Idonei concorso 2020: il TAR chiede motivazioni al MIM sul mancato scorrimento della graduatoria

La vicenda degli idonei 2020, nel mese di giugno 2024, troverà una soluzione processuale. Questo grazie al ricorso collettivo presentato dallo studio legale Fasano di Palermo, in favore di centinaia di docenti precari collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti con D.D. 498/2020 – 21 aprile e D.D. 499 del 21 aprile 2020. Si tratta dei docenti collocati, per merito, nelle graduatorie – originariamente di validità biennale – poi rese ad esaurimento e, quindi, prorogate, tramite il DL 22 giugno 2023, n. 75 (DL PA bis), convertito in Legge il 10 agosto 2023, n. 112, articolo 20, comma 2.

Idonei del concorso scuola 2020: la vicenda

L’oggetto della controversia verteva sulla legittimità del bando di concorso pubblicato nel mese di dicembre 2023, con cui sono stati indetti i concorsi docenti per la scuola per la scuola infanzia, primaria, con il decreto dipartimentale n. 2576, indetto su base regionale, per la copertura di complessivi 9.641 posti comuni e di sostegno per la scuola infanzia e primaria. secondaria di primo e di secondo grado, con il decreto dipartimentale n. 2575, indetto su base regionale, per la copertura di complessivi 20.575 posti comuni e di sostegno.

Ebbene, con il ricorso depositato gli avvocati Angela Maria e Stefania Fasano hanno evidenziato l’illegittimità dei bandi 2023, nelle parti in cui non veniva garantito il diritto allo scorrimento della graduatoria degli idonei 2020, anche in relazione al grave difetto di motivazione che ha sorretto la procedura di reclutamento applicata dal MIM. Nella specie, la strategia difensiva ha fatto leva sulla circostanza che le graduatorie allegate in cui erano inseriti i ricorrenti, fossero ancora valide ed efficaci essendo state prorogate ex lege.

La superiore motivata ragione, nella specie, ha fatto leva sulla circostanza che il bando di concorso era da ritenere illegittimo poiché gli atti di reclutamento dovevano esplicitare le motivazioni, le circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti, che deponessero a favore dell’opzione prioritaria del nuovo concorso, rispetto all’interesse dei ricorrenti del precedente concorso 2020, che presentano medesima situazione di tutela.

La decisione del Tar Lazio

Il tar Lazio, con provvedimento del 6 marzo 2024, N. 01117/2024, ritenendo del tutto valide le ragioni esposte nel ricorso dai ricorrenti ha assegnato termine al MIM avendo ritenuto necessario: “richiedere all’Amministrazione dei motivati chiarimenti circa il mancato scorrimento della graduatoria di cui al precedente concorso bandito con DD 498 e 499 del 2020. La prossima udienza sarà il 4 giugno 2024. E’ la prima volta che l’attenzione processuale si sposta sui diritti di chi ha superato, per merito delle prove concorsuali e che, a causa dell’indizione di un nuovo concorso, si vedrà valicato in modo illegittimo, alimentando un precariato che proprio il concorso 2020 doveva limitare. Una scelta amministrativa errata e certamente mal ponderata.

Il bando del concorso 2023

Il bando 2023, aggiunge lo studio legale Fasano, doveva tenere in debita considerazione la qualificata posizione degli idonei di altra predeterminata procedura concorsuale (nella fattispecie idonei 2020 per la scuola infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado), afferente all’identico profilo professionale e che, oggi, sono titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta dalla PA scolastica che ha bandito il concorso, e legittimati oggi a contestare gli atti indittivi di procedura assunzionale che si sono discostati immotivatamente anche da norme di diritto.

La circostanza che il TAR abbia assegnato un termine per motivare il mancato scorrimento – aggiungono gli avvocati Fasano – è elemento importantissimo. Laddove il TAR avesse rilevato l’infondatezza della pretesa, avrebbe rigettato certamente il ricorso. Invece, ad oggi, ha qualificato la pretesa degli idonei come del tutto legittima, imponendo al MIM di rispondere sul mancato scorrimento.


Quali saranno adesso i prossimi scenari?

Il fatto che il MIM debba motivare è certamente a favore degli idonei. La motivazione, inoltre, non cambierà le sorti della condotta dello stesso ministero. Infatti, il bando 2023 doveva indicare le ragioni – di interesse pubblico – atte a limitare il diritto allo scorrimento degli idonei. Ma, nel bando 2023, tale indicazione non è articolata, rendendo di fatto la condotta del MIM illegittima. Perdipiù, condotte analoghe, sono state già censurate dall’Adunanza Plenaria del CDS, affermano gli avvocati Fasano. La posizione degli idonei, donde, è tutelata dall’ordinamento che circoscrive le azioni da applicare anche in ossequio alle nuove procedure concorsuali. Motivo per il quale, secondo gli avvocati Fasano, la posizione degli idonei 2020 dovrà essere certamente accolta in sede processuale.

Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale, aggiunge Angela Maria Fasano, quale idoneo è perché ha superato le relative prove d’esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo “accidentale”, e cioè per l’insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno ( a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all’assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.

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Concorso straordinario bis, la nuova procedura concorsuale riservata ai docenti della scuola secondaria con almeno 3 anni di servizio si sta svolgendo, come è noto, non in maniera omogenea. Se da una parte, per alcune classi di concorso, si è riusciti a fare in tempo con le nomine finalizzate al ruolo per l’anno scolastico 2022/23, dall’altra parte, per diverse classi di concorso, le prove sono state rinviate a settembre o anche oltre. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando gli avvisi con le graduatorie riguardanti il concorso straordinario bis (aggiornamento di giovedì 6 ottobre).

Concorso straordinario bis, le graduatorie pubblicate: avvisi USR aggiornati a giovedì 6 ottobre

Nelle graduatorie del concorso straordinario bis entrano i vincitori, in base al numero di posti banditi per una determinata regione e una determinata classe di concorso. Ne deriva che non è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia e nemmeno l’inserimento degli idonei.La circolare annuale delle supplenze, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, fornisce le indicazioni in merito all’accantonamento dei posti per i vincitori del concorso straordinario bis.

Infatti, si legge: ‘Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce).’

Supplenze brevi su posti accantonati da concorso straordinario: chiarimenti

Avvisi USR su pubblicazione graduatorie concorso straordinario bis (aggiornamento 6 ottobre)

Piemonte

A013 – A059 – A036 – B026

Lombardia

A008 – A009 – A014 – A016 – A020 – A023 – A037 – A045 – A051 – A052 – AD25 – B007 – B011 – B016 – B018 – B022 (depennamenti candidati e ripubblicazione graduatoria) – B023 (rettifica)

Liguria

A009 – A010 – A011 – A012 – A020 – A022 – A026 – A027 – A028 (rettifica) – A037 – A040 – A041 – A042 – A043 – A047 – A048 – A050 – A051 – A059 – AB24 – AB55 – AC24 – AI56 – AJ56 – B016 – B017 – B020 – B021 – B023 – B024

Veneto

A002 – B024 – B026

Friuli Venezia Giulia

A009 – A011 – A012 – A016 – A022 – A023 – A027 – A028 – A032 – A034 – A037 – A040 – A046 – A047 – A048 – A049 – A050 – A051 – A059 – AB24 – AB25 (rettifica) – B007 – B012 – B015 – B016 (rettifica) – B026 – BC02

Emilia Romagna

A007 – A016 – A023 – A038 – A052 – A059

Toscana

A002 – A007 – A010 – A011 – A013 – A022 – A023 – A026 (rettifica) – A027 – A028 – A032 – A038 – A040 – A041 – A042 – A043 – A044 – A045 – A047 – A050 – A052 – A059 – A061 – AA24 – AB24 (rettifica) – AD25 – AI56 – AM56 – B011 – B015 – B016 – B017 – B018 – B022 – B025 – B027

Marche

A002 – A020 – A023 – A027 – A043 – AB55

Umbria

A007 – A010 – A013 – A016 – A020 – A026 – A027 – A040 – A041 – A047 – A049 – A050 – AI56 – B012 – B015 – B020 – B022

Lazio

A007 – A008 – A011 – A012 – A013 – A020 – A022 – A023 – A026 – A027 (rettifica) – A040 – A041 – A048 – A049 – A050 – AB24 – AB25 – AC56 – AI56 – AM56 – B007 – B012 – B015 – B017 – B018 – B021 – B022 – B024

Abruzzo

A001 – A010 – A011 – A012 – A013 – A020 – A023 – A026 – A027 – A040 – A041 – A049 – A051 – A052 – A059 – A060 – AC25 – AM56 – B011 – B014 – B015 – B016 – B017 – B022 – B023

Molise

A002 – A005 – A011 – A027 – A028 – A040 – A050 – AB56 – AI56 – AJ56 – AC24 – B006 – B011 – B015 – B017

Campania

A016 – A052

Puglia

A007 – A010 – A011 – A012 – A013 – A015 (rettifica) (rettifica) (rettifica 26 agosto) – A020 – A022 (rettifica 9 settembre) – A026 – A027 – A028 (rettifica) (rettifica del 29 agosto) – A036 – A040 – A041 – A049 – A050 – A052 – A059 – A060 – AB24 – AB25 – AC25 – AF55 – AF56 – B003 – B005 – B006 (rettifica) – B007 – B011 – B012 – B015 – B016 – B017 – B018 – B019 – B020 – B022 – B023 – B024

Basilicata

A007 – A010 – A011 – A013 – A040 – A041 – A043 – A044 – A059 – A064 – AB55 – AC24 – AF56 – B003 – B006 – B011 – B015 – B017

Calabria

A010 – A011 – A012 – A013 – A020 – A022 – A026 – A041 – A043 – A065 – AA25 – AB24 – AB56 (rettifica) – AC24 – AJ56 – B007 – B011 – B012 – B015 – B020 – B022

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