Crozza/Meloni agli evasori fiscali “Pronto so’ Giorgia, come la nato… c’hai un fisco che ti è alleato”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nei panni della Premier Giorgia Meloni convinta che ci voglia un approccio diverso con chi evade le tasse, un fisco amico: «Pronto so’ Giorgia come la Nato… c’hai una fisco che ti è alleato. Dimme caro. Sei sconosciuto al fisco da quarant’anni? Ma come mai? Avete litigato? Ah, perché una volta l’hai incontrato e lui ti ha chiesto brutalmente di pagare le tasse e così ti sei dato alla macchia! Ma nun te preoccupà… ora ci sono io tesoro e le Bentley, le Porsche, le Lamborghini che tieni nascoste in garage… usale! Faje pigjà aria! Tanto il bollo te lo paga il fisco amico! Ciao ciao. Pronto sono Giorgia se sei in difficoltà il fisco non ti sta a disturbà. Dimmi che c’hai tesoro? Te s’è rotto er posse? Da dieci anni?!? Ma non ti preoccupà… divertite… rilassate.»

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Fisco e privacy, alla ricerca dell’equilibrio tra diritti e lotta all’evasione

La recente riforma fiscale – realizzata nell’esercizio della delega legislativa conferita al Governo dalla l. n. 111 del 2023 e alla quale è stata data ampia attuazione attraverso la Legge di bilancio del 2024 – ci fa riflettere su un tema centrale per la democrazia: il rapporto tra efficienza delle politiche fiscali di lotta all’evasione, innovazione, rispetto dei diritti individuali[1].Si tratta di un tema delicatissimo per un Paese come il nostro che si caratterizza per l’elevato tasso di evasione ed elusione fiscale. Non è in dubbio che il contrasto di tali fenomeni sia indispensabile per realizzare la “promessa” dell’equità fiscale sancita dalla Costituzione e correlata al principio di progressività delle imposte. Sarebbe, tuttavia, semplicistico declinare il rapporto tra lotta all’evasione fiscale e privacy in termini di reciproca esclusione o, come talvolta è stato fatto, di antitesi. È un falso mito che il rispetto del diritto fondamentale della protezione dei dati ostacoli il raggiungimento degli obiettivi di politica fiscale.Indice degli argomenti
Perché il fisco e la privacy non si escludono a vicendaLa storia dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, soprattutto di alcuni dei più recenti, ci dimostra esattamente il contrario: esiste una integrazione profonda tra lotta all’evasione fiscale, anche con l’ausilio della tecnologia, e protezione dati, sia in termini di tutela per l’individuo (che non può essere costantemente monitorato in ogni sua azione), sia per quanto concerne l’efficienza degli accertamenti stessi che, se condotti su dati esatti, aggiornati e pertinenti, consentono di ottenere risultati potenzialmente inattaccabili[2].    La disciplina privacy non offre, infatti, solo garanzie individuali per la persona che subisce l’accertamento, ma vere e proprie regole di efficacia dell’azione amministrativa, tanto più necessarie in un contesto, quale quello attuale, di profonda innovazione destinato a esiti rilevanti con l’impiego, sempre più significativo, dell’AI che si “nutre” principalmente di dati[3].Politiche fiscali: gli interventi del Garante privacyNegli ultimi anni la politica fiscale è andata nella direzione di una profonda digitalizzazione, con l’uso di modelli e tecniche di analisi deterministica o probabilistica basati su machine learning e intelligenza artificiale. Questi sistemi si sono sempre più alimentati di informazioni provenienti da banche dati pubbliche interconnesse.Alla luce dei pericoli legati ad una massiva raccolta di dati, ad una intensa concentrazione di informazioni rinvenibili in banche dati interoperabili e ad una eccessiva profilazione dei contribuenti, le direttici essenziali dell’attività del Garante hanno riguardato principalmente: la proporzionalità della raccolta dei dati; la sicurezza di sistemi e dei flussi informativi al fine di scongiurare accessi o esfiltrazioni di terzi non autorizzati ad informazioni, talvolta estremamente sensibili, degli interessati; la congruità delle limitazioni dell’esercizio dei diritti degli interessati; l’esattezza e la qualità dei dati utilizzati dagli algoritmi e dai sistemi di intelligenza artificiale.Tema, quest’ultimo, particolarmente rilevante nel contribuire a limitare il numero di errori nell’analisi del rischio fiscale, tanto più significativo rispetto all’analisi condotta, sempre più spesso, con procedure automatizzate anche basate sulle più avanzate tecnologie informatiche come il machine learning e l’intelligenza artificiale[4].Algoritmi e rischi fiscaliRispetto alle attività di analisi algoritmica del rischio fiscale o agli strumenti di determinazione sintetica del reddito, il requisito di esattezza e aggiornamento dei dati prescritto dall’art. 5, p. 1, lett. d) del GDPR, è prodromico, infatti, all’efficacia dell’azione accertativa. Le liste selettive di contribuenti da verificare sono elaborate con l’analisi algoritmica, incrociata, di informazioni, pseudonimizzate, tratte da diverse banche dati e sottoposte a re-identificazione solo nella fase successiva, di verifica dello scostamento registrato dall’algoritmo. Chiara, quindi, l’esigenza di selezionare le fonti di analisi dell’algoritmo anche secondo criteri di attendibilità, pena un’inevitabile distorsione del risultato. Sono, dunque, necessari non tanto e non solo, genericamente, una maggior quantità di dati, ma dati migliori, esatti, pertinenti, aggiornati, per fornire all’amministrazione una base informativa adeguata su cui fondare le proprie attività di controllo.Ci soffermiamo su tre casi significativi.I sistemi automatizzati per tracciare i profili di rischio dei singoli contribuenti: il c.d. “risparmiometro”Nel 2019 il Garante si è occupato della questione concernente lo sviluppo da parte dell’Agenzia delle Entrate di sistemi automatizzati per tracciare i profili di rischio di evasione dei singoli contribuenti. La sperimentazione, supportata da metodologie statistiche, doveva servire a sviluppare un modello di analisi volto a individuare le incongruenze tra le somme a disposizione del contribuente, rilevate dall’archivio dei rapporti finanziari, e i redditi e le spese desumibili dall’anagrafe tributaria.In altre parole, con questo sistema l’Agenzia delle Entrate sarebbe stata in grado di verificare se il contribuente avesse speso più di quanto effettivamente guadagnato grazie a un controllo incrociato e automatizzato dei suoi dati personali. Se i redditi in entrata venivano, invece, eccessivamente accantonati, si supponeva l’esistenza di guadagni non dichiarati, facendo scattare la contestazione dell’Agenzia. In altre parole, se il contribuente avesse risparmiato più del solito, sulla base delle suddette informazioni raccolte e incrociate tra loro, sarebbe stato ritenuto “sospetto” dal c.d. “risparmiometro” e sarebbe stato avviato un accertamento [5].Il Garante ha, dunque, in quella occasione, sottolineato l’importanza di verificare la qualità dei dati utilizzati, le elaborazioni effettuate e di implementare le garanzie nei trattamenti automatizzati per ridurre prudenzialmente i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, correggendo potenziali errori o distorsioni per evitare un’errata rappresentazione della capacità contributiva del contribuente. Inoltre è stato sottolineato che la posizione di ciascun contribuente ‘selezionato’ dall’algoritmo avrebbe dovuto essere rivista da operatori qualificati, cioè con specifica formazione, delle Direzioni provinciali. Infine prima di essere convocato in contraddittorio, il contribuente avrebbe dovuto ricevere un’informativa completa, che spiegasse le conseguenze di un’eventuale mancata presentazione o di rifiuto a rispondere all’Agenzia.    Lotta all’evasione e profilazione tributariaIl secondo caso [6] da richiamare è il parere che il Garante ha rilasciato al MEF nel 2021 in merito al tema della profilazione tributaria finalizzata alla lotta all’evasione fiscale[7]. Attraverso l’ampliamento dell’efficacia di tale sistema sono state introdotte rilevanti limitazioni degli obblighi e dei i diritti di cui agli artt. 14, 15, 17, 19 e 21 del GDPR, in relazione ai trattamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio evasione (art. 1, commi 682 e 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Ad esempio, secondo lo schema di decreto, il contribuente non avrebbe potuto sapere di essere sottoposto a profilazione, né conoscere quali dati personali fossero stati trattati fino alla ricezione dell’invito a regolarizzare la propria posizione fiscale. In altre parole, sarebbe stata drasticamente limitata la possibilità per i cittadini di comprendere se e come l’Agenzia delle Entrate stesse trattando i loro dati personali, attraverso il tracciamento delle loro abitudini e profilando la loro persona.In sostanza, una netta de-responsabilizzazione dell’Agenzia con riferimento ai propri obblighi di trasparenza che, va ricordato, non solo rappresentano la base per la garanzia del diritto a difendersi da parte dei cittadini, ma costituiscono uno dei capisaldi per esercitare correttamente il diritto all’autodeterminazione informativa.In tal senso, il Garante aveva già fornito alcune indicazioni, in sede di interlocuzioni informali,  volte, in particolare, a garantire l’esercizio del diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, in considerazione del fatto che precluderne, o anche solo limitarne l’esercizio, avrebbe rischiato di ostacolare la rilevazione di errori nelle valutazioni prodromiche alle verifiche fiscali, determinando con ciò una falsa rappresentazione della capacità contributiva, nonché deviando e depotenziando l’efficacia dell’azione di contrasto dell’evasione fiscale.Il