DPCM scuola, i 24 Cfu saranno riconosciuti? Le linee guida del decreto

Da lunedì 25 settembre è in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado.

Nel decreto, all’art. 8, si fa riferimento al Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici e precisamente i punti 1 e 2 spiegano:

Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di

Related Articles