Supplenze brevi e continuità didattica: quando sono legate?

Il docente con supplenza breve ha diritto alla proroga in caso che il collega continui ad assentarsi? Una lettrice ci scrive: “Buonasera, tra pochi giorni finirà la mia supplenza breve di un mese. La collega, ora in congedo, mi ha detto che intende chiedere l’allattamento. Se venisse accordato, resterebbero 6 ore (1 al giorno) scoperte fino a Natale. E’ possibile che decidano di assegnarle a me?” Risponde al quesito l’Avv Fasano.

Continuità didattica e supplenza breve

L’avvocato Angela Maria Fasano risponde: la docente DEVE AVERE la supplenza. Invero l’art. 7 comma 4 del D.M. 131/2007 recita espressamente, in ossequio al principio della continuità didattica: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall´insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”. In tal caso, la supplenza dovrà essere prorogata nei riguardi del medesimo supplente, ovvero, della nostra utente.

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