Decreto Anticipi, al voto anche emendamento su reintegro docenti assunti con riserva da concorsi e poi licenziati con anno di prova superato

La prossima settimana sarà decisiva per gli emendamenti segnalati del decreto anticipi. Inizierà infatti al Senato il voto delle varie proposte di modifica ancora ‘in corsa’. Tra queste, oltre all’emendamento sul doppio canale di reclutamento, spicca anche quello sul reintegro dei docenti assunti con riserva dai concorsi e licenziati con anno di prova superato. Su questa tematica da anni si consuma un acceso dibattito ma i vari tentativi messi in atto per ridare il ruolo a questi insegnanti finora sono sempre falliti. L’emendamento in questione riguarda i docenti della scuola secondaria ma il sindacato Anief ha voluto sottolineare che questa norma, se approvata, debba estendersi anche a chi è staro assunto con riserva da GAE e poi licenziato con anno di prova superato (il riferimento è ai diplomati magistrali che insegnano alla scuola primaria e dell’infanzia). Analogo risultato, tra l’altro, è stato ottenuto con il reintegro dei dirigenti scolastici licenziati.

Testo emendamento docenti scuola secondaria assunti con riserva e licenziati dopo anno di prova superato

Riportiamo di seguito il testo dell’emendamento in oggetto, da cui si evince che, se il provvedimento dovesse essere approvato, il reintegro partirà dal 1° settembre 2024:

20.5Bucalo, Liris, Mennuni, Ambrogio, Gelmetti

20.6Marti, Testor, Dreosto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.”


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