Esonero del “collaboratore vicario” nelle scuole in reggenza, la proposta di legge. INTERVISTA a Rosolino Cicero

Di Antonio Fundarò

Il comma 83 bis dell’art. 1 della legge 107/2015, introdotto dal comma 2 dell’articolo 45 del decreto-legge, n. 36/22, prevede nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza la possibilità di esonero dall’insegnamento di un collaboratore individuato dal dirigente scolastico (o di semi-esonero per due collaboratori) impegnato nelle attività aggiuntive per il funzionamento organizzativo e amministrativo della scuola.

Lo stesso comma 83 bis stabilisce, inoltre, che un apposito decreto del Ministro dell’istruzione definisca parametri, criteri e modalità per l’individuazione delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, con priorità per quelle con un maggior numero di classi e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Ma questa, importante, novità riguarda un terzo delle scuole in reggenza che sono 1091. ANCoDIS

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