Garante ha, inoltre, rimarcato come in questo caso, tuttavia, le ipotizzate limitazioni all’esercizio dei diritti risultavano ultronee perché: non erano strettamente limitate ad accertamenti in corso, ma riguardavano anche i “potenziali” evasori; non sarebbero cessate al termine delle indagini condotte dall’amministrazione finanziaria; non era stato dimostrato come la restrizione al diritto di accesso avrebbe in concreto fatto emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.Inoltre, sono state suggerite specifiche misure per garantire agli interessati il diritto di accesso ai dati presenti nel dataset di controllo, anche se non destinatari di inviti o provvedimenti tributari entro i termini di prescrizione, trovando un punto di equilibrio tra il diritto dell’interessato ad accedere a informazioni rilevanti e la tutela del dataset tributario per combattere l’evasione fiscale. Il che si può realizzare contemplando, ad esempio, specifiche ipotesi nelle quali i contribuenti non possono accedere ai dataset, nonché appositi termini di differimento del diritto di accesso, in modo tale da circoscrivere il più possibile la limitazione del diritto.In aggiunta, è stato richiesto di garantire che il processo decisionale volto all’avvio dei controlli fiscali non risultasse fondato esclusivamente su trattamenti automatizzati, prevedendo espressamente l’intervento umano, precisando – in seguito ad un’adeguata valutazione delle conseguenze e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, riferibili anche alle limitazioni oggetto dello schema – se tale intervento fosse preliminare o meno all’inserimento dei dati nel dataset di controllo.Analisi dei rischi tramite machine learning e intelligenza artificialeNel 2022 l’Agenzia delle entrate ha manifestato l’intenzione di ricorrere a tecniche di machine learning, supervisionate e non, e a soluzioni di intelligenza artificiale per elaborare i dati dell’archivio dei rapporti finanziari e incrociarli con altre banche dati, con l’obiettivo di analizzare i rischi e i fenomeni evasivi/elusivi.L’uso del machine learning è stato autorizzato dal Garante[8] a condizione di offrire determinate garanzie a tutela degli interessati sulla base dei principi elaborati dai giudici amministrativi, dalle istituzioni europee e dal Consiglio d’Europa: in particolare, correttezza, non discriminazione, trasparenza, comprensibilità delle logiche degli algoritmi, robustezza e cybersicurezza, responsabilizzazione, limitazione del trattamento.Seguendo queste direttrici, tra le misure suggerite, spiccava la verifica in ordine all’individuazione delle banche dati utilizzate per creare il dataset usato per sviluppare i modelli di analisi, al fine di scongiurare l’opacità nella fase di sviluppo dell’algoritmo, che avrebbe potuto portare a errori e distorsioni nella rappresentazione della situazione del contribuente. Se i dati di addestramento dell’algoritmo sono inesatti, falsi, inattendibili, possono verificarsi errori di analisi e distorsioni, talvolta irreparabili. È, pertanto, necessario che i dataset siano accurati, costantemente aggiornati e prevedano un utilizzo ben circoscritto di dati particolarmente delicati (quali quelli dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR, con specifico riguardo a quelli sulla salute) onde evitare conseguenze che possano determinare gravi discriminazioni in capo a uno o più interessati, adottando misure adeguate a tutelare soggetti vulnerabili quali i minori i cui dati dovessero risultare presenti all’interno dei dataset.Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alle complicazioni dovute a un banale caso di omonimia che porti all’avviamento di un procedimento o, ancora, al contribuente che, per errore, si ritrovi in una black list e venga, pertanto, continuamente bersagliato da controlli e richieste di chiarimenti senza che vi sia una reale ragione. Si tratta di conseguenze immediate derivanti dall’utilizzo di dati inesatti, mentre altre non sono nemmeno visibili, o sono, comunque, difficilmente decifrabili, se non quando ormai è troppo tardi. Per tale motivo, la scelta e la cura dei data set sono – come ampiamente detto – un aspetto fondamentale a tutela degli individui da possibili discriminazioni.Fisco e privacy nella riforma fiscale (d.lgs. n. 13/2024)Sistematizzando queste esperienze, in sede di audizione dinanzi alla Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria, poco prima dell’avvio dell’esame della delega fiscale, il Garante aveva suggerito di inscrivere le riforme in un piano organico di digitalizzazione dell’attività fiscale, per circoscrivere con certezza l’ambito di circolazione legittima dei dati ed evitarne l’ipertrofia indiscriminata, razionalizzandone l’acquisizione (da limitare alle sole informazioni fiscalmente rilevanti), assicurando anche garanzie di sicurezza adeguate e stringenti presupposti, soggettivi e oggettivi, di accesso per evitare esfiltrazioni indebite dei dati.Le indicazioni del Garante sono state, complessivamente, seguite in sede di redazione della delega fiscale e, quindi, di esercizio delle relative deleghe legislative[9].Se, infatti, comprensibilmente, i criteri direttivi del d.lgs. n. 13/2024 individuano come obiettivi, anche per ridurre il tax gap, la piena utilizzazione dei dati nella disponibilità dell’Agenzia anche mediante interoperabilità (art. 2, comma 3), il potenziamento dell’analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale (art. 1),è comunque espressamente previsto il vincolo di conformità di tali attività alla disciplina di protezione dati (art. 2, comma 1, lett. a).Questo comporta, in primo luogo, una congrua selezione del patrimonio informativo, sulla base appunto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della finalità e della conservazione, sicurezza, trasparenza, di cui all’art. 5 GDPR.In secondo luogo, va registrata positivamente l’esclusione dal novero delle informazioni acquisibili dall’amministrazione quelle contenute nelle banche dati di polizia o degli uffici giudiziari, o consentendone l’uso da parte della Guardia di finanza, ma con le garanzie speciali previste, per questa particolare categoria di dati, dal relativo plesso normativo applicabile (d.lgs. n. 51 del 2018 di recepimento della cd. “direttiva” polizia). Semplificando, i dati giudiziari per l’analisi tramite machine learning e intelligenza artificiale potranno essere utilizzati nel rispetto delle garanzie rafforzate previste a livello europeo.Rispetto alla limitazione dell’esercizio dei diritti degli interessati, fondamentale l’esclusione, dal novero dei diritti suscettibili di limitazione, del diritto di rettifica, nella consapevolezza della sua utilità per la stessa esattezza delle informazioni trattate e, quindi, della corretta rappresentazione del rischio fiscale dell’interessato.Il nodo del web scraping ai fini dell’analisi del rischio fiscaleIndubbiamente il nodo più complesso da sciogliere in relazione alla riforma ha riguardato la possibilità di utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, di informazioni “pubblicamente disponibili” ai fini dell’analisi del rischio fiscale.In sede di parere (reso l’11 gennaio 2024) il Garante ha chiesto – e ottenuto – di espungere il riferimento a queste informazioni non meglio individuate, in quanto prive dei necessari requisiti di esattezza – non potendosi quindi ritenere affidabili, né aggiornati e pertanto suscettibili di violare il principio di qualità del dato – e raccolte per fini diversi da quelli per le quali esse vengono rese disponibili[10]. La norma, nella sua generalità, legittimava infatti ipotesi molto diverse tra loro, non tutte compatibili con la disciplina di protezione dati e con lo stesso Ai Act.Se, infatti, l’uso di fonti aperte qualificate (ad esempio la sezione “amministrazione trasparente” di molti siti di pp.aa.) non presenta particolari criticità in quanto riguarda informazioni complessivamente attendibili e previamente vagliate, in particolare da organi pubblici, maggiori perplessità suscita l’uso (che, appunto, la dizione normativa poteva comprendere) di dati “rastrellati” dal web. La norma sembrava, in altri termini, legittimare quel web scraping (il “socialometro”) cui, pure, la c.d. Nadef (Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) del 2022 accennava come possibile tecnica di analisi del rischio fiscale, in particolare per i casi di sotto-fatturazione delle partite Iva.Ciò che va scongiurato è la possibilità di fondare analisi di rischio fiscale propedeutiche a veri e propri accertamenti su dati del tutto inattendibili. Se addestrato su dati anche soltanto parzialmente inesatti, infatti, l’algoritmo restituirà risultati errati in proporzione geometrica, con bias che dalla base informativa si propagano lungo tutto l’arco della decisione algoritmica. Rischierebbe, insomma, di emergere non il sommerso ma il falso, con effetti distorsivi (in proporzione geometrica) sulla corretta rappresentazione della capacità fiscale dei contribuenti.Web scraping, cosa dicono Gdpr e Ai ActNon a caso, il requisito di qualità dei dati è richiesto, oltre che dal GDPR (art. 5, p. 1, lett. d), anche dall’Ai Act, nella consapevolezza dell’importanza di allenare gli algoritmi (soprattutto se utilizzati a fini accertativi) su informazioni attendibili, complete, sufficientemente rappresentative (Cons. 38, 44, artt. 10, 13). L’utilizzo dei dati acquisiti dal web dovrebbe essere reso possibile soltanto dopo una loro adeguata verifica di attendibilità e garantendo l’esercizio dei diritti (alla spiegazione della decisione algoritmica, alla sua contestazione e a ottenere l’intervento umano) sanciti dall’art. 22 GDPR rispetto al processo decisionale