Licenziamento per inidoneità fisica, incapacità didattica o scarso rendimento: precisiamone caratteristiche e differenze con le parole della Cassazione
Inidoneità fisica, incapacità didattica, scarso rendimento si sostanziano in tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione scolastica (Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 luglio 2023, n. 22466).
Diverse tipologie di licenziamento
L’art. 2 del dPR n. 487/1994, al c. 3, prevede che “Non possono accedere agli impieghi (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento (…). Il c. 7 precisa che “I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”.
La Corte d’Appello, erroneamente, ha sovrapposto due fattispecie distinte:
da un alto la dispensa per persistente insufficiente rendimento, dall’altro il mancato superamento del
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