidoneità fisica, incapacità didattica, scarso rendimento si sostanziano in tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione scolastica (Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 luglio 2023, n. 22466).

Diverse tipologie di licenziamento
L’art. 2 del dPR n. 487/1994, al c. 3, prevede che “Non possono accedere agli impieghi (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento (…). Il c. 7 precisa che “I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”.
La Corte d’Appello, erroneamente, ha sovrapposto due fattispecie distinte:

da un alto la dispensa per persistente insufficiente rendimento,
dall’altro il mancato superamento del periodo di prova.

L’art. 70, c. 13, d.lgs. n. 165/2001 dispone, infatti, che “in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti”. E l’art. 17 in tema di “Assunzioni in servizio”, al c. 1, prevede che i candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori, e che la durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva, i provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi. Dunque tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova , e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall’autonomia contrattuale e che l’autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, ma tale abilitazione è data dalle norme esclusivamente alla contrattazione collettiva, restando escluso che il contratto individuale possa discostarsene (Cass., n. 21376/2018).
Mancato superamento della prova
Il periodo di prova e le conseguenze del mancato superamento della prova da parte del docente sono disciplinate dagli artt. 438 e 439 del d.lgs. n. 297/1994, dove si prevede che “In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi (…) provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. La risoluzione peer mancato superamento del periodo di prova pur potendo riferirsi alla più ampia nozione di dispensa dal servizio si distingue dagli istituti di cui all’art. 512 del medesimo d.lgs. n. 297/1994: dispensa dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento”.
Inidoneità fisica, incapacità didattica, scarso rendimento
La stessa Cassazione (n. 6742/2022), con riguardo alla disciplina della dispensa del servizio (art. 512) ha precisato la sussistenza di tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione scolastica:

l’inidoneità fisica presuppone l’impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell’impiegato,
l’incapacità didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione, consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all’insegnamento, inettitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti,
lo scarso rendimento si configura qualora quello stesso effetto venga prodotto, non da un’oggettiva assenza di capacità, bensì da insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio.

La dispensa dal servizio (art. 512, d.lgs. n. 297/1994) ha una propria tipizzazione legale quanto alle fattispecie che vi danno corso. Il persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa non solo determina un inadempimento di tale gravità da dare luogo alla dispensa dal servizio, ma assume una valenza oggettiva impeditiva ex lege dell’accesso agli impieghi pubblici.
Diversamente, il periodo di prova è diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass., n. 26669/2018), e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede.

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Argomenti: licenziamento

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