automatizzato. Tali previsioni si conformerebbero, oltretutto, ai principi di “legalità algoritmica”: conoscibilità dello strumento informatico utilizzato, comprensibilità del modulo decisorio, non esclusività della decisione automatizzata.Per evitare di incorrere nella violazione del principio di proporzionalità, l’acquisizione dei dati dal web dovrebbe avvenire in maniera mirata, per corroborare con riscontri estrinseci l’anomalia desunta, sulla base di fonti informative qualificate, da uno scostamento significativo tra capacità patrimoniale dichiarata e tenore di vita. I social contengono, oggi, intere biografie: non può pensarsi di rastrellarli integralmente per tutta la popolazione italiana con una sorta di pesca a strascico, ma semmai di acquisire alcuni, selezionati contenuti ove emerga l’esigenza di un riscontro sull’effettivo tenore di vita (o, meglio, sul tenore di vita sommerso che si auspica possa emergere dai social). Tali accorgimenti, lungi dal depotenziare l’efficacia dell’azione di contrasto dell’evasione, potrebbero invece promuoverla, correggendo potenziali errori o distorsioni nel processo decisionale automatizzato. Ma soprattutto, queste cautele potrebbero conferire alle politiche fiscali, anche nella percezione dei cittadini, quella più forte legittimazione che una combinazione equa di tecnologia e “fattore umano” può assicurare all’azione amministrativa, perché si avvalga dell’innovazione senza, tuttavia, indebolire le garanzie individuali.Accertamento fiscale e Ai ActUna disciplina efficace dell’intelligenza artificiale in ambito tributario dovrà trovare un equilibrio adeguato tra le esigenze pubbliche di contrasto ai fenomeni evasivi/elusivi e la tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti, inclusi il diritto alla protezione dei dati personali, al contraddittorio e al giusto procedimento.È emerso che non bisogna inevitabilmente compromettere la protezione dei dati personali per combattere l’evasione/elusione fiscale. Al contrario, se l’azione amministrativa opera in combinato con i principi di protezione dei dati personali, risulterà non solo rispettosa dei diritti del contribuente, ma anche più efficace.In questo contesto, l’Ai Act lascia sorprendentemente un vuoto in termini di tutela specifica per i cittadini europei. Infatti, l’Ai Act non proibisce né classifica come “ad alto rischio” l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per scopi di giustizia tributaria predittiva o per la determinazione dell’affidabilità fiscale di un individuo, né per la stima del rischio di commissione di illeciti tributari. Analizzando il punto 6 dell’Allegato III del Regolamento, si potrebbe ritenere che l’uso di questi sistemi rientri tra quelli “ad alto rischio”, in quanto assimilabili a “sistemi di i.a. destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto, come poligrafi e strumenti analoghi”. Tuttavia, il considerando n. 59 dell’Ai Act specifica diversamente che: «I sistemi di IA specificamente destinati a essere utilizzati per procedimenti amministrativi dalle autorità fiscali e doganali, come pure dalle unità di informazione finanziaria che svolgono compiti amministrativi di analisi delle informazioni conformemente al diritto dell’Unione in materia di antiriciclaggio, non dovrebbero essere classificati come sistemi di i.a. ad alto rischio utilizzati dalle autorità di contrasto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati».In altre parole, mentre l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per attività di cd. law enforcement è accompagnato da importanti tutele, queste non si applicano al settore fiscale, poiché detti sistemi utilizzati in questo contesto non sono considerati “ad alto rischio”. Di conseguenza, nell’ambito fiscale non troveranno applicazione, ad esempio, le garanzie relative all’addestramento, il test e la convalida dei sistemi di intelligenza artificiale per prevenire inesattezze, lacune, errori e bias, evitando così il ripetersi di effetti discriminatori o distorsivi, particolarmente problematici in questo contesto perché capaci di determinare false rappresentazioni della capacità contributiva del cittadino.Ancora, ai sensi dell’Ai Act, non sarà obbligatorio garantire una supervisione umana sul funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito fiscale, legittimando così l’adozione di decisioni interamente automatiche senza l’intervento di addetti competenti ed esperti dei rischi e dei limiti intrinseci di queste tecnologie. Il Garante conserva pertanto, in un siffatto contesto, un ruolo cruciale di vigilanza, considerando che, a fronte dell’assenza nell’Ai Act di norme specifiche sull’attività fiscale, i trattamenti di dati personali in quest’ambito, svolti con il ricorso all’intelligenza artificiale, sono interamente soggetti alla disciplina di protezione dati (e al conseguente controllo dell’Autorità), con le garanzie che essa prevede, per il singolo e per la correttezza dell’azione amministrativa al tempo stesso.__Note[1] Cfr. sul tema: F. Farri, Digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2020, n. 5, 115 ss.; G. Pitruzzella, Dati fiscali e diritti fondamentali, in Dir. prat. trib. int., 2022, n. 2, 666; G. Consolo, Sul trattamento dei dati personali nell’ambito delle nuove procedure automatizzate per il contrato all’evasione fiscale, in A. Contrino, E. Marello, La digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria tra contrasto all’evasione e tutela dei diritti del contribuente, vol. II, Milano, 2023, 179 ss.[2] Cfr. G. Palumbo, Fisco e privacy. Il difficile equilibrio tra lotta all’evasione e tutela dei dati personali, Pisa, 2021.[3] Su i.a. e fisco cfr. R. Cordeiro Guerra, L’intelligenza artificiale nel prisma del diritto tributario, in Dir. prat. trib., 2020, n. 3, 921; S. Dorigo, L’intelligenza artificiale e i suoi usi pratici nel diritto tributario: Amministrazione finanziaria e giudici, in R. Cordeiro Guerra, S. Dorigo, Fiscalità dell’economia digitale, Pisa, 2022, 199 ss.; C. Francioso, Intelligenza artificiale nell’istruttoria e nuove esigenze di tutela, in Rass. trib., 2023, n. 1, 47 ss.; F. Paparella, Procedimento tributario, algoritmi e intelligenza artificiale: potenzialità e rischi della rivoluzione digitale, in A. Contrino, E. Marello, La digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria tra contrasto all’evasione e tutela dei diritti del contribuente, vol. II, Milano, 2023, 3 ss.[4] In informatica si usa l’espressione garbage in – garbage out (cioè, letteralmente, “spazzatura dentro, spazzatura fuori”), a sottolineare che se i sistemi di intelligenza artificiale sono allenati con dati non esatti o in generale di scarsa qualità (garbage in) l’algoritmo che li elabora produrrà, a sua volta, risultati errati (garbage out); cfr. G. D’Acquisto, Qualità dei dati e intelligenza artificiale: intelligenza dai dati e intelligenza dei dati, in F. Pizzetti, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 285.[5] Parere sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Analisi del rischio di evasione. Estensione all’anno 2014-2015 della sperimentazione della procedura di selezione basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari” – 14 marzo 2019, n. 58 del 14 marzo 2019, doc. web n. 9106329.[6] Sulla profilazione in ambito tributario, cfr. M. Pontillo, Algoritmi fiscali tra efficienza e discriminazione, in Riv. trim. dir. trib., 2023, n. 3, 649 ss.; D. Conte, Digitalizzazione, Data protection e tecniche di profilazione nell’attività di accertamento tributario: quali diritti per i contribuenti?, in La digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria tra contrasto all’evasione e tutela dei diritti del contribuente, cit., 133 ss.[7] Parere sullo schema di decreto attuativo dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, n. 453 del 22 dicembre 2021, doc. web n. 9738520.[8] Cfr. parere reso dal Garante sulla valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa al trattamento posto in essere nell’ambito dell’analisi dei rischi e dei fenomeni evasivi/elusivi tramite l’utilizzo dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari e l’incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l’agenzia (cfr. provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022 – doc. web n. 9808839).[9] Sulla riforma fiscale del 2024, cfr. M.G. Ortoleva, L’intelligenza artificiale nell’analisi del rischio fiscale tra auspicata efficienza e tutela dei diritti dei contribuenti, in Dir. prat. trib. inter., 2024, n. 4, 1136 ss.[10] Cfr. Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale doc. web n. 9978230: “alcune disposizioni andrebbero modificate per assicurare maggiore garanzie nei trattamenti di dati personali previsti ed altre potrebbero essere ulteriormente perfezionate, segnatamente al fine di fugare possibili dubbi interpretativi. In tale prospettiva, sotto il primo profilo, all’articolo 2, comma 3, andrebbero espunte le informazioni “pubblicamente disponibili” dal novero di quelle suscettibili di utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante interconnessione con altre, in quanto prive dei necessari requisiti di affidabilità e raccolte per finalità diverse da quelle sottese al trattamento considerato”. Tra le altre condizioni, si è richiesto di “1) sopprimere, al comma 3 dell’articolo 2, le seguenti parole: “ovvero pubblicamente disponibili””. In effetti, nell’art. 2 del d.lgs. n. 13/2024 risulta ancora il riferimento ai dati personali “pubblicamente disponibili”, ma soltanto nel comma 1 concernente le definizioni; nel comma 3 tale riferimento non c’è. Essendo un riferimento contenuto soltanto nelle definizioni, ma poi espunto al comma 3, sembra privo di risvolti applicativi.

