Permessi non retribuiti di 6 giorni, col CCNL 2019-21 restano solo per i supplenti brevi

Abbiamo più volte fornito chiarimenti in merito alla novità del CCNL Scuola 2019-21 firmato lo scorso 18 gennaio 2024: l’estensione dei permessi retribuiti di 3 giorni per motivi personali e familiari ai precari con contratto al 31 agosto e al 30 giugno. Cosa ne è invece dei permessi non retribuiti di 6 giorni? Anche su questo aspetto si tende a fare confusione. Facciamo dunque chiarezza.

Permessi non retribuiti di 6 giorni: chiarimenti

L’art 35 comma 12 del CCNL Scuola 2019-21 ha introdotto i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari a favore dei precari a tempo determinato, con contratto quindi al 31 agosto o 30 giugno. Restano esclusi i supplenti brevi (anche qualora avessero un contratto fino al termine delle lezioni), ai quali invece lo stesso articolo al comma 14 riserva il diritto di usufruire di 6 giorni di permesso non retribuito. I 6 giorni non retribuiti, previsti dal vecchio CCNL del 2007 all’art 19 per coloro i quali hanno contratto al 30 giugno o al 31 agosto, non possono essere più concessi visto che l’art 35 comma 16 stabilisce espressamente: “Il presente articolo abroga l’art. 19 del CCNL 29/11/2007.” In definitiva, come ha ribadito anche il sindacato Anief Adip, i 6 giorni non retribuiti sono stati sostituiti dai 3 giorni retribuiti per motivi personali e familiari per quanto riguarda i precari con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. I permessi non retribuiti di 6 giorni restano solo per i supplenti con contratto breve, e la relativa richiesta resta legata a ragioni personali e familiari.

In quali casi richiedere 6 giorni non retribuiti

La normativa non fornisce un elenco di motivazioni secondo cui poter richiedere i permessi non retribuiti di 6 giorni. In linea generale, per quanto riguarda i motivi personali in particolare, si puó fare riferimento a qualsiasi situazione o interesse ritenuto di particolare rilevo per il lavoratore, che può essere soddisfatto solo con la sua assenza dal lavoro. Questa precisazione era stata fornita già a suo tempo dalla sentenza della Corte dei Conti sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415. Ricordiamo inoltre che la normativa non prevede, per questo tipo di permessi, un termine obbligatorio di preavviso per cui, se trattasi di eventi improvvisi, può avvenire anche poche ore prima della presa di servizio.

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