Rinnovo Contratto Scuola, salgono a 120 i giorni di congedo per le donne vittime di violenza
Sono innalzati a 120 (prima erano 90) i giorni di congedo spettante alle donne vittime di violenza.
Lo prevede l’art. 17 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, siglato il 18 gennaio 2024.
L’articolo dispone che la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Preavviso di 7 giorni
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Retribuzione