Ragazzi, soli, mai!

Ragazzi,  soli,  mai!

di Antonietta Cataldi

Madre: Smettila di commiserarti!  Ti comporti come se tutto ciò che ti è capitato fossero disgrazie e tu non avessi alcuna responsabilità.

Figlio: No, Mamma!  Il fatto è che, da ogni parte, viene scaricata su di me ogni colpa, come se fossi stato io a compiere tutte le scelte, sin da quando ero piccolo.

M.:  Cosa intendi dire?  Chi ti ha costretto a fare quel che non volevi?

F.:  Nessuno, ma io ero davvero in grado di capire quello che volevo?  A undici anni, appena uscito dalle elementari, quando ho formulato l’idea di entrare in seminario, ero in grado di capire cosa significasse questa scelta?

M.:  Ti dirò la verità, tuo padre e io non ci siamo posti il problema, forse perché, a quel tempo, avere un prete in famiglia era un titolo di merito, forse perché alcuni genitori sceglievano questa strada per i figli che non erano in grado di mantenere agli studi.  In ogni caso, non era una scelta definitiva, era un percorso che si poteva interrompere.

F.:  Voi avete guardato al futuro lontano senza considerare quello prossimo.  Vi siete chiesti quale sarebbe stata la mia vita in una realtà monca, soltanto maschile, con scarsi contatti con l’esterno?  A quell’età, non ero in grado di pormi questo problema.  Il mio mondo era popolato da ragazzetti come me, che amavano giocare a calcetto.  Ma la preadolescenza era vicina, con la sessualità che avrebbe presto imposto un cambiamento di prospettiva e, in quel momento, io mi sarei trovato chiuso in un mondo senza la presenza femminile.  Mi sarebbero state negate tutte le curiosità, le emozioni, anche le difficoltà, le frustrazioni nel rapporto con l’altro sesso.  La mia vita sarebbe stata priva di quella molteplicità di stati d’animo che l’attrazione, l’infatuazione, l’innamoramento comportano.  Pensi che una simile amputazione possa avvenire senza conseguenze?

M.:  Figlio mio, pensavo che si potessero generare forme di trasgressione come la lettura di giornalini scandalistici che quasi costò a tuo zio l’espulsione dal collegio.

F.:  No, Mamma, le conseguenze di quella deprivazione erano molto, molto più gravi.  Non selezionare i ricordi.  Pensa a ciò che ti raccontò tuo marito, che pure era già al ginnasio all’epoca dei fatti: tra i ragazzi c’era l’abitudine di accarezzare quelli con i glutei più rotondi!

M.:  E’ vero, ma poi tuo padre ha avuto una vita sessuale normale e io ne sono testimone.

F.:  Forse perché, dopo due anni, minacciò di scappare dal collegio se non lo avessero fatto uscire e, comunque, portò a lungo i segni di quelle esperienze.

M.:  In concreto, secondo te, cosa avremmo dovuto fare?

F.:  Quello che tu stessa mi hai detto che fece tuo padre con te.  Mi hai raccontato due episodi. Il primo è di quando eri ancora alle elementari e la suora che ti dava lezioni di pianoforte gli comunicò che intendevi farti suora.  Lei ti regalò un libro su Santa Chiara e lui non proferì parola, né in quel momento né in seguito.

M.:  Era un uomo saggio, capiva bene che la mia giovane età impediva che si potesse dare un valore permanente a quella mia supposta aspirazione.  In effetti, ero semplicemente attratta dalla veste monacale e dal mistero che sentivo aleggiare nella vita del convento.

F.:  E quando, a quindici anni, gli comunicasti che volevi fare l’attrice?  

M.:  Ancora una volta, mio padre fu abilissimo: mi disse che non sarebbe stato un problema ma che prima dovevo finire la scuola.

F.:  Lo vedi?  Non ti presentò difficoltà ma prese tempo per dare a te stessa il modo di maturare una decisione, tant’è che, dopo la maturità, eri proiettata verso altri obiettivi.  Perché non faceste così con me, consigliandomi di proseguire la scuola pubblica per entrare poi in un seminario maggiore?  A diciotto anni sarei stato molto più consapevole, avrei saputo agire e reagire adeguatamente nelle varie situazioni.  Avrei saputo respingere gesti mai immaginati e rifiutare approcci non desiderati, perché avrei capito e riconosciuto la differenza rispetto alle tenerezze e alle effusioni che avrebbero popolato i miei sogni e regalato magia alla mia realtà.  Avrei capito che i compagni di seminario non erano comparabili con le amiche di scuola.  Invece l’impossibilità del confronto ha finito col rendere accettabili comportamenti di coetanei e superiori che mai lo sarebbero stati in condizioni normali.  Io non sono gay, Mamma!

