Mobilità 2024, c’è una novità sul ricongiungimento. Oltre il coniuge e la parte dell’unione civile c’è anche il convivente di fatto

Mentre nel CCNI mobilità la tabella di valutazione per le esigenze di famiglia si limita al riconoscimento dei 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile e per i non coniugati ai figli o ai genitori, nell’OM 30 del 23 febbraio 2024, oltre al coniuge e la parte dell’unione civile è introdotto anche il convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n.76. Una novità che si riferisce a questa mobilità e non risulta invece presente, ai fini del punteggio di ricongiungimento, nel CCNI mobilità 2022-2025.

Norma sul convivente di fatto e il ricongiungimento

Ai sensi dell’art. 4, comma 9 dell’OM 30 del 23 febbraio 2024 è specificato che: “In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da
esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente

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