Permessi retribuiti e congedo parentale per docenti e ATA con il nuovo contratto

Giorni di permesso retribuiti e congedo parentale, il nuovo CCNL firmato la scorsa settimana all’ARAN include, naturalmente, le nuove disposizioni riguardanti i permessi retribuiti e i congedi parentali per quanto riguarda il personale docente e ATA.

Giorni di permesso retribuiti e congedo parentale, le nuove disposizioni contenute nel CCNL

Giorni di permesso retribuiti per i docenti e ATA supplenti

Il nuovo contratto, in merito ai giorni di permesso retribuiti a favore del personale supplente, sia esso docente oppure ATA – ha previsto la concessione di un permesso retribuito di tre giorni l’anno per esigenze personali o familiari. All’articolo 35, comma da 12 a 16, infatti, si precisa quanto segue: ‘Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari)’. 

‘Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità servizio a tutti gli effetti. Il presente articolo abroga l’art. 19 del CCNL 29/11/2007. 

Congedo parentale

Con il nuovo CCNL sono previste novità significative anche per quanto riguarda il congedo parentale che non influirà sulla riduzione delle ferie accumulate, venendo considerato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio. Inoltre, il periodo di preavviso necessario per la richiesta del congedo è stata ridotto da 15 a 5 giorni. Inoltre, viene garantita ai genitori lavoratori la partecipazione alle procedure di mobilità per facilitare il possibile ricongiungimento con i figli di età inferiore ai 12 anni.

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