M.:  Sono stata miope e superficiale, figlio mio: mi dispiace non avere colto in tempo le implicazioni della tua situazione e tratto le conseguenze.  Non mi ero resa conto del motivo per cui addossavi a me e a tuo padre parte della responsabilità per la tua condizione e non avevo decifrato il dolore e il disagio che ti porti dentro.  Solo ora immagino la riluttanza a cedere a desideri che non erano i tuoi, ad abituarti a sollecitazioni non richieste e che, anche per chi le forniva, erano soltanto un ripiego, un surrogato, come il caffè di cicoria che si beveva durante la guerra, come l’omosessualità in carcere.  Se soltanto ci avessi pensato per tempo!  Sento parlare di una potente lobby gay in Vaticano e mi rattrista pensare che tu, per un’unica ragione, il fatto di essere in procinto di diventare prete, possa essere inquadrato tra i colpevoli mentre sei una vittima.  Perché intendiamoci: se si è omosessuali, il problema è costituito dalla mancata astinenza, ma se non lo si è, a questo si aggiunge anche l’aver agito controvoglia o l’avere addirittura semplicemente subito.

F.:  Sono vittima ma anche colpevole per non avere avuto il coraggio di ribellarmi, fin dall’inizio.

M.:  Ma se tu stesso hai detto che non conoscevi altra realtà!  A quell’età, poi, quando non si è ancora definita la propria identità, non si capisce nemmeno bene cosa si vuole e cosa non si vuole e, in ogni caso, non si può rifiutare ciò che non si riconosce, a parte il fatto che ti devi essere trovato in una condizione di impotenza se non addirittura di sudditanza.  Da quando ho percepito il tuo problema, mi sono impegnata a studiare …

F.:  Ecco, lo sapevo, tu trasformi sempre tutto in una occasione di studio, quasi che così si risolvano le questioni.

M.:  E’ vero, figlio mio, che non si risolvono ma conoscere il passato ci offre spunti per decifrare il presente e per individuare spiragli che indichino possibili vie d’uscita, perché – credimi – la storia dell’umanità ha delle costanti che ci possono sorprendere.  Pensi forse che il ricevere attenzioni sessuali indesiderate o, peggio, subire atti omosessuali sia una particolarità del nostro tempo?  La costante è che gli esseri umani riescono ad abituarsi quasi a tutto, specie quando le regole sono dettate, se non da dominatori, dalle convenzioni o dalle tradizioni.  Credi davvero che tutti i giovani gradissero il ruolo passivo che, nelle società tribali, toccava loro nella relazione, anche sessuale, con cui si concretizzava parte del rito di iniziazione che segnava il passaggio all’età adulta, quando era ammesso solo il ruolo attivo, quello che caratterizza il rapporto con la donna?

F.:  Certo che no e sicuramente non lo gradivano tutti i ragazzi tra i dodici e i quattordici-quindici anni che, ad Atene, si ritrovavano soggetti passivi, pur “all’interno di un legame affettivo duraturo”.  Ne sono testimonianza “le affermazioni di autori come Platone, Senofonte e lo pseudo Luciano, quando parlano del disgusto dei giovani amati, dell’umiliazione e del rancore che essi provavano verso gli amanti dopo il rapporto”[1].

M.:  Vedo che hai letto il saggio di Cantarella. 

F.:  Illuminante.  Così ho capito il perché di quei rapporti che alcuni semplicemente accettavano mentre altri, come Aristotele, rimpiangevano: “il ricordo del piacere provato provoca il desiderio di rinnovare il congiungimento che vi si accompagnava”. Non c’era possibilità di scelta, secondo le proprie inclinazioni; erano una “necessità sociale”[2] legata al fatto che, al centro dell’organizzazione della comunità non c’era il rapporto uomo-donna ma il rapporto tra uomini. Cantarella spiega: “il rapporto eterosessuale dava la vita fisica; la funzione di dare vita nel gruppo al maschio adulto, la funzione di creare l’uomo come individuo sociale spettava invece al rapporto omosessuale, che come sappiamo si stabiliva a questo scopo, quasi istituzionalmente, tra un adulto e un ragazzo. Ma questo rapporto doveva durare solo per un periodo di tempo ben delimitato.  Una volta raggiunta la maturità, infatti, il ragazzo doveva abbandonare il ruolo passivo (sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista sessuale) e assumere un ruolo duplicemente attivo: quello eterosessuale del marito, e quello omosessuale dell’amante, educatore di un ragazzo amato»”[3].

M.:  Vedi, figlio mio, che c’è una ragione per tutto?  E’ perché c’era un tempo per tutto, anche per “assumere il ruolo virile con una donna, nel matrimonio”.  A questo proposito, c’è una indicazione molto significativa nell’Iliade, quando Teti si rivolge al figlio, disperato per la morte di Patroclo: “Accanto ad Achille sedette l’augusta sua madre, / lo carezzò con la mano e chiamandolo a nome gli disse: / «Figlio mio, fino a quando gemendo e soffrendo dolori / ti roderai il cuore, del tutto oblioso del cibo, / del letto?  Eppure è bello congiungersi con una donna / in amore»”[4].  E’ l’immagine di una madre affettuosa che esorta il figlio a superare quello stadio, ad andare oltre il “cameratismo di guerrieri” e “a compiere finalmente il suo dovere sociale”[5].

F.:  A me il discorso di Teti sembra quello tipico del genitore che si cura meno dei problemi psicologici che dei problemi sociali.

M.:  Sento un tono di rimprovero nella tua voce.

F.:  Te ne meravigli?  E’ vero che Teti sta agendo su ordine di Giove, adirato per lo scempio che, da nove giorni, Achille sta facendo del corpo di Ettore, colpevole di avere ucciso Patroclo.  E’ vero altresì che è difficile il compito di convincere il figlio, caratterizzato dall’«ira funesta», a consegnare la salma a Priamo per la sepoltura.  E’ pur vero, tuttavia, che, nel suo discorso, Teti non sembra tenere in alcun conto l’intensità del rapporto che legava i due amici.  Noi sappiamo, infatti, che Achille, sperando di essere il solo tra i due a morire a Troia, confidava di poter assegnare a Patroclo il ruolo di tutore del proprio figlio.  E sappiamo anche quanto premuroso Patroclo fosse stato con Briseide quando era stata condotta schiava di guerra.  A lui, cadavere, la donna rivolge il proprio lamento, quasi possa sentirla: “tu no, non volevi / ch’io piangessi, ma sempre dicevi che resa m’avresti / d’Achille divino la sposa legittima e, a Ftia sulle navi / condotta, il banchetto nuziale tra i Mirmidoni avresti imbandito. / Perciò senza fine io ti piango morto, dolcissimo sempre!”[6].  A me sembra altissima la statura umana di questo eroe ucciso: non mi meraviglia che abbia suscitato tanto amore e non mi importa se il legame con Achille avesse o no una componente sessuale.  Era amore e tanto mi basta. Per me il problema sorge quando l’amore non c’è o non è reciproco. 

M.:  Capisco quello che intendi dire: i genitori, nel valutare la condizione dei propri figli, usano parametri che prescindono dal loro benessere presente e futuro.  Ad esempio, non tengono in conto se abbiano o no conosciuto una realtà prima di allontanarsene.  Forse hai ragione.  Il problema è che spesso è così difficile conoscervi!  Tu, per esempio, sei sicuro di esserti sforzato di farmi comprendere il tuo disagio, quando ha cominciato a prendere corpo?

F.:  Ecco, lo sapevo che, ancora una volta, la colpa era mia!  Proprio tu mi parli così, tu che hai sempre sostenuto che ti bastasse uno sguardo per capire se qualcosa non andava! Ma non mi vedevi, in quei brevi periodi che trascorrevo a casa?  Non ti rendevi conto di quanto poco sereno fossi? Sembra quasi che tu non mi abbia guardato come persona ma come un esserino da gestire nel modo migliore possibile, quello che potesse darti la massima tranquillità.  E dove maggiore tranquillità che in un seminario?

M.:  Dimentichi che sei stato tu a chiederlo?

