I sindacati della scuola chiedono la piena applicazione dell’art. 18-bis del contratto della mobilità nei movimenti che interessano la BAT

Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno appreso in questi giorni che il personale della scuola, docente e ATA, che sta producendo domanda di mobilità verso la BAT provenendo dalla provincia di Bari e Foggia (e viceversa) rischia di non essere tutelato dall’art. 18-bis del CCNI della mobilità. Avevamo ricevuto, nei mesi scorsi, ampie rassicurazioni sul fatto che la creazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale della BAT e dei relativi codici meccanografici attribuiti alle scuole, su cui sono state incardinate le titolarità del personale docente e ATA, non avrebbe costituito una penalizzazione per i lavoratori, alla luce della tutela garantita in questi casi dall’art. 18-bis del CCNI della mobilità vigente.

Abbiamo riscontrato, invece, in questi giorni, che le istanze del personale rischiano seriamente di essere gestite dal sistema informatico come movimenti interprovinciali puri, fin da subito, senza alcuna tutela specifica nemmeno né per i soprannumerari e né per i beneficiari delle precedenze contrattualmente previste (L. 104/92, ma non solo). Insomma, le garanzie assicurate ad altre province neo costituite nel recente passato, come avvenuto per Monza-Brianza, non varrebbero per una provincia anch’essa neo costituita, in questo caso del Mezzogiorno, come la BAT. Eppure la norma contrattuale è la medesima e le tutele dovrebbero essere le stesse ad ogni latitudine del nostro Paese. 

Non vorremmo pensare ad un intento ingiustificatamente discriminatorio per i movimenti del personale, docente e ATA, di una porzione del territorio meridionale, magari perché meno importante nelle priorità del Ministero dell’Istruzione, ma i fatti ci portano in

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