Docente o ATA sottoposto a procedimento disciplinare, l’audizione nel procedimento deve sempre essere garantita?
L’articolo 55 bis comma 4 del DLGS 165 2001 afferma che il datore di lavoro provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente puo’ richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. L’audizione deve essere sempre garantita?
La questione
Nel caso in commento che riguarda un procedimento disciplinare in altro comparto rispetto alla scuola, ma il principio di diritto espresso dalla Cassazione si applica anche per
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