F.:  No, ma tu e Papà siete stati pronti ad assecondarmi, come se la mia fosse la migliore delle scelte possibili, come una buona sorte.  Non mi avete posto nessun problema, non mi avete presentato nessuna difficoltà.  Non vi siete chiesti e non mi avete chiesto se ci fosse un qualcosa che mi sarebbe potuto mancare.

M.:  Tu avresti saputo rispondere?

F.:  Non credo, ma sarei stato costretto a riflettere.  Invece così mi sono trovato in un ambiente sconosciuto, al quale mi sono semplicemente dovuto adattare accettando relazioni che non avevo mai nemmeno immaginato.  Mentre rispondeva pienamente alle mie aspettative la realtà educativa, sono stati per me sorprendenti alcuni rapporti affettivi che ho via via individuato e che erano talvolta connotati da una fisicità che mi appariva morbosa e comunque sgradita.  Era come se invano fossero trascorsi millenni da quando, nella Grecia precittadina, “i ragazzi apprendevano le virtù che avrebbero fatto di loro degli adulti durante il periodo di segregazione, vivendo in compagnia di un uomo, al tempo stesso educatore e amante”, mentre a Sparta “i ragazzi, a dodici anni, erano affidati a degli amanti, scelti tra i migliori uomini in età adulta, e da questi imparavano a essere dei veri spartiati”[7].

M.:  Ma quanti di questi casi hai trovato in tutti questi anni?

F.:  Mamma, cosa dici?  Fai una questione di numeri? 

M.:  No, figlio mio, volevo solo dire che in ogni contesto ci sono le eccezioni, le famose “mele marce”, ma questo non consente di generalizzare; come dice il proverbio, di “buttare il bambino con l’acqua sporca”.  Nella vita mi è capitato di avere a che fare con un sacerdote che stimavo, al quale mi rivolgevo per le messe ai defunti, e che poi ha dato scandalo, sorpreso a compiere atti sessuali con un ragazzino.  Una storia squallida, che però non mi ha indotto a colpevolizzare tutto il clero.  Mi rendo conto di quanto sia difficile la rinunzia alla sessualità e come questa, in un contesto in cui non sia possibile la sua libera espressione, possa trovare vie improprie.  Mi viene in mente ciò che disse Gesù a conclusione di una discussione sul matrimonio e sul fatto che non convenisse sposarsi se non si poteva ripudiare la propria moglie: “vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli”[8].  Ora, un conto è “la teorizzazione della continenza come valore morale”, un altro è la pratica “dell’astinenza come stato di vita più alto e più vicino al Signore, come strumento per la conquista del premio nella vita eterna”[9].   Non è facile accettare l’idea della “superiorità del celibato volontario”[10], rifiutare la sessualità e rendersi eunuchi, specie per alcuni.  Ora ti dico una cosa che spero non ti scandalizzi.  E’ un pensiero rimasto confuso finché non ho letto questo passo di Mancuso: “Riferendosi all’espressione «il discepolo che egli amava», presente sei volte nel Vangelo di Giovanni, alcuni hanno ipotizzato una tendenza omosessuale di Gesù.  La realtà è che questa figura un po’ enigmatica del discepolo preferito è completamente assente nei Sinottici, ricorre solo nel Quarto vangelo e solo nella seconda parte, forse come proiezione del suo autore, e non ha nulla a che fare con la vita di Gesù quale emerge da tutte le altre fonti, ben più affidabili dal punto di vista storico.  Se quindi si vuole ritrovare nel «discepolo che egli amava» un segnale di tendenza omosessuale, essa riguarda non Gesù ma l’autore del Quarto vangelo”[11].  Non avevo mai pensato che Gesù fosse omosessuale semplicemente perché, in quanto Dio venuto in terra come “Figlio dell’Uomo”, cioè figlio dell’Essere Umano, nella mia mente non poteva avere altro ruolo che quello di fratello dell’umanità intera.  Avevo sempre pensato che l’espressione di Giovanni potesse essere una vanteria, come quella dei bambini quando sostengono “la mamma vuole più bene a me”.  In alternativa, l’espressione mi sembrava interpretabile come “il discepolo che lo amava”, lo amava più di tutti e pertanto era da lui ricambiato con la massima intensità.  L’ipotesi riportata da Mancuso mi ha fatto molto riflettere: se davvero Giovanni fosse stato gay, sarebbe stato bellissimo, perché vorrebbe dire che Gesù davvero lo amava particolarmente perché era il più fragile, quello che faceva più fatica a stargli accanto, a “rendersi eunuco per il regno dei cieli”.

F.:  Mamma, davvero non c’è limite alle tue elucubrazioni!  Però devo ammettere che la tua ipotesi mi intriga.  Amare qualcuno e stargli accanto sapendo bene di dover respingere qualunque impulso, di doversi negare qualunque aspettativa, è terribile: vuol dire amare fino al sacrificio.  Ora rivedo la mia esperienza con altri occhi ma non cambia la mia convinzione che il seminario minore sia un errore.

M.:  Ma, figlio mio, io ho sempre pensato che il seminario fosse, dopo la famiglia e forse più ancora che la famiglia, il luogo più protetto al mondo!

F.:  E non hai pensato che una realtà mutilata come quella potesse generare storture e potesse impedire a ciascuno di trovare la propria identità, anche sessuale? Tu non hai idea di come sia triste assistere alle manovre di preadolescenti che cercano di trovare uno sbocco alle loro pulsioni!

M.:  Vuoi forse dire che le cose andavano meglio nella Grecia dell’età classica, quando era previsto che il figlio, per il passaggio all’età adulta, venisse affidato a un adulto di valore, che avesse le qualità per fare di lui un degno esponente della propria comunità e che con lui avesse un rapporto esclusivo, anche di tipo sessuale? Andavano meglio quando i genitori, che non ponevano in discussione le convenzioni, si limitavano a proteggere i propri figli dai corteggiatori inadeguati facendoli, come  ad Atene,  “controllare dai pedagoghi”[12]?

F.:  Non dico che era meglio; dico che, già allora, c’erano leggi a protezione dei ragazzi, tese a evitare ai giovanissimi “le possibilità di frequentazioni e di incontri pericolosi” col rischio di diventare prede di avventurieri.  Per questo “era considerato infame intrattenere qualunque rapporto” con i minori di dodici anni ed era corposo l’elenco degli amanti di “cattiva qualità” cui era proibito frequentare il locale ginnasio: tra questi gli schiavi, i liberti, i prostituti, i commercianti, gli ubriachi e i pazzi[13].  Alcune cose, a mio giudizio, col tempo sono cambiate ma non tutte con effetti positivi.  Per esempio, “l’uomo romano era condannato alla virilità”[14].  Per questo, “a differenza dei greci, i romani non ritenevano che, per i ragazzi, essere soggetti passivi di un rapporto omosessuale fosse educativo. […] Sessualmente […] erano uomini, anche se solo in potenza: e come tali non dovevano mai essere sottomessi”. D’altra parte, mancando la “funzione pedagogica del rapporto, […] fondamentale in Grecia”, veniva meno ciò che dava una motivazione nobile al compito assegnato all’adulto, che pur godeva di una posizione di predominio.  Di conseguenza, nel mondo latino, dove “l’adolescenza era breve” tanto che, “a quattordici anni, un ragazzo era già considerato un adulto […] e poteva prendere moglie”[15], “con il giovinetto amato […] si viveva una vera storia d’amore: destinata peraltro a finire […] nel momento in cui l’amante compiva l’atto che per i romani altro non era, di regola, che un dovere sociale, e che segnava l’inizio di una nuova era della vita: il matrimonio”[16].  Questo scatenava i pappagalli stradali, le cui iniziative potevano diventare veri e propri “attentati all’onore” dei “ragazzi di nascita libera”.  I “giovani ingenui”, che non potevano uscire da soli, erano protetti dal pretore con la punizione di “chi sottraeva loro la scorta” giacché, “senza scorta, essi si presentavano, a chi li incontrava, come persone di facili costumi”[17].

M.:  In conclusione, vuoi dire che c’erano più tutele di oggi?  Di nessun rilievo è dunque il fatto che “quel che era riprovato era solo il fatto di amare un giovane libero e cittadino romano”, mentre restava escluso lo schiavo che “non apparteneva, come soggetto, al mondo della città” e che poteva dunque essere sodomizzato senza problemi giacché “subire il padrone era parte integrante del dovere di servirlo”[18]?

