Assunzioni straordinarie sostegno ex art. 59 e doppio canale di reclutamento: quali differenze?

Nelle ultime settimane è tornato alla ribalta il doppio canale di reclutamento. Bocciato il relativo emendamento presentato al decreto Anticipi, attraverso cui si sarebbe utilizzata anche la via delle Gps (posto comune e sostegno) ai fini delle immissioni in ruolo, l’On. Mario Pittoni ha voluto però di recente rassicurare circa la sua possibile introduzione tramite però una strada diversa rispetto a quella delle Gps, facendo riferimento al concorso per soli titoli e servizi. Alla notizia però dell’ennesimo fallimento del tentativo (per ora) di introdurre il doppio canale, sono iniziati a circolare alcuni dubbi che denotano confusione in merito alle procedure assunzionali poste in essere negli ultimi anni. Alcuni docenti precari infatti tendono ad accostare le assunzioni straordinarie avvenute sui posti di sostegno ex art 59 al doppio canale, quando invece si tratta di due procedure diverse. Vediamo di fare chiarezza.

Assunzioni straordinarie sostegno ex art.59

L’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, aveva prorogato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23 la procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia, già prevista per l’a.s. 2021/22 dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022), limitandola ai soli posti di sostegno. Il DL n. 44/2023 e il DM n. 119/2023 hanno poi disciplinato le assunzioni dalla prima fascia Gps sostegno e dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps sostegno anche per l’a.s 2023/24.

La procedura assunzionale in questione si articola nelle seguenti fasi:

  • assunzione a tempo determinato;
  • svolgimento percorso annuale di formazione iniziale e prova; la negativa valutazione ovvero il rinvio (per giustificati motivi normativamente previsti) del predetto percorso comporta la reiterazione dello stesso;
  • svolgimento prova disciplinare, previo superamento del suddetto periodo di prova; il giudizio negativo nella prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura con conseguente impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).
  • assunzione a tempo indeterminato previo superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare;
  • conferma in ruolo.

Le assunzioni sui posti di sostegno ex art 59 sono però definite straordinarie perchè vengono attivate solo ed esclusivamente qualora residuino posti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo (da GaE e GM, nonché tramite Call veloce). Ad oggi non sappiamo se questa procedura assunzionale potrà essere attivata anche per l’a.s 2024/25 perchè dovrà essere eventualmente adottata tramite un provvedimento specifico come è sempre stato finora. Nulla ha comunque a che vedere con l’emendamento al Decreto Anticipi sul doppio canale di reclutamento bocciato pochi giorni fa.

Doppio canale di reclutamento: di cosa si tratta?

Un discorso a sè va fatto per il doppio canale di reclutamento. Questo strumento, se fosse adottato, consisterebbe nell’assumere al 50% dalle graduatorie di merito concorsuali e al 50% da altre graduatorie. Fino ad oggi si è considerato come possibile secondo canale quello delle Gps, sia per il posto comune che per il sostegno. Ma, come ha fatto notare l’On. Mario Pittoni, si potrebbe anche pensare ad apposite graduatorie per titoli e servizi. Non dimentichiamo infatti che l’art. 97 comma 4 Cost. recita: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.” E nel nostro ordinamento non esiste solo il classico concorso per titoli ed esami, ma potrebbe anche essere bandito un concorso per titoli e servizi, sulla falsa riga di quanto già avviene per il personale ATA 24 mesi.

Alla luce di ciò, a prescindere che si attinga dalle Gps o da graduatorie ‘ad hoc’ per titoli e servizi, non si tratterebbe di una procedura straordinaria come quella prevista in questi ultimi anni per il sostegno ex art. 59. Lo strumento in questione lo si vorrebbe introdurre a regime, quindi come procedura assunzionale ordinaria. E le immissioni in ruolo non avverrebbero sui posti residuali come appunto è avvenuto con le assunzioni su sostegno ex art 59, ma, come abbiamo detto, al 50% dalle GM e al 50% sulle altre graduatorie (Gps o altre graduatorie per titoli e servizi).

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