Il mancato superamento della prova non preclude una nuova assunzione
E’ stata recentemente pubblicata un’importante pronuncia della Corte di Cassazione che riapre uno spiraglio per quei docenti che per tante ragioni non sono riusciti a superare “l’anno di prova”.
L’anno di prova
Com’è noto, all’atto dell’assunzione in ruolo (da concorso o dalle GAE), i docenti sono tenuti a sostenere una “prova” della durata di un anno (artt. 437 e 438 del D. Lgs. n. 297/1994).
Sulla materia è poi intervenuta la l. n. 107/2015, che ha precisato trattarsi di periodo di “formazione e prova”, indicando in almeno 120 giorni di attività didattiche il servizio minimo effettivo da prestare.
Il mancato superamento della prova
Il mancato superamento della prova non comporta di per sé il licenziamento.
Ad esempio, potrebbe verificarsi che una docente sia stata assente per maternità e non abbia potuto totalizzare i giorni minimi necessari.
In questo caso, l’anno di prova potrà tranquillamente essere ripetuto.
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