F.:  Questo è un altro discorso, Mamma.  Voglio semplicemente dire che, se certe cose accadono oggi, non si può liquidare la faccenda dando la colpa al fato.  A me sembra che le famiglie non si assumano appieno le proprie responsabilità, scaricandole sulla scuola o, più genericamente, sulla società.  Penso a quanto si è impoverito il novero delle doti richieste a un compagno di scuola per essere considerato degno di essere frequentato: basta che sia “di buona famiglia” e prenda bei voti.    Poco importa se manca di sensibilità ed è anche magari un po’ bullo; se ti capisce; se ha piacere di stare con te o lo fa solo per convenienza; soprattutto, se tu hai piacere di stare con lui.

M.:  Figlio mio, non hai idea di quanto sia difficile essere genitore.  Mio padre diceva sempre: “io faccio quello che posso; il resto, come Dio vuole”.  Io non so se ho fatto tutto quello che potevo.  Probabilmente no.  Certo mi sono posta il problema dell’identità sessuale ma non ho mai immaginato che potesse essere messa a repentaglio in un seminario.  Ho letto tanto, cominciando naturalmente con Platone e quella bellissima immagine che spesso viene citata solo per metà: “Tanto tempo fa la nostra forma non era come adesso, ma diversa. Per cominciare, i generi umani erano tre, non come oggi, due: maschio e femmina.  Allora se ne aggiungeva un terzo, partecipe d’entrambi i sessi. […] L’uomodonna esisteva come sesso a parte, allora”.  Mi è sembrata rivoluzionaria questa “lezione preliminare sulla fibra umana” perché supera la concezione binaria per cui, sin dalle origini, o si è maschi o si è femmine. Questi esseri sferici “erano mostri d’aggressività e di resistenza.  Pieni d’orgoglio assalirono le divinità. […] Zeus ebbe un lampo di genio. Disse: «[…] li spacco tutti in due, ad uno ad uno, così le loro forze caleranno».  […] Ora, dopo il dimezzamento della figura umana, ogni parte rimpiangeva quel suo doppio”. Qui finisce la parte più citata della storia.  La più interessante è, a mio giudizio, il seguito, in cui Platone fa una casistica di ciò che poteva accadere a ciascuno nella ricerca della metà mancante.

F.:  Lo so, ho studiato il Simposio: “Esistono uomini risultato della spaccatura di quel vivo nodo che, allora, si chiamava uomodonna: sono amatori della donna, questi, e la risma degli adulteri, quasi tutta, alligna qui; ed ecco anche le donne appassionate d’uomo, specialmente adultere, tutte dallo stesso ceppo”.  Questo è l’effetto   del ricongiungimento delle due parti del terzo sesso.  Nessun problema per gli altri due. Infatti, “donna nata da spaccatura di donna, non fa tanto caso all’uomo, quanto si orienta sulle altre donne: da qui le donne che vanno con le donne.  Chi è taglio di maschio, bracca il maschio”.

M.:  E contempla i vari stadi e le varie possibilità di interazione anche sessuale tra due metà con “radici maschili”, concludendo: “Qualcuno dice che sono scandalosi: è una calunnia.  Non compiono quell’atto per istinto osceno: anzi, è tutto cuore, fibra maschia, d’uomo vero, è l’attrazione, in loro, per natura affine. Documento sicuro di questo: solo questi, fattisi maturi, riescono uomini versati in politica”[19].  Io penso che dovrebbero leggere questo passo tutti coloro che nascono “taglio di maschio” e soprattutto coloro che li avversano, li denigrano, li dileggiano, li giudicano anormali. 

F.:  Io lascerei da parte il riferimento alla politica, visto il basso livello di considerazione di cui gode al giorno d’oggi.  Piuttosto confronterei il discorso di Platone con le informazioni che, da medico, già venticinque anni fa, ha offerto la monaca benedettina e teologa Teresa Forcades quando, parlando di gender, ha spiegato che esistono almeno tre dimensioni del sesso biologico: “Sul piano cromosomico (genetico) tutti sappiamo che esistono xx(femmina) e xy (maschio) e molti sono convinti che vi siano soltanto queste due possibilità, ma non è così. […] Oltre a xx e xy, che tutti conosciamo, esiste infatti anche xxy: in medicina si chiama «sindrome di Klinefelter».  Questa composizione genetica riguarda una persona ogni mille.  C’è poi anche un’altra possibilità: x0 («sindrome di Turner»). Questi due sessi genetici che ho nominato cosa sono: femmine o maschi?”[20]. Pensa a quanto è divenuto attuale questo discorso durante le ultime Olimpiadi …..

M.: …con osservazioni e commenti che denotavano estrema ignoranza e volgarità. A me, invece, viene in mente ciò che disse Calvino in una intervista nel 1980: “Nella mia vita ho incontrato donne di grande forza.  Non potrei vivere senza una donna al mio fianco.  Sono solo un pezzo d’un essere bicefalo e bisessuato, che è il vero organismo biologico e pensante”[21].  Sembra Platone rivisitato ed è stupendo il modo in cui viene proposto il risultato del rapporto che si crea quando c’è vera intimità e appartenenza reciproca.  E’ l’effetto dell’amore vero e a me non interessa se si generi tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso e non m’importa nemmeno che sia eterno: mi basta che esista all’interno di una relazione.  Sono troppo vecchia per accettare rapporti basati solo su un’attrazione momentanea, su una voglia occasionale. Siamo persone; per me non esiste il “fare sesso”, non ha senso un amplesso equivalente al mangiare quando si ha fame, bere quando si ha sete, e trovo fulminante l’affermazione di Simone de Beauvoir riportata da Forcades: “rispetto alle esperienze sessuali riferite dalle giovani ragazze americane quindicenni sosteneva che avessero fatto più che altro «ginnastica pelvica»”[22].  Per me esiste solo il fare l’amore – come cantava Dalla – “ognuno come gli va”.  Mi rendo conto ora di non aver riflettuto sulla condizione di chi l’amore non lo può fare e se ne deve privare senza nemmeno averlo conosciuto.  Ci penso e me ne rammarico profondamente.

F.:  Peccato che avere studiato tanto ti sia servito tanto poco, come madre!

M.:  E’ vero.  Il fatto è che, per tanti anni, convinta che, per gli esseri umani, il sesso, non essendo legato alla procreazione, dunque alla conservazione della specie, sia o debba essere semplicemente un piacere, ho trovato normale poterne fare a meno, come col desiderio di cioccolata, cui si rinuncia in tempo di fioretti. Non solo. Non mi sono posta il problema di tutte le persone per cui si tratta di un impulso irrefrenabile, che non possono essere condannate a una vita da eunuchi. Dopo tutto, Gesù stesso parla del “rendersi tali”, cioè di una decisione di cui non può farsi carico un ragazzino.

F.:  E ora che l’hai capito?

M.:  Ora sono per l’abolizione dei seminari minorili.  Ti dirò di più, sarei per la chiusura dei seminari in generale, così da permettere a tutti di conoscere la vita.  Farei esistere solo Facoltà universitarie di Teologia analoghe alle altre Facoltà, cioè programmate con un corso base triennale e successivi corsi biennali specialistici, a seconda della branca di studio prescelta.  Sarebbero tutte aperte a uomini e donne, sposati e non, che, a seguito di concorsi, potrebbero avere accesso all’insegnamento o ad altre professioni. L’unico corso specialistico riservato agli uomini non sposati sarebbe quello di formazione alla vita ecclesiastica. Così dovrebbe essere fino a quando la Chiesa cattolica non si sentirà pronta per il sacerdozio femminile. In ogni caso, si tratterebbe di una scelta della quale un adulto sarebbe consapevole; soprattutto, una scelta della quale nessuno se non l’interessato potrebbe o dovrebbe sentirsi responsabile.

F.:  Questa, secondo te, sarebbe la soluzione di tutti i problemi?

