Alunni distribuiti in altre classi per assenza docente: è corretta questa procedura?

Riportiamo la domanda di un professore giunta alla nostra redazione in merito alla questione degli alunni distribuiti in altre classi in assenza di insegnanti: “Buonasera, sono un docente della scuola secondaria di I grado: in assenza di colleghi, capita che il DS decida di distribuire gli alunni nelle classi: è corretta questa prassi? Quali sono i riferimenti normativi?”. A rispondere è l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

Vuoto normativo sulla questione degli alunni divisi in altre classi

La risposta al quesito posto dal lettore non è semplice ed anzi non vi è alcuna risposta certa, in quanto non vi sono norme che disciplinano la questione degli alunni distribuiti in altre classi in assenza dei docenti. In particolare non vi sono norme che vietano di dividere la classe nel caso in cui non vi siano docenti nell’istituto che possano sostituire il collega assente, né vi sono norme che lo consentono.
Peraltro, l’art. 1, comma 333, della L. 23 dicembre 2014 (cd. Legge di stabilità 2015) stabilisce che la legge di stabilità 190/2014: “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”.

Tale norma, trattandosi di legge dello Stato, prevale sulla nota MIUR n. 9839 dell’08 novembre 2010 secondo cui “[…] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze”.
A fronte di questo vuoto normativo è possibile soltanto richiamare alcune disposizioni dettate per regolamentare specifiche situazioni e da cui indirettamente ricavare un orientamento sul punto.

La normativa sulla sicurezza

Preliminarmente si richiamano le norme sulla sicurezza negli edifici scolastici ed in particolare:
    • il D.M. 18 dicembre 1975 recante “Norme tecniche sull’edilizia scolastica”, che stabilisce che in ogni aula dovrebbero essere garantiti 1,80 metri quadri netti per persona nelle scuole dall’infanzia alle medie e 1,96 metri quadri, sempre netti, nelle scuole superiori.
    • il Decreto Ministero dell’Interno 26 agosto 1992, con oggetto “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, che all’art. 5 recita che “Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività (ossia il Dirigente Scolastico, ndr)”.

La normativa sulla formazione delle classi

Ulteriore riferimento è quello costituito dalla normativa sulla formazione delle classi ed in particolare dal D.P.R. 20 marzo 2009, n.81. Tale testo normativo dispone che il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
Inoltre, con specifico riferimento ai singoli gradi di scuola stabilisce che le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite da massimo 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa.

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