Carta Docente a supplenti annuali

LA CARTA DOCENTE SPETTA ANCHE AI SUPPLENTI AL 30 GIUGNO

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA

(Livorno 3/11/2023) IL 31 OTTOBRE 2023 IL TRIBUNALE ORDINARIO di PISA Sezione Lavoro , Giudice dott. Pierpaolo Vincelli, nella causa n.r.g. 319/2023 ha emesso una importante sentenza relativa al diritto dei supplenti cosiddetti annuali (con supplenze fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) di vedersi riconosciuto il diritto alla carta docente e quindi al pagamento della somma annua di € 500 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il ricorso promosso dalla segretaria regionale toscana dell’Unicobas Scuola e presentato dal’avvocato Claudio Altini chiedeva il riconoscimento delle ultime 6 annualità a partire dall’anno scolastico 2017/2018 (le precedenti annualità non possono essere richieste perché andare in prescrizione) e la richiesta è stata accolta, questa la sentenza:
P.Q.M.
1) Dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui
tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge;
3) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 515,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
QUESTA SENTENZA E’ IMPORTANTE PERCHE’ il Governo Meloni, all’interno del decreto Salva-Infrazioni, poi diventato legge, si è limitato ad allargare la card da 500 euro annui solo ai precari che per l’anno scolastico in corso hanno sottoscritto un contratto con scadenza 31 agosto 2024 e ha completamente disconosciuto i supplenti al 30 giugno con la scusa della artificiosa distinzione tra organico di diritto ( posti vacanti) e organico di fatto (posti momentaneamente disponibili). Oltretutto c’è da chiarire che le supplenze al 31 agosto sono una minima parte delle supplenze annuali, infatti il MIM predilige quelle al 30 giugno in quanto “risparmiose” perché in questo modo risparmia 2 mesi di stipendio e non permette a questi supplenti di usufruire dei giorni di ferie che vengono assegnate d’ufficio nei giorni di sospensione dell’attività didattica.
Quindi tutte le 200 mila supplenze annuali, su posto vacante ma anche con titolare che per vari motivi sarà assente per l’intera annualità, debbono comportare l’assegnazione automatica della Carta del docente, la ragione è molto semplice: la durata delle supplenze al 30 giugno è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento di quelle al 31 agosto. Questo è il parere anche della Corte di Cassazione, vedi la recentissima sentenza 29961 del 27/10/2023.
L’Unicobas quindi continuerà a promuovere i ricorsi per accedere al bonus docente sia per i supplenti al 31 agosto che per quelli al 30 giugno. Nei prossimi giorni sono attese numerose altre sentenze presentate in altre province della Toscana.

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