M.:  Certo che no, ma toglierebbe spazio alla segregazione che ne causa tanti, su cui i più preferiscono tacere.  Per questo ho trovato coraggioso, anche se dirompente, e non mi ha scandalizzata affatto il termine “frociaggine” utilizzato da Bergoglio, che considero un grande Papa.  Lui si riferiva a quelle pratiche che poi diventano costume e non cessano con l’età né col mutamento delle condizioni. E’ un termine indubbiamente forte ma che richiama esclusivamente il fare sesso, non riguarda l’amore, che è un sentimento dolce, capace di illuminare un momento di vicinanza fisica tra due persone, uomini o donne che siano. Bisogna guardare in faccia la realtà, affrontarla e non fare come si è fatto per troppo tempo.

F.:  Beh, mi complimento.  Ne hai fatti di progressi!

M.: So di meritare il tuo sarcasmo; tu però non ti rendi conto del clima in cui sono cresciuta. Non so se ti ho mai detto quello che mi raccontava mio padre: quando lui era ragazzo, in paese tutti sapevano che un certo prete aveva una compagna, peraltro accettata in famiglia, e addirittura potevano vederne uno che si caricava una ragazza sulla canna della bicicletta, la portava in campagna e poi la riportava con grande disinvoltura. Mi spiegò che per tutti era normale distinguere tra ciò che l’individuo faceva in quanto uomo e la sua funzione di sacerdote sull’altare. Sdoppiamento? Sì. Ipocrisia? Forse.  Realismo? Certo.

F.:  Un po’ tardi, non ti pare, per raccontarmi queste cose? Non mi hai dato la possibilità di pensarci su.  Mi sarei posto il problema della castità.

 M.:  Perdonami. In tanti anni ho assistito a innumerevoli conferenze sull’educazione dei figli ma il tema della castità non è stato affrontato mai. Ricordo le posizioni più diverse, da quella che sostanzialmente richiamava la famosa canzone popolare napoletana, secondo la quale «mazz’ e panell’ fann ‘e figli bell’; panell’ senza mazz’ fann e’ figl pazz’», a quella di ispirazione bucolica che richiamava la consuetudine contadina di affiancare a un alberello ancora instabile un piccolo tronco che lo sostenga e lo aiuti a crescere diritto.  La posizione più interessante mi è sembrata quella di uno psicologo che prendeva ad esempio se stesso nel rapporto col proprio cane che, inizialmente, quando erano in giro per strada, scappava costringendolo a lunghi inseguimenti.  Quando aveva cambiato strategia e aveva smesso di rincorrerlo, si era accorto che l’animale fuggiva ma poi si fermava dietro l’angolo.  Il figlio si aspetta che il genitore lo segua, anche quando sembra sfidarlo.

F.:  Appunto, Mamma, il genitore deve accettare sfide, correre rischi, non prendere a scatola chiusa soluzioni rassicuranti.

M.:  Pensa che io mi ero posta un unico problema, quello del matrimonio dei preti, perché nell’anno che ho trascorso negli Stati Uniti ho avuto occasione di conoscere due figlie di pastori protestanti, entrambe compagne di scuola.  Erano agli antipodi: una quasi una suorina; l’altra del tutto fuori norma, sbandata, non di rado ubriaca.  Probabilmente mi sono capitati esempi sbagliati.  Certo è che, da allora, penso che avere un genitore ecclesiastico debba essere opprimente, quasi come lo era per me sentirmi dire che non potevo fare varie cose perché mio padre “portava le stellette”, cioè era un militare.

F.:  Dunque niente prole, niente matrimonio.  Come se ne esce?

M.:  In primo luogo, come ti dicevo, eliminando la possibilità di entrare in seminario se non si è maggiorenni.

F.:  E poi?

M.:  E poi, se ancora di seminari parliamo, dando ampia possibilità di ripensamenti e verifiche.  Non ci devono essere condizionamenti morali.  Pensa che un anno, nel liceo che dirigevo, è venuto un ragazzo proveniente da un seminario.  I suoi occhi erano smarriti quando è arrivato e non mi pare lo fossero di meno quando è andato via, dopo il pur brillante scrutinio finale.  Era stato troppo breve il lasso di tempo che si era concesso per capire, per scegliere e forse non lo aveva aiutato la presenza di amici, che c’erano e che presumo si fossero impegnati a fargli conoscere una vita diversa.  Credo che decisioni di questo genere richiedano riflessione, silenzio e una lenta   maturazione.

F.:  E allora?

M.:  Ora tocca a te.

F.:  Ho deciso: vengo via dal seminario ma non torno a casa.

M.:  E dove vai?!

F.:  Ancora non so. Ho bisogno di cambiare aria. Voglio andare in una città, finire il liceo e poi frequentare l’università.

M.:  Potresti andare dai tuoi cugini. Sarebbero felici di ospitarti.

F.:  Mamma, per favore, ho riflettuto su questa possibilità ma non sarete voi genitori a decidere.  Se questa lunga esperienza mi ha insegnato qualcosa è che non bisogna delegare le proprie scelte ad altri, nemmeno a chi ci ama moltissimo.  D’ora in poi, farò quello che mi sembrerà giusto e, se sbaglierò, pagherò.  Tanto il prezzo non potrà mai essere più alto di quello pagato finora.

M.:  Figlio mio, io ho semplicemente formulato un’ipotesi, peraltro seguendo la tua indicazione.  Ti prego, non estromettermi dalla tua vita.  Sarebbe una punizione tremenda.

F.:  Non ho nessuna intenzione di estrometterti, in primo luogo perché non voglio e poi perché non potrei, dato che non sono ancora né maggiorenne   né finanziariamente autonomo. Ti chiedo solo di non starmi col fiato sul collo e di rispettare il mio bisogno di indipendenza. Dopo tutto, non è questo che vuol dire crescere, diventare adulto?  Dovresti esserne sollevata.  Invece ti vedo incupita. Vuoi forse suscitare in me nuovi sensi di colpa?

M.:  No, per carità!

F.:  E allora smetti di preoccuparti per me.

M.:  Non ci riesco.  Non so cosa darei per garantirti, per il futuro, la serenità che ti è mancata in passato e che ti manca ancora.  Mi rendo perfettamente conto di quanto sia difficile questo momento, ma ricordati che non sei e non sarai solo, mai. Abbi fiducia in te stesso e abbi fede: la tua vita è nelle mani del Signore e, come sappiamo, Dio, se ti vuole, ti trova.  Quanto a me, non dubitare: se e quando dovessi desiderare avermi accanto a te, in qualunque strada del mondo, ti basterà fermarti dietro l’angolo, ti raggiungerò.

[1] CANTARELLA Eva, Secondo natura.  La bisessualità nel mondo antico, Milano, Feltrinelli, 2021, pagg. 67 e 272-3.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem, pag. 76.

[4] OMERO, Iliade –  Odissea , Roma, Newton Compton, 2021, Libro XXIV, vv. 126-131.

[5] CANTARELLA Eva, op. cit. , pagg. 19 e 25-6.

[6] Ibidem, Libro XIX, vv.328 e seguenti; v. 296-300-

[7]CANTARELLA Eva, op, cit., pagg. 21-2.

[8] Matteo 19, 12.

[9] CANTARELLA Eva, op. cit., pag 263.

[10] I VANGELI – Marco Matteo Luca Giovanni, a cura di Giancarlo Gaeta, Torino, Einaudi, 2006, pag. 923.

[11] Mancuso Vito, I quattro maestri, Milano, Garzanti, 2020, pag. 370.

[12] CANTARELLA Eva, op, cit.,pag. 39.

[13] Ibidem, pagg. 67 e 48-49.

[14] Ibidem, pag. 280.

[15] Ibidem, pagg. 276-7.

[16] Ibidem, pag. 163.

[17] Ibidem, pagg. 141 e 153-4.

[18] Ibidem, pagg. 138 e 131.

[19] PLATONE, Simposio, Apologia di Socrate, Critone, Fedone, Milano, Mondadori, 2020, pagg. 71-3.

[20] FORCADES Teresa, Siamo tutti diversi! Per una teologia queer, Roma, Lit Edizioni, 2019, pagg. 117-8.

[21] CALVINO Italo, Gli amori difficili, Milano, Mondadori, pag. XL.

[22] FORCADES Teresa, op. cit., pag. 45.

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