Permessi retribuiti e ferie docenti 3+6: cosa sono e come funzionano – VIDEO

Giorni di ferie commutabili in permessi retribuiti per motivi personali: sono moltissime le domande dei lettori che riguardano questa tematica. Per rispondere alle varie casistiche presentate, abbiamo organizzato un approfondimento con l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che ha risposto ad alcune di queste domande. Il video è disponibile sul canale YouTube di Scuola Informa, a cui vi invitiamo ad iscrivervi. Ricordiamo che con il CCNL 2019/21 è arrivata una novità per quanto riguarda i permessi retribuiti. È stata introdotta, infatti, una specifica norma, l’articolo 35, comma 12, che estende i tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali e familiari, anche ai precari con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

Le domande su permessi 3+6

Nel corso dell’approfondimento vedremo alcuni aspetti importanti: se il DS li può rifiutare, se i festivi si conteggiano, se ai supplenti brevi vengono retribuiti e come vanno gestite le ferie maturate e non godute. Le domande poste sono le seguenti:

  1. Vorrei informazioni in merito ai sei giorni di ferie commutabili in permessi per motivi personali. Mi trovo nella condizione di dovermi assentare per 5 giorni continuativi. Ho fatto una richiesta di 3 + 2 giorni di permesso per motivi personali aggiungendo un’autocertificazione sui motivi dell’assenza (partecipazione eventi familiari fuori regione + disbrigo pratiche burocratiche familiari fuori regione). L’attuale Reggente accoglie la richiesta dei tre giorni e rigetta quella dei 2. Lo può fare?  Non trovo nessun articolo specifico sulla regolarizzazione dei giorni di ferie commutabili in permessi.  Nel caso in cui fosse un mio diritto avere anche gli altri due giorni può gentilmente fornirmi un riferimento giuridico da sottoporre al dirigente”
  2. Gentilissimo Avvocato, sono una supplente al 30 giugno che avrebbe bisogno di chiedere un giorno di ferie nel mese di febbraio. Facendo un calcolo delle ferie che mi spettano, ho notato che il 2 giugno cade di domenica. Anche il 2 giugno potrò quindi conteggiarlo come un giorno di ferie in più? Grazie
  3. Salve, per quanto riguarda i docenti supplenti brevi, nel momento in cui si richiede un giorno di ferie, cosa succede? Dato che a noi le ferie vengono pagate, è vero che prendendo un giorno di ferie non ci viene pagata l’intera giornata? Invece la malattia viene pagata al 50%?
  4. Salve, sono una docente di ruolo. Sono in gravidanza al settimo mese ed entro in maternità obbligatoria il prossimo 23 Giugno. Quando ho chiesto se mi spettano le ferie maturate, mi hanno risposto che non ne ho diritto e non verranno retribuite, in quanto il contratto non prevede remunerazione delle ferie non godute. Chiedo conferma di quanto mi è stato detto. In alternativa, se mi spettano le ferie o la retribuzione, cosa posso fare?

Il Video

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Permessi retribuiti a docenti e ATA supplenti, differenze e conseguenze sul piano economico (VIDEO)

Permessi retribuiti per i docenti, il nuovo CCNL scuola 2019/21 ha portato delle importanti novità per quanto riguarda la fruizione dei permessi per i docenti e il personale ATA che sottoscrivono un contratto a tempo determinato (supplenza breve). 

Permessi ai docenti e ATA con supplenze brevi: le novità e le differenze

In merito ai permessi destinati ai docenti, l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, docente ed esperta di normativa scolastica, nel corso di un approfondimento organizzato da Scuola Informa, ha illustrato le novità contenute nel nuovo contratto, oltre alle conseguenze sul piano economico. ‘La disciplina dei permessi per le supplenze brevi – esordisce l’Avvocato Maria Rosaria Altieri – è diversa da quella riguardante i docenti di ruolo o i colleghi con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Per quale motivo? Con il CCNL 2019/21 è arrivata una novità per quanto riguarda i permessi retribuiti. È stata introdotta, infatti, una specifica norma, l’articolo 35, comma 12, che estende i tre giorni di permesso retribuito, per motivi personali e familiari, anche ai precari con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

La norma dice che, dietro domanda dell’interessato, questi ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per anno scolastico, documentati anche attraverso auto certificazione. In buona sostanza, la norma ricalca quella che è l’espressa previsione per il personale di ruolo (art. 15 comma 2 del precedente CCNL) allo stesso contenuto. Le modalità di fruizione sono le stesse. Il Personale ATA ha la possibilità di fruire degli stessi permessi ma anche ad ore, con le stesse modalità con cui si fruiscono i permessi orari retribuiti. L’articolo 35 comma 1 precisa la condizione dei precari con supplenza breve: il personale docente, educativo e ATA con supplenza breve ha diritto a permessi non retribuiti per un massimo di sei giorni per anno scolastico da fruire con le stesse modalità dei permessi per motivi personali e familiari. In sostanza, i tre punti fondamentali che si possono trarre da questa novità contrattuale sono:

1) il contratto estende ai precari con supplenza annuale e al 30 giugno i 3 giorni di permesso retribuito laddove prima era prerogativa esclusiva del personale di ruolo;

2) per il personale ATA è prevista anche la fruizione oraria;

3) per il personale a tempo determinato, con supplenza breve, sono previsti unicamente sei giorni di permesso non retribuito, sempre per motivi personali e familiari. 

Conseguenze di aspetto economico

‘Queste novità portano anche delle conseguenze sul piano economico – ha spiegato l’Avvocato Altieri – Per i 3 giorni di permesso retribuito per il personale di ruolo (e al 31 agosto e al 30 giugno) sono interamente retribuiti con la sola esclusione dei compensi per le attività aggiuntive. Non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio (contribuiscono quindi alla maturazione del punteggio di servizio) e così come precisato dall’Aran vengono fruiti indipendentemente dalla prestazione lavorativa. I sei giorni di permesso non retribuito che vengono riconosciuti al personale con supplenza breve interrompono l’anzianità di servizio e quindi non danno diritto all’attribuzione del punteggio nelle graduatorie e riducono le ferie’.

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